Art. 4. 1. L'utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti flumiossazina revocati ai sensi dell'art. 2 del presente decreto, e' consentita fino al 30 giugno 2005. 2. I titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari revocati, contenenti flumiossazina, sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative giacenze. Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, entrera' in vigore il primo giorno successivo alla sua pubblicazione. Roma, 16 ottobre 2003 Il Ministro: Sirchia Registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 2003, Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5 Salute, foglio n. 218