Art. 2. 1. I titolari di autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti flumiossazina come unica sostanza attiva o in combinazione con sostanze attive che alla data del 1° gennaio 2003 risultino gia' inserite nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, presentano al Ministero della salute entro il 31 dicembre 2003, per ogni prodotto fitosanitario, un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo. Tali autorizzazioni saranno modificate o revocate entro il 30 giugno 2004, a conclusione dell'esame effettuato, in applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI del citato decreto legislativo.