Art. 4.
  1.  L'utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti
fitosanitari  contenenti  flumiossazina revocati ai sensi dell'art. 2
del presente decreto, e' consentita fino al 30 giugno 2005.
  2.  I  titolari  delle  autorizzazioni  dei  prodotti  fitosanitari
revocati,  contenenti  flumiossazina,  sono  tenuti  ad adottare ogni
iniziativa  volta  ad  informare i rivenditori e gli utilizzatori dei
prodotti  medesimi  dell'avvenuta  revoca  e  del  rispetto dei tempi
fissati per lo smaltimento delle relative giacenze.
  Il  presente  decreto,  trasmesso  alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana,  entrera'  in  vigore  il  primo giorno successivo alla sua
pubblicazione.
    Roma, 16 ottobre 2003
                                                 Il Ministro: Sirchia

Registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 2003,

Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 5 Salute, foglio n. 218