Art. 2.
  1. I titolari di autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti
flumiossazina  come  unica  sostanza  attiva  o  in  combinazione con
sostanze  attive  che  alla  data  del 1° gennaio 2003 risultino gia'
inserite  nell'allegato  I  della direttiva 91/414/CEE, presentano al
Ministero  della  salute entro il 31 dicembre 2003, per ogni prodotto
fitosanitario, un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato
III  del  citato  decreto  legislativo.  Tali  autorizzazioni saranno
modificate   o  revocate  entro  il  30 giugno  2004,  a  conclusione
dell'esame  effettuato,  in applicazione dei principi uniformi di cui
all'allegato VI del citato decreto legislativo.