(parte 2)
                           Art. 116.
              Opzione per la trasparenza fiscale delle
               societa' a ristretta base proprietaria

  1.  L'opzione di cui all'articolo 115 puo' essere esercitata con le
stesse  modalita'  ed alle stesse condizioni, ad esclusione di quelle
indicate  nel  comma  1  del  medesimo articolo 115, dalle societa' a
responsabilita' limitata il cui volume di ricavi non supera le soglie
previste  per  l'applicazione  degli  studi  di  settore  e  con  una
compagine  sociale  composta  esclusivamente  da  persone  fisiche in
numero  non  superiore  a 10 o a 20 nel caso di societa' cooperativa.
L'opzione   non   puo'  essere  esercitata,  o  se  esercitata  perde
efficacia,  nel  caso di possesso o di acquisto di una partecipazione
con i requisiti di cui all'articolo 87.
  2.  Si  applicano  le  disposizioni  del  terzo periodo del comma 3
dell'articolo  115  e  quelle  del  primo e terzo periodo del comma 3
dell'articolo 8.
                             Sezione II
                        Consolidato nazionale
                              Art. 117.
             Soggetti ammessi alla tassazione di gruppo
                  di imprese controllate residenti.

  1.   La   societa'   o  l'ente  controllante  e  ciascuna  societa'
controllata  rientranti  fra i soggetti di cui all'articolo 73, comma
1,  lettere a) e b), fra i quali sussiste il rapporto di controllo di
cui  all'articolo  2359, comma 1, numero 1), del codice civile, con i
requisiti  di cui all'articolo 120, possono congiuntamente esercitare
l'opzione per la tassazione di gruppo.
  2.  I soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), possono
esercitare l'opzione di cui al comma 1 precedente solo in qualita' di
controllanti ed a condizione:
    a) di  essere  residenti  in  Paesi  con  i quali e' in vigore un
accordo per evitare la doppia imposizione;
    b) di   esercitare   nel   territorio  dello  Stato  un'attivita'
d'impresa, cosi' come definita dall'articolo 55, mediante una stabile
organizzazione  alla  quale  la  partecipazione  in ciascuna societa'
controllata sia effettivamente connessa.
  3.  Permanendo  il requisito del controllo di cui all'articolo 120,
l'opzione  ha durata per tre esercizi sociali ed e' irrevocabile. Nel
caso  venga  meno tale requisito si determinano le conseguenze di cui
all'articolo 124.

                              Art. 118.
                 Effetti dell'esercizio dell'opzione

  1.  L'esercizio  dell'opzione  per  la  tassazione di gruppo di cui
all'articolo 117 comporta la determinazione di un reddito complessivo
globale  corrispondente  alla somma algebrica dei redditi complessivi
netti  da considerare, quanto alle societa' controllate, per l'intero
importo indipendentemente dalla quota di partecipazione riferibile al
soggetto  controllante. Al soggetto controllante compete il riporto a
nuovo  della eventuale perdita risultante dalla somma algebrica degli
imponibili,  la  liquidazione  dell'unica imposta dovuta o dell'unica
eccedenza rimborsabile o riportabile a nuovo.
  2.  Le  perdite fiscali relative agli esercizi anteriori all'inizio
della  tassazione  di  gruppo  di  cui  alla presente sezione possono
essere   utilizzate  solo  dalle  societa'  cui  si  riferiscono.  Le
eccedenze  d'imposta  riportate a nuovo relative agli stessi esercizi
possono  essere  utilizzate  dalla  societa'  o  ente  controllante o
alternativamente   dalle   societa'   cui   competono.   Resta  ferma
l'applicabilita'  delle  disposizioni  di cui all'articolo 43-ter del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
  3.  Gli  obblighi  di  versamento  a  saldo ed in acconto competono
esclusivamente  alla  controllante.  L'acconto  dovuto e' determinato
sulla  base  dell'imposta  relativa  al  periodo precedente, al netto
delle  detrazioni e dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto,
come  indicata  nella  dichiarazione dei redditi, presentata ai sensi
dell'articolo   122.   Per   il  primo  esercizio  la  determinazione
dell'acconto  dovuto  dalla  controllante  e'  effettuata  sulla base
dell'imposta,  al  netto  delle  detrazioni,  dei crediti d'imposta e
delle  ritenute  d'acconto,  corrispondente  alla somma algebrica dei
redditi   relativi   al   periodo   precedente  come  indicati  nelle
dichiarazioni  dei  redditi  presentate  per  il periodo stesso dalle
societa'  singolarmente  considerate.  Si applicano, in ogni caso, le
disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n.
69,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 27 aprile 1989, n.
154.
  4.  Non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto
escluse  le somme percepite o versate tra le societa' di cui al comma
1 in contropartita dei vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti.

                              Art. 119.
               Condizioni per l'efficacia dell'opzione

  1. L'opzione puo' essere esercitata da ciascuna entita' legale solo
in  qualita'  di  controllante o solo in qualita' di controllata e la
sua   efficacia   e'   subordinata   al  verificarsi  delle  seguenti
condizioni:
    a) identita'   dell'esercizio   sociale   di   ciascuna  societa'
controllata con quello della societa' o ente controllante;
    b) esercizio   congiunto   dell'opzione   da  parte  di  ciascuna
controllata e dell'ente o societa' controllante;
    c) elezione  di domicilio da parte di ciascuna controllata presso
la  societa'  o ente controllante ai fini della notifica degli atti e
provvedimenti relativi ai periodi d'imposta per i quali e' esercitata
l'opzione  prevista  dall'articolo  117.  L'elezione  di domicilio e'
irrevocabile  fino al termine del periodo di decadenza dell'azione di
accertamento  o  di  irrogazione  delle  sanzioni relative all'ultimo
esercizio  il cui reddito e' stato incluso nella dichiarazione di cui
all'articolo 122;
    d) l'avvenuto   esercizio   congiunto  dell'opzione  deve  essere
comunicato  all'Agenzia  delle  entrate entro il sesto mese del primo
esercizio cui si riferisce l'esercizio dell'opzione stessa secondo le
modalita' previste dal decreto di cui all'articolo 129.
  2.  Non  viene  meno  l'efficacia  dell'opzione nel caso in cui per
effetto  di  operazioni  di  fusione,  di scissione e di liquidazione
volontaria  si  determinano  all'interno  dello stesso esercizio piu'
periodi  d'imposta.  Il decreto di cui all'articolo 129 stabilisce le
modalita'  e gli adempimenti formali da porre in essere per pervenire
alla determinazione del reddito complessivo globale.

                              Art. 120.
               Definizione del requisito di controllo

  1.  Agli  effetti della presente sezione si considerano controllate
le  societa' per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilita'
limitata:
    a) al  cui  capitale  sociale  la  societa' o l'ente controllante
partecipa direttamente o indirettamente per una percentuale superiore
al  50  per  cento, da determinarsi relativamente all'ente o societa'
controllante tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta
dalla  catena  societaria  di  controllo, senza considerare le azioni
prive  del  diritto  di  voto  esercitabile  nell'assemblea  generale
richiamata dall'articolo 2346 del codice civile;
    b) al  cui  utile  di  bilancio la societa' o l'ente controllante
partecipa direttamente o indirettamente per una percentuale superiore
al  50  per  cento  da determinarsi relativamente all'ente o societa'
controllante,   tenendo   conto   della  eventuale  demoltiplicazione
prodotta  dalla catena societaria di controllo e senza considerare la
quota  di  utile di competenza delle azioni prive del diritto di voto
esercitabile  nell'assemblea  generale  richiamata dall'articolo 2346
del codice civile.
  2. Il requisito del controllo di cui all'articolo 117, comma 1 deve
sussistere  sin  dall'inizio di ogni esercizio relativamente al quale
la  societa'  o  ente  controllante  e  la  societa'  controllata  si
avvalgono dell'esercizio dell'opzione.

                              Art. 121.
                 Obblighi delle societa' controllate

  1.   Per  effetto  dell'esercizio  congiunto  dell'opzione  di  cui
all'articolo  117,  ciascuna  societa'  controllata,  secondo  quanto
previsto dal decreto di cui all'articolo 129, deve:
    a) compilare  il  modello della dichiarazione dei redditi al fine
di comunicare alla societa' o ente controllante la determinazione del
proprio  reddito complessivo, delle ritenute subite, delle detrazioni
e  dei  crediti  d'imposta spettanti, compresi quelli compensabili ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
e  degli  acconti  autonomamente  versati.  Al  modello  deve  essere
allegato  il  prospetto di cui all'articolo 109, comma 4, lettera b),
con  le  indicazioni  richieste  relative  ai  componenti negativi di
reddito dedotti;
    b) fornire  alla  societa'  controllante  i dati relativi ai beni
ceduti  ed acquistati secondo il regime di neutralita' fiscale di cui
all'articolo  123,  specificando  la differenza residua tra valore di
libro e valore fiscale riconosciuto;
    c) fornire   ogni   necessaria   collaborazione   alla   societa'
controllante   per  consentire  a  quest'ultima  l'adempimento  degli
obblighi   che   le   competono  nei  confronti  dell'Amministrazione
finanziaria   anche   successivamente   al   periodo   di   validita'
dell'opzione.

                              Art. 122.
            Obblighi della societa' od ente controllante
                   e rettifiche di consolidamento

  1.  La societa' o l'ente controllante presenta la dichiarazione dei
redditi  del  consolidato  e  calcola  il reddito complessivo globale
apportando  alla somma algebrica dei redditi complessivi dei soggetti
partecipanti le seguenti variazioni:
    a) in  diminuzione  per  un  importo  corrispondente  alla  quota
imponibile  dei  dividendi  distribuiti dalle societa' controllate di
cui  all'articolo  117,  comma  1,  anche  se  provenienti  da  utili
assoggettati  a  tassazione in esercizi precedenti a quello di inizio
dell'opzione;
    b) in diminuzione o in aumento per effetto della rideterminazione
del  pro-rata  patrimoniale  di  cui  all'articolo 97, secondo quanto
previsto dal comma 2 dello stesso articolo;
    c) in  diminuzione  per un importo corrispondente alla differenza
tra  il  valore  di  libro  e  quello  fiscale  riconosciuto dei beni
assoggettati al regime di neutralita' di cui all'articolo 123.

                              Art. 123.
        Regime di neutralita' per i trasferimenti infragruppo

  1.  Fra  le  societa'  che  hanno  esercitato l'opzione di cui alla
presente  sezione,  le cessioni di beni diversi da quelli di cui agli
articoli 85 e 87, possono avvenire in regime di continuita' di valori
fiscali  riconosciuti  su  opzione congiunta della societa' cedente e
cessionaria  risultante  dal  relativo  contratto  stipulato in forma
scritta  ed  a  condizione che dalla dichiarazione dei redditi di cui
all'articolo  122  risulti la differenza tra il valore di libro ed il
valore fiscale riconosciuto del bene trasferito.
  2.   Salvo   l'accoglimento   dell'istanza   di   cui  al  comma  8
dell'articolo  37-bis  del  decreto  del  Presidente della Repubblica
29 settembre  1973,  n.  600,  le perdite fiscali di cui all'articolo
118,  comma  2,  non  possono  essere  utilizzate  per  compensare le
plusvalenze  realizzate  dal cessionario con la successiva cessione o
il  successivo  conferimento dei beni trasferiti secondo il regime di
neutralita' fiscale di cui al comma 1.

                              Art. 124.
               Interruzione della tassazione di gruppo
                  prima del compimento del triennio

  1. Se il requisito del controllo, cosi' come definito dall'articolo
117, cessa per qualsiasi motivo prima del compimento del triennio, il
reddito  della  societa'  o  dell'ente  controllante,  per il periodo
d'imposta  in  cui  viene meno tale requisito, viene aumentato per un
importo corrispondente:
    a) agli  interessi  passivi  dedotti  nei precedenti esercizi del
triennio per effetto di quanto previsto dall'articolo 97, comma 2;
    b) alla  residua  differenza  tra  il  valore  di  libro e quello
fiscale  riconosciuto dei beni acquisiti dalla stessa societa' o ente
controllante  o  da  altra  societa' controllata secondo il regime di
neutralita' fiscale di cui all'articolo 123. Il periodo precedente si
applica  nel  caso in cui il requisito del controllo venga meno anche
nei  confronti  della  sola  societa'  cedente  o della sola societa'
cessionaria.
  2.  Nel  caso  di cui al comma 1 entro trenta giorni dal venir meno
del requisito del controllo:
    a) la  societa'  o  l'ente  controllante  deve  integrare  quanto
versato   a   titolo  d'acconto  se  il  versamento  complessivamente
effettuato  e'  inferiore a quello dovuto relativamente alle societa'
per le quali continua la validita' dell'opzione;
    b) ciascuna  societa'  controllata deve effettuare l'integrazione
di cui alla lettera precedente riferita ai redditi propri, cosi' come
risultanti dalla comunicazione di cui all'articolo 121.
  3.  Ai  fini del comma 2, entro lo stesso termine ivi previsto, con
le  modalita'  stabilite  dal  decreto  di  cui  all'articolo 129, la
societa'  o l'ente controllante puo' attribuire, in tutto o in parte,
i  versamenti  gia'  effettuati,  per  quanto  eccedente  il  proprio
obbligo,  alle  controllate  nei  cui  confronti  e'  venuto  meno il
requisito del controllo.
  4.  Le  perdite  fiscali  risultanti  dalla  dichiarazione  di  cui
all'articolo  122,  i  crediti  chiesti  a  rimborso  e, salvo quanto
previsto  dal  comma  3,  le  eccedenze  riportate a nuovo permangono
nell'esclusiva  disponibilita' della societa' o ente controllante. Il
decreto  di  cui all'articolo 129 puo' prevedere appositi criteri per
l'attribuzione  delle perdite fiscali, risultanti dalla dichiarazione
di  cui  all'articolo  123, alle societa' che le hanno prodotte e nei
cui confronti viene meno il requisito del controllo.
  5. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche nel caso
di  fusione  di  una  societa'  controllata  in altra non inclusa nel
consolidato.  Nel  caso di fusione della societa' o ente controllante
con  societa'  o  enti  non  appartenenti  al consolidato puo' essere
richiesta,    mediante    l'esercizio    dell'interpello   ai   sensi
dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la continuazione
del  consolidato.  Con  il  decreto  di  cui  all'articolo  129  sono
disciplinati  gli eventuali ulteriori casi di interruzione anticipata
del consolidato.
  6.  L'articolo  118,  comma  4, si applica anche relativamente alle
somme  percepite o versate tra le societa' del comma 1 per compensare
gli  oneri  connessi  con  l'interruzione  della tassazione di gruppo
relativi all'imposta sulle societa'.

                              Art. 125.
                    Mancato rinnovo dell'opzione

  1.  Le  disposizioni  dell'articolo  124,  comma  1, lettera b), si
applicano  sia  nel  caso  di  mancato  rinnovo  dell'opzione  di cui
all'articolo  117,  sia  nel  caso  in  cui  l'opzione  rinnovata non
riguardi entrambe le societa' di cui alla predetta lettera b).
  2.  Nel  caso  di  mancato  rinnovo  dell'opzione,  gli obblighi di
acconto  si calcolano relativamente a ciascuna societa' singolarmente
considerata  con  riferimento ai redditi propri cosi' come risultanti
dalle   comunicazioni   di   cui  all'articolo  121.  Si  applica  la
disposizione dell'articolo 124, comma 4.
  3.  L'articolo  118,  comma  4, si applica anche relativamente alle
somme  percepite  o  versate  tra  le  societa' di cui al comma 1 per
compensare gli oneri connessi con il mancato rinnovo della tassazione
di gruppo relativi all'imposta sulle societa'.

                              Art. 126.
         Limiti all'efficacia ed all'esercizio dell'opzione

  1.  Non  possono  esercitare  l'opzione  di cui all'articolo 117 le
societa'  che  fruiscono  di riduzione dell'aliquota dell'imposta sui
redditi delle societa'.
  2.  Nel caso di fallimento e di liquidazione coatta amministrativa,
l'esercizio dell'opzione non e' consentito e, se gia' avvenuto, cessa
dall'inizio  dell'esercizio  in  cui  interviene la dichiarazione del
fallimento o il provvedimento che ordina la liquidazione.

                              Art. 127.
                           Responsabilita'

  1.  Ciascuna  societa'  controllata che partecipa al consolidato e'
responsabile   per   le   maggiori  imposte  accertate,  sanzioni  ed
interessi,  riferite al proprio reddito complessivo, per le somme che
risultano  dovute,  con  riferimento  alla  propria  dichiarazione, a
seguito dell'attivita' di controllo prevista dall'articolo 36-ter del
decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
nonche'  per  le  violazioni  degli  obblighi  strumentali per la sua
determinazione.
  2.  La  societa'  o  l'ente  controllante  e'  responsabile  per le
maggiori  imposte  accertate,  sanzioni  ed  interessi,  riferite  al
proprio  reddito  complessivo, per le somme che risultano dovute, con
riferimento  alla  propria dichiarazione, a seguito dell'attivita' di
controllo  prevista  dall'articolo  36-ter del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonche' per l'adempimento
degli  obblighi  connessi alla determinazione del reddito complessivo
globale   di   cui  all'articolo  122  ed  e'  altresi'  solidalmente
responsabile  per  le somme dovute ai sensi del comma 1, con ciascuna
societa' controllata.
  3.  Nel caso di omesso versamento dovuto in base alla dichiarazione
dei  redditi  di  cui all'articolo 122, le somme che risultano dovute
sono richieste prioritariamente alla societa' o ente controllante.
  4.  L'eventuale  rivalsa  della  societa'  o  ente controllante nei
confronti  delle  societa'  controllate  perde  efficacia  qualora il
soggetto controllante ometta di trasmettere alla societa' controllata
copia  degli  atti  e  dei  provvedimenti  entro  il ventesimo giorno
successivo alla notifica ricevuta anche in qualita' di domiciliatario
secondo quanto previsto dall'articolo 119.

                              Art. 128.
                          Norma transitoria

  1.  Fino a concorrenza delle svalutazioni determinatesi per effetto
di   rettifiche   di   valore   ed   accantonamenti  fiscalmente  non
riconosciuti, al netto delle rivalutazioni assoggettate a tassazione,
dedotte  nel  periodo  d'imposta  antecedente  a  quello dal quale ha
effetto l'opzione di cui all'articolo 117 e nei nove precedenti dalla
societa'  o  ente controllante o da altra societa' controllata, anche
se  non esercente l'opzione di cui all'articolo 117, i valori fiscali
degli  elementi  dell'attivo e del passivo della societa' partecipata
se,  rispettivamente,  superiori  o inferiori a quelli contabili sono
ridotti  o  aumentati  dell'importo  delle  predette  svalutazioni in
proporzione  ai  rapporti  tra  la  differenza dei valori contabili e
fiscali  dell'attivo  e del passivo e l'ammontare complessivo di tali
differenze.

                              Art. 129.
                      Disposizioni applicative
  1.   Con   decreto   di   natura  non  regolamentare  del  Ministro
dell'economia   e   delle   finanze  sono  adottate  le  disposizioni
applicative della presente sezione.

                             Sezione III
                        Consolidato mondiale

                              Art. 130.
          Soggetti ammessi alla determinazione della unica
       base imponibile per il gruppo di imprese non residenti.

  1.  Le societa' e gli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere
a) e b), possono esercitare l'opzione per includere proporzionalmente
nella propria base imponibile, indipendentemente dalla distribuzione,
i  redditi  conseguiti  da  tutte  le proprie societa' controllate ai
sensi  dell'articolo  2359, primo comma, numero 1), del codice civile
non residenti e rientranti nella definizione di cui all'articolo 133.
  2.  L'esercizio  dell'opzione  di cui al comma 1 e' consentito alle
societa' ed agli enti:
    a) i cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati;
    b) controllati  ai  sensi  dell'articolo 2359, comma 1, n. 1) del
codice civile esclusivamente dallo Stato o da altri enti pubblici, da
persone  fisiche  residenti  che  non  si  qualifichino a loro volta,
tenendo conto delle partecipazioni possedute da loro parti correlate,
quali  soggetti  controllanti  ai  sensi dell'articolo 2359, comma 1,
numeri  1)  e  2),  del  codice  civile  di  altra  societa'  o  ente
commerciale residente o non residente.
  3.  Per  la  verifica  della  condizione di cui alla lettera b) del
comma   2,   le   partecipazioni   possedute  dai  familiari  di  cui
all'articolo 5, comma 5, si cumulano fra loro.
  4.  La  societa'  controllante  che  si  qualifica  per l'esercizio
dell'opzione  di cui al comma 1 non puo' quale controllata esercitare
anche l'opzione di cui alla sezione precedente.

                              Art. 131.
                 Effetti dell'esercizio dell'opzione

  1.  L'esercizio  dell'opzione  consente  di  imputare  al  soggetto
controllante  indipendentemente  dalla  distribuzione  i redditi e le
perdite  prodotti dalle controllate non residenti di cui all'articolo
133  per  la  quota parte corrispondente alla quota di partecipazione
agli  utili  dello  stesso  soggetto  controllante  e  delle societa'
controllate  residenti  di  cui  al  comma  2,  tenendo  conto  della
demoltiplicazione determinata dalla catena societaria di controllo.
  2.  Nel  caso  in  cui  la  partecipazione  in  una controllata non
residente  sia  detenuta  in tutto o in parte per il tramite di una o
piu'  controllate  residenti,  per  la  validita' dell'opzione di cui
all'articolo  130  e'  necessario  che  la  societa'  controllante  e
ciascuna  di  tali  controllate residenti esercitino l'opzione di cui
alla  sezione  II.  In tal caso la quota di reddito della controllata
non   residente   da  includere  nella  base  imponibile  del  gruppo
corrisponde  alla  somma  delle  quote  di partecipazione di ciascuna
societa' residente di cui al presente comma.
  3.  L'imputazione  di  cui al comma 1 avviene nel periodo d'imposta
del  soggetto  controllante  e  delle  societa' controllate di cui al
comma  2 in corso alla data di chiusura dell'esercizio della societa'
non residente. Nel caso in cui quest'ultima non abbia l'obbligo della
redazione  annuale  del  bilancio  d'esercizio, l'imputazione avviene
l'ultimo  giorno  del periodo cui si riferisce il bilancio volontario
di cui all'articolo 132, comma 2.
  4. Ai fini del comma 3 si considera la quota di partecipazione agli
utili  alla  data  di  chiusura  dell'esercizio  della  societa'  non
residente  o se maggiore quella alla data di approvazione o revisione
del relativo bilancio.
  5.  Gli obblighi di versamento a saldo ed in acconto competono alla
controllante. L'acconto dovuto e' determinato sulla base dell'imposta
relativa  al  periodo  precedente,  al  netto  delle detrazioni e dei
crediti  d'imposta  e  delle  ritenute d'acconto, come indicata nella
dichiarazione  dei redditi presentata ai sensi dell'articolo 130. Per
il  primo  esercizio  la  determinazione  dell'acconto  dovuto  dalla
controllante  e'  effettuata  sulla base dell'imposta, al netto delle
detrazioni,   dei  crediti  d'imposta  e  delle  ritenute  d'acconto,
corrispondente  alla  somma  algebrica  degli  imponibili relativi al
periodo  precedente,  come  indicati  nelle dichiarazioni dei redditi
presentate   per   il   periodo   stesso   dalle  societa'  residenti
singolarmente   considerate.   Si   applicano,   in   ogni  caso,  le
disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n.
69,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 27 aprile 1989, n.
154.

                              Art. 132.
               Condizioni per l'efficacia dell'opzione

  1.  Permanendo  il  requisito  del  controllo,  cosi' come definito
nell'articolo  133, l'opzione di cui all'articolo 131 e' irrevocabile
per  un periodo di tempo non inferiore a cinque esercizi del soggetto
controllante. I successivi rinnovi hanno un'efficacia non inferiore a
tre esercizi.
  2.  L'efficacia dell'opzione e' altresi' subordinata al verificarsi
delle seguenti condizioni:
    a) il  suo  esercizio  deve  avvenire  relativamente  a  tutte le
controllate non residenti, cosi', come definite dall'articolo 133;
    b) identita'   dell'esercizio   sociale   di   ciascuna  societa'
controllata  con quello della societa' o ente controllante, salvo nel
caso  in cui questa coincidenza non sia consentita dalle legislazioni
locali;
    c) revisione  dei  bilanci  del soggetto controllante residente e
delle  controllate  residenti  di cui all'articolo 131, comma 2, e di
quelle  non  residenti di cui all'articolo 133, da parte dei soggetti
iscritti all'albo Consob previsto dal decreto legislativo 24 febbraio
1998,  n.  58,  o,  per quanto riguarda le controllate non residenti,
anche  da  altri  soggetti  a condizione che il revisore del soggetto
controllante  utilizzi  gli  esiti  della  revisione  contabile dagli
stessi  soggetti effettuata ai fini del giudizio sul bilancio annuale
o  consolidato.  Nel  caso  in cui la controllata non abbia l'obbligo
della  redazione  annuale  del bilancio, redazione a cura dell'organo
sociale  cui  compete l'amministrazione della societa' di un bilancio
volontario  riferito ad un periodo di tempo corrispondente al periodo
d'imposta della controllante, comunque soggetto alla revisione di cui
al primo periodo;
    d) attestazione  rilasciata  da ciascuna societa' controllata non
residente   secondo   le   modalita'  previste  dal  decreto  di  cui
all'articolo 142 dalla quale risulti:
      1)  il consenso alla revisione del proprio bilancio di cui alla
lettera c);
      2)   l'impegno   a   fornire   al   soggetto   controllante  la
collaborazione necessaria per la determinazione dell'imponibile e per
adempiere  entro  un  periodo  non  superiore  a 60 giorni dalla loro
notifica alle richieste dell'Amministrazione finanziaria.
  3.  Entro  il  primo  esercizio  di  cui  al  comma  1  la societa'
controllante    interpella   l'Agenzia   delle   entrate   ai   sensi
dell'articolo  11  della  legge  27 agosto  2000,  n. 212, recante lo
statuto  dei  diritti  del  contribuente,  al  fine  di verificare la
sussistenza  dei  requisiti  per il valido esercizio dell'opzione. In
particolare dall'istanza di interpello dovra' risultare:
    a) la   qualificazione   soggettiva   del  soggetto  controllante
all'esercizio dell'opzione ai sensi dell'articolo 130, comma 2;
    b) la  puntuale descrizione della struttura societaria estera del
gruppo con l'indicazione di tutte le societa' controllate;
    c) la   denominazione,   la  sede  sociale,  l'attivita'  svolta,
l'ultimo  bilancio  disponibile di tutte le controllate non residenti
nonche'   la   quota  di  partecipazione  agli  utili  riferita  alla
controllante  ed  alle  controllate di cui all'articolo 131, comma 2,
l'eventuale  diversa  durata  dell'esercizio sociale e le ragioni che
richiedono tale diversita';
    d) la   denominazione   dei  soggetti  cui  e'  stato  attribuito
l'incarico  per  la revisione dei bilanci e le conferme dell'avvenuta
accettazione di tali incarichi;
    e) l'elenco   delle   imposte  relativamente  alle  quali  verra'
presumibilmente richiesto il credito di cui all'articolo 165.
  4.  La  risposta  positiva  dell'Agenzia  delle entrate puo' essere
subordinata   all'assunzione   da  parte  del  soggetto  controllante
dell'obbligo  ad altri adempimenti finalizzati ad una maggiore tutela
degli  interessi erariali. Con lo stesso interpello di cui al comma 3
il  soggetto controllante puo' a sua volta richiedere, oltre a quelle
gia'  previste,  ulteriori  semplificazioni per la determinazione del
reddito  imponibile  fra  le  quali anche l'esclusione delle societa'
controllate  di  dimensioni  non  rilevanti  residenti in uno Stato o
territori  diversi  da quelli a regime fiscale privilegiato di cui al
decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 167, comma 4.
  5.  Le  variazioni  dei  dati  di  cui  al  comma 3 sono comunicate
all'Agenzia  delle  entrate  con  le  modalita' previste dallo stesso
comma  3  entro  il  mese  successivo alla fine del periodo d'imposta
durante il quale si sono verificate.

                              Art. 133.
               Definizione del requisito di controllo

  1.  Agli effetti della presente sezione, si considerano controllate
le  societa'  e  gli  enti  di  ogni  tipo  con  o senza personalita'
giuridica  non  residenti  nel  territorio dello Stato le cui azioni,
quote,  diritti di voto e di partecipazione agli utili sono posseduti
direttamente  o indirettamente dalla societa' o ente controllante per
una   percentuale   superiore   al   50  per  cento  da  determinarsi
relativamente alla societa' controllante ed alle societa' controllate
residenti  di  cui  all'articolo  131,  comma  2, tenendo conto della
eventuale  demoltiplicazione  prodotta  dalla  catena  societaria  di
controllo.
  2.  Le partecipazioni di cui al comma 1 devono sussistere alla fine
dell'esercizio   del   soggetto  controllante.  Tuttavia  il  reddito
prodotto  dalle  societa'  cui  tali partecipazioni si riferiscono e'
escluso  dalla formazione della base imponibile di gruppo nel caso in
cui  il  requisito  del  controllo  di cui al comma precedente si sia
verificato  entro  i sei mesi precedenti la fine dell'esercizio della
societa' controllante.

                              Art. 134.
            Obblighi della societa' od ente controllante
                   e rettifiche di consolidamento

  1.  L'ente  o  la  societa'  controllante  provvede  a calcolare il
reddito  imponibile  di  ciascuna controllata estera. A tale scopo il
reddito   risultante  dai  bilanci  revisionati  viene  rideterminato
secondo le norme di cui alla sezione I del presente capo e del titolo
III  in  quanto compatibili con quelle di cui alla presente sezione e
con le rettifiche di seguito previste:
    a) esclusione della quota imponibile del dividendo distribuito da
societa'  incluse  nella tassazione di gruppo anche se provenienti da
utili  di  esercizi precedenti a quello di inizio dell'opzione di cui
all'articolo 130;
    b) indipendentemente  dai  criteri  adottati per la redazione dei
singoli  bilanci revisionati, adozione di un trattamento uniforme dei
componenti  positivi  e  negativi  di reddito dagli stessi risultanti
secondo  i  criteri  di  cui  alla  predetta  sezione  I, consentendo
nell'esercizio di competenza la deducibilita' dei componenti negativi
non  solo  se imputati al conto economico di un esercizio precedente,
ma anche successivo;
    c) i  valori  risultanti  dal  bilancio  relativo all'esercizio o
periodo   di   gestione  anteriore  al  primo  cui  si  applicano  le
disposizioni   della  presente  sezione  sono  riconosciuti  ai  fini
dell'imposta  sulle societa' a condizione che siano conformi a quelli
derivanti   dall'applicazione  dei  criteri  contabili  adottati  nei
precedenti  esercizi  e  che  siano  adempiuti  gli  obblighi formali
eventualmente  previsti  dal  decreto  di  cui all'articolo 142 salvo
quanto di seguito previsto:
      1) i fondi per rischi ed oneri risultanti dal predetto bilancio
istituiti con finalita' analoghe a quelli previsti nella sezione I di
questo  capo  si  considerano  riconosciuti  ai fini dell'imposta sul
reddito  fino  a  concorrenza  dell'importo  massimo  per  gli stessi
previsto;
      2)  qualora  le  norme  della  sezione  I  di  questo  capo non
prevedano  un  importo massimo, gli stessi si considerano fiscalmente
riconosciuti  per  intero  o  nel minor ammontare corrispondente agli
accantonamenti  che sarebbero stati deducibili secondo le norme della
predetta  sezione  I  a  condizione  che  tale  minore  ammontare sia
rideterminato dal soggetto controllante;
      3) i fondi per rischi ed oneri risultanti dal predetto bilancio
istituiti  con  finalita'  diverse  a  quelli  previsti  dalla stessa
sezione I non si considerano fiscalmente riconosciuti;
      4)  il  valore  delle  rimanenze  finali dei beni indicati alle
lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 85 si considera fiscalmente
riconosciuto  in  misura  non  superiore  al  valore  normale  di cui
all'articolo 92, comma 5.
    d) esclusione  dal reddito imponibile degli utili e delle perdite
di  cambio  relativi  a  finanziamenti  attivi  e  passivi  di durata
superiore  a  diciotto mesi stipulati fra le societa' non residenti o
fra queste e quelle residenti incluse nella determinazione dell'unica
base  imponibile  di  cui  alla  presente sezione se denominati nella
valuta  utilizzata  dal debitore o in quella utilizzata dal creditore
per  la redazione del proprio bilancio di cui all'articolo 132, comma
2;
    e) i  redditi  rideterminati  secondo  i  criteri di cui ai punti
precedenti  concorrono  alla  formazione  dell'imponibile  convertiti
secondo  il cambio del giorno di chiusura dell'esercizio o periodo di
gestione della societa' non residente;
    f) inapplicabilita' delle norme di cui agli articoli 95, commi 2,
3  e 5, 98, 99, comma 1, secondo periodo, 100, 102, commi 6 e 9, 108,
comma 2, secondo periodo e 164;
    g) relativamente  al  reddito imponibile delle controllate estere
l'art. 109, comma 4, lettera b) si applica nei limiti in cui analoghe
deduzioni dal reddito imponibile sono riconosciute dalle legislazioni
locali.  In  tal  caso,  e'  ammessa  la deducibilita' dei componenti
negativi  ivi  previsti  fino  a concorrenza del minor importo tra la
misura  prevista dalla legislazione nazionale e quanto effettivamente
dedotto  dalla  controllata  estera  secondo  le  modalita'  ed  alle
condizioni  di cui al decreto previsto dall'articolo 142; in mancanza
della  predetta previsione nella legislazione locale e fermo restando
quanto  previsto dalla precedente lettera b), non sono deducibili dal
reddito  complessivo  del  gruppo i componenti negativi di reddito di
cui  al  predetto  articolo  non  imputati  al  conto economico della
controllata estera cui si riferiscono.
  2. Non rilevano le perdite delle controllate non residenti relative
agli esercizi precedenti l'esercizio dell'opzione di cui all'articolo
130.

                              Art. 135.
  Determinazione delle plusvalenze per i trasferimenti infragruppo

  1.  Le  plusvalenze  e  le  minusvalenze  derivanti dalle cessioni,
inclusi   i   conferimenti,   di   beni  diversi  da  quelli  di  cui
all'articoli 85  e 87, fra le societa' non residenti cui si riferisce
l'opzione  di  cui  alla presente sezione, concorrono alla formazione
del  reddito complessivo in misura corrispondente alla differenza tra
la percentuale di partecipazione agli utili del soggetto controllante
e delle societa' controllate residenti di cui all'articolo 131, comma
2,  nella  controllata  cedente  e quella se minore nella controllata
acquirente.
  2.  Il  costo  fiscalmente  riconosciuto  del  bene trasferito alla
societa'  acquirente  sara' pari a quello precedente il trasferimento
maggiorato della quota di plusvalenza che ha concorso alla formazione
del reddito imponibile ai sensi del comma 1.

                              Art. 136.
                 Determinazione dell'imposta dovuta

  1.  La  societa'  controllante,  effettuando la somma algebrica del
proprio  imponibile  e di quelli delle controllate estere determinati
secondo  i  criteri  di  cui  all'articolo  precedente,  determina il
reddito   imponibile   complessivo  relativamente  al  quale  calcola
l'imposta corrispondente.
  2.   Dall'imposta  determinata  secondo  il  comma  1,  oltre  alle
detrazioni,  alle  ritenute  ed  ai  crediti  d'imposta  relativi  al
soggetto  controllante,  sono  ammesse  in  detrazione le imposte sul
reddito  pagate  all'estero  a titolo definitivo secondo i criteri di
cui all'articolo 165 e ai commi da 3 a 6.
  3.  Al fine di determinare la quota di imposta italiana relativa al
reddito  estero  oggetto  di  imputazione alla formazione del reddito
imponibile complessivo di cui al comma 1, concorrono prioritariamente
i  redditi  prodotti  dalle controllate estere, e la quota di imposta
italiana  fino  a  concorrenza della quale e' accreditabile l'imposta
estera  e'  calcolata  con riferimento a ciascuna controllata estera.
L'eventuale eccedenza dell'imposta estera e' utilizzabile nei periodi
d'imposta  precedenti  o  successivi  secondo  le disposizioni di cui
all'articolo 165.
  4.  Fino  a  concorrenza della quota d'imposta italiana relativa al
reddito  prodotto  da  ciascuna  controllata  estera  successivamente
all'esercizio  dell'opzione, il credito per imposte pagate all'estero
viene riliquidato negli esercizi in cui avviene il pagamento a titolo
definitivo  di  ulteriori  imposte  estere sullo stesso reddito anche
perche' distribuito.
  5.   Ai   fini   dell'applicazione  del  comma  4,  si  considerano
prioritariamente  distribuiti  i redditi prodotti negli esercizi piu'
recenti.
  6.  Nel  caso  in cui nello stesso Paese estero siano presenti piu'
societa'  controllate  e  la legislazione locale preveda una forma di
tassazione  di  gruppo analoga a quella di cui alla presente sezione,
nonostante  l'esercizio  dell'opzione  di  cui  all'articolo 130, gli
imponibili  negativi  delle  societa'  predette  non rilevano ai fini
della  determinazione  del  reddito  complessivo  se, ricorrendone in
concreto  le  condizioni,  la  societa' controllante non si avvale di
tale  forma  di  tassazione  di  gruppo nel Paese estero. Le societa'
ammesse  alla  tassazione  di  gruppo in tale Paese costituiscono, ai
fini  della  presente  sezione,  una o piu' societa' a seconda che la
compensazione  dei singoli imponibili nel Paese estero sia consentita
in modo totale o parziale.

                              Art. 137.
            Interruzione della tassazione di gruppo prima
        del compimento del periodo di validita' dell'opzione

  1.  Nel  caso  in  cui,  prima  del  compimento  del periodo di cui
all'articolo  132,  comma  1, venga meno la qualificazione soggettiva
della  societa' o ente controllante di cui all'articolo 130, comma 2,
gli  effetti  dell'opzione esercitata cessano con effetto dal periodo
d'imposta  del  soggetto controllante successivo a quello in corso al
momento  del  venir meno della qualificazione soggettiva predetta. Il
periodo  precedente  non si applica nel caso in cui il nuovo soggetto
controllante  abbia  a  sua  volta  esercitato  l'opzione di cui alla
presente sezione.
  2.  Nel  caso  di  cui  al  comma  1, primo periodo, le perdite del
soggetto controllante di cui all'articolo 84 non utilizzate alla fine
del  periodo d'imposta in cui viene meno la qualificazione soggettiva
si  riducono  della  misura corrispondente al rapporto tra le perdite
prodotte  nel  periodo di validita' dell'opzione da tutte le societa'
non  residenti  il cui reddito ha concorso alla formazione dell'unico
imponibile  e  quelle  prodotte  nello  stesso  periodo  da  tutte le
societa'.

                              Art. 138.
        Interruzione della tassazione di gruppo limitatamente
               ad una o piu' controllate non residenti

  1.  Salvo quanto previsto nel comma 2, nel caso in cui il requisito
del  controllo  venga  meno  relativamente  ad  una  o  piu' societa'
controllate  non  residenti  prima  del compimento del periodo di cui
all'articolo  132, comma 1, il reddito complessivo viene aumentato in
misura  corrispondente  agli  interessi  passivi  dedotti per effetto
della  disposizione di cui all'articolo 97, comma 2, nei due esercizi
precedenti  rientranti nel periodo di cui allo stesso art. 132, comma
1.
  2.   Nel  caso  in  cui  il  requisito  del  controllo  venga  meno
relativamente  ad  oltre  due  terzi  delle  societa' controllate non
residenti  oltre  a quello di cui al comma 1 si verifica l'effetto di
cui  all'articolo  137,  comma 2, da calcolare proporzionalmente alle
perdite  fiscali  delle  societa'  non  residenti  di cui al presente
comma.

                              Art. 139.
                    Mancato rinnovo dell'opzione

  1. Nel  caso  di mancato rinnovo dell'opzione si verifica l'effetto
di cui al comma 2 dell'articolo 137.

                              Art. 140.
                  Coordinamento con l'articolo 167

  1. Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  167  non  si  applicano
relativamente alle controllate estere il cui imponibile viene incluso
in quello della societa' controllante per effetto dell'opzione di cui
all'articolo 130.

                              Art. 141.
                          Norma transitoria

  1. Fino  a concorrenza delle svalutazioni determinatesi per effetto
di   rettifiche   di   valore   ed   accantonamenti  fiscalmente  non
riconosciuti, al netto delle rivalutazioni assoggettate a tassazione,
dedotte  nel  periodo  d'imposta  antecedente  a  quello dal quale ha
effetto l'opzione di cui all'articolo 130 e nei nove precedenti dalla
societa'  o  ente controllante o da altra societa' controllata, anche
se  non esercente l'opzione di cui all'articolo 130, i valori fiscali
degli  elementi  dell'attivo e del passivo della societa' partecipata
se,  rispettivamente,  superiori  o inferiori a quelli contabili sono
ridotti  o  aumentati  dell'importo  delle  predette  svalutazioni in
proporzione  ai  rapporti  tra  la  differenza dei valori contabili e
fiscali  dell'attivo  e del passivo e l'ammontare complessivo di tali
differenze.

                              Art. 142.
                      Disposizioni applicative

  1. Con   decreto   di   natura   non   regolamentare  del  Ministro
dell'economia   e   delle   finanze  sono  adottate  le  disposizioni
applicative della presente sezione.
  2. Con  il  medesimo  decreto  di  cui  al  comma 1, possono essere
stabiliti   i   criteri   per   consentire   la  rivalutazione  degli
ammortamenti  deducibili  ai  fini  del  calcolo  del  reddito  delle
societa'  controllate residenti in Paesi ad alta inflazione. A questo
scopo,   saranno   considerati  tali  quelli  in  cui  la  variazione
dell'indice  dei  prezzi  al  consumo e' superiore di almeno 10 punti
percentuali allo stesso indice rilevato dall'ISTAT.
  3. Fino all'emanazione dei criteri di cui al comma 2 non si applica
quanto previsto dall'articolo 134, comma 1, lettera d).

                              Capo III
                   Enti non commerciali residenti
                              Art. 143.
                         Reddito complessivo

  1. Il  reddito  complessivo  degli enti non commerciali di cui alla
lettera  c)  del  comma  1  dell'articolo  73  e' formato dai redditi
fondiari, di capitale, di impresa e diversi, ovunque prodotti e quale
ne sia la destinazione, ad esclusione di quelli esenti dall'imposta e
di  quelli  soggetti  a  ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad
imposta sostitutiva. Per i medesimi enti non si considerano attivita'
commerciali  le  prestazioni  di servizi non rientranti nell'articolo
2195   del   codice   civile   rese  in  conformita'  alle  finalita'
istituzionali   dell'ente  senza  specifica  organizzazione  e  verso
pagamento  di  corrispettivi  che  non  eccedono  i  costi di diretta
imputazione.
  2. Il  reddito  complessivo  e' determinato secondo le disposizioni
dell'articolo 8.
  3. Non  concorrono  in  ogni caso alla formazione del reddito degli
enti non commerciali di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo
73:
    a) i  fondi  pervenuti  ai  predetti  enti  a seguito di raccolte
pubbliche  effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni
di  modico  valore  o  di  servizi  ai sovventori, in concomitanza di
celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
    b) i  contributi  corrisposti  da  Amministrazioni  pubbliche  ai
predetti  enti  per  lo  svolgimento  convenzionato  o  in  regime di
accreditamento   di   cui   all'articolo  8,  comma  7,  del  decreto
legislativo  30 dicembre  1992, n. 502, come sostituito dall'articolo
9,  comma  1, lettera g), del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n.
517,  di attivita' aventi finalita' sociali esercitate in conformita'
ai fini istituzionali degli enti stessi.

                              Art. 144.
                     Determinazione dei redditi

  1. I  redditi  e  le  perdite  che  concorrono a formare il reddito
complessivo degli enti non commerciali sono determinati distintamente
per  ciascuna  categoria  in base al risultato complessivo di tutti i
cespiti  che  vi rientrano. Si applicano, se nel presente capo non e'
diversamente  stabilito,  le  disposizioni  del  titolo I relative ai
redditi delle varie categorie.
  2. Per  l'attivita' commerciale esercitata gli enti non commerciali
hanno l'obbligo di tenere la contabilita' separata.
  3. Per  l'individuazione dei beni relativi all'impresa si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 65, commi 1 e 3-bis.
  4. Le  spese  e  gli  altri  componenti  negativi relativi a beni e
servizi adibiti promiscuamente all'esercizio di attivita' commerciali
e  di  altre attivita', sono deducibili per la parte del loro importo
che  corrisponde  al  rapporto  tra  l'ammontare  dei  ricavi e altri
proventi  che concorrono a formare il reddito d'impresa e l'ammontare
complessivo di tutti i ricavi e proventi; per gli immobili utilizzati
promiscuamente  e'  deducibile  la  rendita  catastale o il canone di
locazione  anche  finanziaria  per  la  parte  del loro ammontare che
corrisponde al predetto rapporto.
  5. Per  gli  enti  religiosi  di  cui  all'articolo  26 della legge
20 maggio  1985,  n.  222,  che  esercitano attivita' commerciali, le
spese relative all'opera prestata in via continuativa dai loro membri
sono determinate con i criteri ivi previsti.
  6. Gli  enti  soggetti alle disposizioni in materia di contabilita'
pubblica  sono  esonerati  dall'obbligo  di  tenere  la  contabilita'
separata  qualora  siano  osservate  le  modalita'  previste  per  la
contabilita'  pubblica  obbligatoria  tenuta  a  norma di legge dagli
stessi enti.

                              Art. 145.
            Regime forfetario degli enti non commerciali
                        ....................

                              Art. 146.
                          Oneri deducibili

  1. Dal  reddito  complessivo  si  deducono,  se non sono deducibili
nella  determinazione  del reddito d'impresa che concorre a formarlo,
gli oneri indicati alle lettere a), f) e g) del comma 1 dell'articolo
10.  In  caso  di  rimborso degli oneri dedotti ai sensi del presente
articolo,  le  somme  corrispondenti  concorrono a formare il reddito
complessivo  del periodo di imposta nel quale l'ente ha conseguito il
rimborso.

                              Art. 147.
         Detrazione d'imposta per oneri ....................

                              Art. 148.
                      Enti di tipo associativo

  1. Non  e' considerata commerciale l'attivita' svolta nei confronti
degli   associati  o  partecipanti,  in  conformita'  alle  finalita'
istituzionali,  dalle  associazioni,  dai consorzi e dagli altri enti
non commerciali di tipo associativo. Le somme versate dagli associati
o  partecipanti  a  titolo  di  quote  o  contributi  associativi non
concorrono a formare il reddito complessivo.
  2. Si  considerano  tuttavia effettuate nell'esercizio di attivita'
commerciali,  salvo  il  disposto  del  secondo  periodo  del comma 1
dell'articolo  143,  le  cessioni di beni e le prestazioni di servizi
agli  associati  o  partecipanti  verso  pagamento  di  corrispettivi
specifici, compresi i contributi e le quote supplementari determinati
in  funzione  delle  maggiori  o diverse prestazioni alle quali danno
diritto.  Detti  corrispettivi concorrono alla formazione del reddito
complessivo  come  componenti  del  reddito di impresa o come redditi
diversi  secondo  che  le  relative  operazioni  abbiano carattere di
abitualita' o di occasionalita'.
  3. Per   le  associazioni  politiche,  sindacali  e  di  categoria,
religiose,  assistenziali,  culturali,  sportive dilettantistiche, di
promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona non
si  considerano commerciali le attivita' svolte in diretta attuazione
degli    scopi   istituzionali,   effettuate   verso   pagamento   di
corrispettivi  specifici  nei  confronti  degli iscritti, associati o
partecipanti,   di   altre  associazioni  che  svolgono  la  medesima
attivita'  e  che  per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto
fanno  parte  di  un'unica  organizzazione  locale  o  nazionale, dei
rispettivi  associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive
organizzazioni  nazionali,  nonche'  le  cessioni  anche  a  terzi di
proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati.
  4. La  disposizione  del  comma 3 non si applica per le cessioni di
beni nuovi prodotti per la vendita, per le somministrazioni di pasti,
per  le  erogazioni di acqua, gas, energia elettrica e vapore, per le
prestazioni  alberghiere,  di  alloggio, di trasporto e di deposito e
per  le  prestazioni  di  servizi  portuali e aeroportuali ne' per le
prestazioni effettuate nell'esercizio delle seguenti attivita':
    a) gestione di spacci aziendali e di mense;
    b) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici;
    c) gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;
    d) pubblicita' commerciale;
    e) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.
  5. Per  le  associazioni  di  promozione sociale ricomprese tra gli
enti  di  cui  all'articolo  3,  comma  6,  lettera e),  della  legge
25 agosto   1991,  n.  287,  le  cui  finalita'  assistenziali  siano
riconosciute   dal   Ministero   dell'interno,   non  si  considerano
commerciali,  anche  se  effettuate  verso pagamento di corrispettivi
specifici,  la  somministrazione  di  alimenti  e bevande effettuata,
presso  le sedi in cui viene svolta l'attivita' istituzionale, da bar
ed  esercizi  similari  e  l'organizzazione  di  viaggi  e  soggiorni
turistici,   sempreche'  le  predette  attivita'  siano  strettamente
complementari  a  quelle  svolte  in  diretta  attuazione degli scopi
istituzionali  e siano effettuate nei confronti degli stessi soggetti
indicati nel comma 3.
  6. L'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici di cui al comma
5  non e' considerata commerciale anche se effettuata da associazioni
politiche,   sindacali   e  di  categoria,  nonche'  da  associazioni
riconosciute  dalle  confessioni  religiose  con le quali lo Stato ha
stipulato  patti,  accordi  o  intese,  sempreche' sia effettuata nei
confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3.
  7. Per   le   organizzazioni   sindacali  e  di  categoria  non  si
considerano  effettuate  nell'esercizio  di  attivita' commerciali le
cessioni  delle  pubblicazioni,  anche  in deroga al limite di cui al
comma  3,  riguardanti  i  contratti  collettivi  di  lavoro, nonche'
l'assistenza  prestata  prevalentemente  agli  iscritti,  associati o
partecipanti  in  materia di applicazione degli stessi contratti e di
legislazione  sul lavoro, effettuate verso pagamento di corrispettivi
che in entrambi i casi non eccedano i costi di diretta imputazione.
  8. Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  3, 5, 6 e 7 si applicano a
condizione   che  le  associazioni  interessate  si  conformino  alle
seguenti  clausole,  da  inserire  nei  relativi  atti  costitutivi o
statuti  redatti  nella  forma  dell'atto  pubblico o della scrittura
privata autenticata o registrata:
    a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi
di  gestione  nonche'  fondi,  riserve  o  capitale  durante  la vita
dell'associazione,  salvo  che la destinazione o la distribuzione non
siano imposte dalla legge;
    b) obbligo  di  devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo
scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalita'
analoghe  o  ai  fini  di  pubblica  utilita', sentito l'organismo di
controllo  di  cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
    c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalita'
associative  volte  a garantire l'effettivita' del rapporto medesimo,
escludendo  espressamente  la temporaneita' della partecipazione alla
vita  associativa  e  prevedendo  per  gli  associati  o partecipanti
maggiori   d'eta'   il  diritto  di  voto  per  l'approvazione  e  le
modificazioni  dello  statuto e dei regolamenti e per la nomina degli
organi direttivi dell'associazione;
    d) obbligo  di  redigere e di approvare annualmente un rendiconto
economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
    e) eleggibilita'  libera  degli  organi amministrativi, principio
del  voto  singolo  di  cui  all'articolo  2532,  comma 2, del codice
civile,  sovranita' dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti
e  i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme
di   pubblicita'   delle  convocazioni  assembleari,  delle  relative
deliberazioni,  dei  bilanci  o  rendiconti;  e'  ammesso il voto per
corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore
al   1° gennaio  1997,  preveda  tale  modalita'  di  voto  ai  sensi
dell'articolo  2532,  ultimo comma, del codice civile e sempreche' le
stesse  abbiano  rilevanza  a  livello  nazionale  e  siano  prive di
organizzazione a livello locale;
    f) intrasmissibilita'  della  quota  o  contributo associativo ad
eccezione  dei  trasferimenti  a causa di morte e non rivalutabilita'
della stessa.
  9. Le  disposizioni di cui alle lettere c) ed e) del comma 8 non si
applicano  alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni
con  le  quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonche'
alle associazioni politiche, sindacali e di categoria.

                              Art. 149.
           Perdita della qualifica di ente non commerciale
                        ....................

                              Art. 150.
          Organizzazioni non lucrative di utilita' sociale
                        ....................

                               Capo IV
             Societa' ed enti commerciali non residenti

                              Art. 151.
                         Reddito complessivo

  1. Il  reddito  complessivo delle societa' e degli enti commerciali
non  residenti di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 73 e'
formato  soltanto dai redditi prodotti nel territorio dello Stato, ad
esclusione  di  quelli  esenti  dall'imposta  e  di quelli soggetti a
ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva.
  2. Si  considerano  prodotti  nel  territorio dello stato i redditi
indicati  nell'articolo  23,  tenendo conto, per i redditi d'impresa,
anche  delle  plusvalenze  e  delle minusvalenze dei beni destinati o
comunque   relativi   alle   attivita'   commerciali  esercitate  nel
territorio  dello  Stato,  ancorche'  non  conseguite  attraverso  le
stabili  organizzazioni, nonche' gli utili distribuiti da societa' ed
enti  di  cui  alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 73 e le
plusvalenze indicate nell'articolo 23, comma 1, lettera f).

                              Art. 152.
               Determinazione del reddito complessivo

  1. Per   le   societa'   e   gli   enti   commerciali  con  stabile
organizzazione  nel  territorio  dello  Stato, eccettuate le societa'
semplici,   il   reddito   complessivo   e'  determinato  secondo  le
disposizioni della sezione I del capo II del titolo II, sulla base di
apposito   conto  economico  relativo  alla  gestione  delle  stabili
organizzazioni   e   alle   altre  attivita'  produttive  di  redditi
imponibili in Italia.
  2. In  mancanza  di  stabili  organizzazioni  nel  territorio dello
Stato, i redditi che concorrono a formare il reddito complessivo sono
determinati  secondo  le  disposizioni  del  Titolo  I, relative alle
categorie  nelle quali rientrano. Dal reddito complessivo si deducono
gli oneri indicati alle lettere a) e g) del comma 1 dell'articolo 10.
In  caso  di  rimborso  degli  oneri  dedotti  ai  sensi del presente
articolo,  le  somme  corrispondenti  concorrono a formare il reddito
complessivo  del  periodo d'imposta nel quale l'ente ha conseguito il
rimborso.
  3. Dall'imposta  lorda  si  detrae,  fino  alla concorrenza del suo
ammontare,  un importo pari al 19 per cento degli oneri indicati alle
lettere  a),  g),  h),  h-bis),  i),  i-bis)  e i-quater) del comma 1
dell'articolo  15.  In  caso  di  rimborso di oneri per i quali si e'
fruito  della detrazione l'imposta dovuta per il periodo nel quale la
societa'  o  l'ente  ha  conseguito  il  rimborso  e' aumentata di un
importo pari al 19 per cento dell'onere rimborsato.
  4. Per  le  societa' commerciali di tipo diverso da quelli regolati
nel codice civile si applicano le disposizioni dei commi 1 e 2.

                               Capo V
                 Enti non commerciali non residenti

                              Art. 153.
                         Reddito complessivo

  1. Il reddito complessivo delle societa' e degli enti non residenti
di  cui  alla  lettera  d)  del  comma  1 dell'articolo 73 e' formato
soltanto   dai  redditi  prodotti  nel  territorio  dello  Stato,  ad
esclusione  di  quelli  esenti  dall'imposta  e  di quelli soggetti a
ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva.
  2. Si  considerano  prodotti  nel  territorio dello Stato i redditi
indicati nell'articolo 23, tenendo conto, per i
redditi  d'impresa,  anche delle plusvalenze e delle minusvalenze dei
beni   destinati  o  comunque  relativi  alle  attivita'  commerciali
esercitate  nel  territorio  dello  Stato,  ancorche'  non conseguite
attraverso  le  stabili organizzazioni, nonche' gli utili distribuiti
da  societa'  ed  enti  di  cui  alle  lettere  a)  e  b) del comma 1
dell'articolo 73 e le plusvalenze indicate nell'articolo 23, comma 1,
lettera f).

                              Art. 154.
               Determinazione del reddito complessivo

  1. Il reddito complessivo degli enti non commerciali e' determinato
secondo  le  disposizioni  del  Titolo  I. Dal reddito complessivo si
deducono,  se  non  sono  deducibili nella determinazione del reddito
d'impresa che concorre a formarlo, gli oneri indicati alle lettere a)
e  g)  del  comma  1  dell'articolo  10.  Si  applica la disposizione
dell'articolo 146, comma 1, secondo periodo.
  2. Dall'imposta  lorda  si  detrae,  fino  alla concorrenza del suo
ammontare,  un importo pari al 19 per cento degli oneri indicati alle
lettere  a),  g),  h),  h-bis),  i),  i-bis)  e i-quater) del comma 1
dell'articolo  15.  La  detrazione spetta a condizione che i predetti
oneri non siano deducibili nella determinazione del reddito d'impresa
che  concorre  a  formare  il  reddito  complessivo.  Si  applica  la
disposizione dell'articolo 147, comma 1, terzo periodo.
  3. Agli   enti  non  commerciali  che  hanno  esercitato  attivita'
commerciali  mediante  stabili  organizzazioni  nel  territorio dello
Stato,  si applicano le disposizioni dei commi 2, 3 e 5 dell'articolo
144.
  4. Sono altresi' deducibili:
    a) le  erogazioni  liberali  in  denaro  a favore dello Stato, di
altri  enti  pubblici  e  di  associazioni  e  di  fondazioni private
legalmente  riconosciute,  le quali, senza scopo di lucro, svolgono o
promuovono  attivita'  dirette alla tutela del patrimonio ambientale,
effettuate  per  l'acquisto, la tutela e la valorizzazione delle cose
indicate  alle  lettere  a)  e b), del comma 1, dell'articolo 139 del
decreto  legislativo  29 ottobre  1999,  n.  490, facenti parte degli
elenchi  di  cui  al  comma  1 dell'articolo 140 del medesimo decreto
legislativo  o assoggettati al vincolo della inedificabilita' in base
ai  piani  di cui all'articolo 149 dello stesso decreto legislativo e
al   decreto-legge   27 giugno   1985,   n.   312,   convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  8 agosto  1985, n. 431, ivi comprese le
erogazioni  destinate  all'organizzazione di mostre e di esposizioni,
nonche'  allo  svolgimento  di  studi e ricerche aventi ad oggetto le
cose  anzidette; il mutamento di destinazione degli immobili indicati
alla   lettera   c)   del   presente   comma,   senza  la  preventiva
autorizzazione   del  Ministro  dell'ambiente,  e  della  tutela  del
territorio, come pure il mancato assolvimento degli obblighi di legge
per  consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui
beni immobili vincolati, determina la indeducibilita' delle spese dal
reddito.  Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio da'
immediata   comunicazione   ai   competenti  uffici  tributari  delle
violazioni che comportano la decadenza dalle agevolazioni; dalla data
di ricevimento della comunicazione iniziano a decorrere i termini per
il pagamento dell'imposta e dei relativi accessori;
    b) le  erogazioni  liberali  in  denaro  a favore di organismi di
gestione di parchi e riserve naturali, terrestri e marittimi, statali
e   regionali,   e   di   ogni   altra   zona   di   tutela  speciale
paesistico-ambientale  come  individuata  dalla  vigente  disciplina,
statale  e regionale, nonche' gestita dalle associazioni e fondazioni
private  indicate alla lettera a), effettuate per sostenere attivita'
di  conservazione, valorizzazione, studio, ricerca e sviluppo dirette
al   conseguimento   delle   finalita'   di  interesse  generale  cui
corrispondono tali ambiti protetti;
    c) le  spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione e
alla  protezione  degli  immobili  vincolati  ai  sensi  del  decreto
legislativo  29 ottobre  1999, n. 490, facenti parte degli elenchi di
cui  al  comma 1 dell'articolo 140 del medesimo decreto legislativo o
assoggettati  al  vincolo  della inedificabilita' in base ai piani di
cui   all'articolo   149  dello  stesso  decreto  legislativo,  e  al
decreto-legge  27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.
  5. Il  Ministro  dell'ambiente  e  la  tutela  del  territorio e la
regione,  secondo  le  rispettive attribuzioni e competenze, vigilano
sull'impiego  delle  erogazioni  di  cui alle lettere a), b) e c) del
comma  4  del  presente  articolo  effettuate  a  favore  di soggetti
privati,  affinche'  siano  perseguiti  gli  scopi  per  i  quali  le
erogazioni  stesse  sono  state  accettate  dai  beneficiari  e siano
rispettati  i  termini  per l'utilizzazione concordati con gli autori
delle  erogazioni.  Detti  termini  possono essere prorogati una sola
volta  dall'autorita'  di  vigilanza,  per  motivi  non imputabili ai
beneficiari.

                               Capo VI
  Determinazione della base imponibile per alcune imprese marittime

                              Art. 155.
                   Ambito soggettivo ed oggettivo

  1. Il reddito imponibile dei soggetti di cui all'articolo 73, comma
1,  lettera  a),  derivante  dall'utilizzo in traffico internazionale
delle  navi  indicate  nell'articolo 8-bis,  comma 1, lettera a), del
decreto  del  Presidente  della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive  modificazioni, ed iscritte nel registro internazionale di
cui  al  decreto-legge  30 dicembre  1997,  n.  457,  convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e' determinato ai
sensi  della  presente  sezione  qualora  il  contribuente  comunichi
un'opzione  in  tal  senso  all'Agenzia  delle entrate entro tre mesi
dall'inizio del periodo d'imposta a partire dal quale intende fruirne
con  le  modalita'  di  cui  al  decreto  previsto dall'articolo 161.
L'opzione  e'  irrevocabile  per dieci esercizi sociali e puo' essere
rinnovata.  L'opzione  di  cui  al  comma  1  deve  essere esercitata
relativamente  a  tutte  le  navi  aventi  i  requisiti  indicati nel
medesimo  comma  1,  gestite  dallo stesso gruppo di imprese alla cui
composizione  concorrono la societa' controllante e le controllate ai
sensi dell'articolo 2359 del codice civile.
  2. L'opzione  consente  la determinazione dell'imponibile secondo i
criteri  di  cui all'articolo 156 delle navi di cui al comma 1 con un
tonnellaggio  superiore alle 100 tonnellate di stazza netta destinate
all'attivita' di:
    a) trasporto merci;
    b) trasporto passeggeri;
    c) soccorso, rimorchio, realizzazione e posa in opera di impianti
ed altre attivita' di assistenza marittima da svolgersi in alto mare.
  3. Sono  altresi' incluse nell'imponibile le attivita' direttamente
connesse, strumentali e complementari a quelle indicate nelle lettere
precedenti svolte dal medesimo soggetto e identificate dal decreto di
cui all'articolo 161.

                              Art. 156.
                Determinazione del reddito imponibile

  1. Il  reddito  imponibile  e'  determinato  in  via  forfetaria ed
unitaria  sulla  base  del reddito giornaliero di ciascuna nave con i
requisiti predetti:
    a) calcolato sulla base degli importi in cifra fissa previsti per
i seguenti scaglioni di tonnellaggio netto:
      1) da  0  a  1.000  tonnellate di stazza netta: 0,0090 euro per
tonnellata;
      2) da  1.001  a  10.000 tonnellate di stazza netta: 0,0070 euro
per tonnellata;
      3) da  10.001  a 25.000 tonnellate di stazza netta: 0,0040 euro
per tonnellata;
      4) da  25.001  tonnellate  di  stazza  netta:  0,0020  euro per
tonnellata;
    b) e  successivamente  moltiplicato per i coefficienti di seguito
previsti in relazione all'eta' del naviglio:
      1) da 0 a 5 anni: 0,90;
      2) da 6 anni a 10 anni: 0,95;
      3) da 11 a 25 anni: 1,05;
      4) oltre 25 anni: 1,10.
  2. Agli  effetti  del comma precedente, non sono computati i giorni
di  mancata  utilizzazione  a  causa  di  operazioni di manutenzione,
riparazione    ordinaria    o    straordinaria,    ammodernamento   e
trasformazione  della  nave;  sono  altresi'  esclusi dal computo dei
giorni  di  operativita'  quelli  nei  quali  la  nave  e' in disarmo
temporaneo.
  3. Dall'imponibile  determinato  secondo  quanto previsto dai commi
precedenti   non   e'   ammessa   alcuna   deduzione.   Resta   ferma
l'applicazione dell'articolo 84.

                              Art. 157.
       Limiti all'esercizio dell'opzione ed alla sua efficacia

  1.  L'opzione  di cui all'articolo 155 non puo' essere esercitata e
se  esercitata  viene meno con effetto dal periodo d'imposta in corso
nel caso in cui oltre la meta' delle navi complessivamente utilizzate
viene  locato  dal  contribuente a scafo nudo per un periodo di tempo
superiore,  per  ciascuna  unita',  al  50  per  cento  dei giorni di
effettiva navigazione per ciascun esercizio sociale.
  2. In ogni caso l'opzione di cui all'articolo 155 non rileva per la
determinazione  del reddito delle navi relativamente ai giorni in cui
le stesse sono locate a scafo nudo, da determinarsi in modo analitico
per  quanto  attiene  ai costi specifici, e secondo la proporzione di
cui  all'articolo  159  per quanto attiene quelli non suscettibili di
diretta imputazione.
  3. L'opzione di cui all'articolo 155 viene meno, altresi', nel caso
di mancato rispetto dell'obbligo di formazione dei cadetti secondo le
modalita' stabilite nel decreto di cui all'articolo 161.
  4. L'ammontare determinato ai sensi dell'articolo 156 non comprende
i  ricavi  e qualsiasi altro componente positivo non derivante in via
esclusiva  dall'esercizio  delle navi di cui all'articolo 155 e delle
attivita' di cui al comma 2 dello stesso articolo.
  5. Qualora per qualsiasi motivo venga meno l'efficacia dell'opzione
esercitata,  il  nuovo esercizio della stessa non puo' avvenire prima
del decorso del decennio originariamente previsto.

                              Art. 158.
                     Plusvalenze e minusvalenze

  1. Nel  caso  di  cessione  a  titolo  oneroso  di  una o piu' navi
relativamente  alle  quali  e' efficace l'opzione di cui all'articolo
155,  l'imponibile  determinato  ai sensi dell'articolo 156 comprende
anche  la plusvalenza o minusvalenza realizzata; tuttavia, qualora la
cessione abbia oggetto un'unita' gia' in proprieta' dell'utilizzatore
in un periodo d'imposta precedente a quello di prima applicazione del
presente  regime,  all'imponibile  determinato ai sensi dell'articolo
156 dovra' aggiungersi la differenza tra il corrispettivo conseguito,
al  netto  degli  oneri  di  diretta  imputazione,  ed  il  costo non
ammortizzato  dell'ultimo  esercizio  antecedente  a  quello di prima
applicazione  del  regime  di determinazione dell'imponibile previsto
dalla presente sezione.
  2. Nel caso in cui nel periodo d'imposta precedente quello di prima
applicazione  del  regime  di determinazione dell'imponibile previsto
dalla  presente  sezione,  al  reddito  prodotto dalla nave ceduta si
rendeva applicabile l'agevolazione di cui all'articolo 145, comma 66,
della  legge  23 dicembre 2000, n. 388, la differenza di cui al comma
precedente  e'  aggiunta all'imponibile limitatamente al 20 per cento
del suo ammontare.
  3. Nel  caso  in  cui  le  navi  cedute  costituiscano un complesso
aziendale, per l'applicazione del comma 1 e' necessario che tali navi
rappresentino  l'80  per  cento  del valore dell'azienda al lordo dei
debiti finanziari.

                              Art. 159.
                         Obblighi contabili

  1. Il  reddito derivante dal contemporaneo svolgimento di attivita'
imprenditoriali  diverse  da quelle indicate nell'articolo 155 non e'
ricompreso  nell'imponibile  determinato ai sensi dell'articolo 156 e
deve  essere  determinato  secondo  le  disposizioni  contenute nella
sezione I del capo II.
  2. Agli  effetti  del  comma  1  le  spese  e  gli altri componenti
negativi  assumono rilievo se e nella misura in cui si riferiscano ad
attivita'  o beni da cui derivano ricavi ed altri proventi diversi da
quelli  ricompresi  nella  determinazione  dell'imponibile, secondo i
criteri   di   cui   all'articolo 156;  a  tal  fine  e'  tenuta  una
contabilita'  separata  secondo le modalita' stabilite con il decreto
di cui all'articolo 161.
  3. Le  spese  e  gli  altri  componenti negativi che si riferiscono
indistintamente  a  componenti  positivi  di reddito ricompresi e non
ricompresi  nell'imponibile  determinato  ai  sensi dell'articolo 156
sono   deducibili   per  la  parte  corrispondente  al  rapporto  tra
l'ammontare  complessivo  dei ricavi ed altri proventi non ricompresi
nell'imponibile  determinato ai sensi dell'articolo 156 e l'ammontare
complessivo di tutti i ricavi e proventi.

                              Art. 160.
            Ulteriori effetti dell'esercizio dell'opzione

  1. I  soggetti che esercitano l'opzione di cui all'articolo 155 non
possono  esercitare quella di cui alle sezioni II e III del titolo II
ne' in qualita' di controllanti, ne' in qualita' di controllati.
  2. Alle  cessioni  di  beni  ed  alle prestazioni di servizi fra le
societa'  il  cui  reddito e' determinato anche parzialmente ai sensi
dell'articolo  156  e  le  altre  imprese si applica, ricorrendone le
altre   condizioni,   la   disciplina  del  valore  normale  prevista
dall'articolo 110, comma 7.

                              Art. 161.
                      Disposizioni applicative

  1. Con   decreto   di   natura   non   regolamentare  del  Ministro
dell'economia   e   delle   finanze  sono  adottate  le  disposizioni
applicative della presente sezione.
  2. Per  tutto  quanto  non  disciplinato  nella presente sezione si
applicano le disposizioni di cui alla sezione I.

                             Titolo III
                         DISPOSIZIONI COMUNI

                               Capo I
                        Disposizioni generali

                              Art. 162.
                       Stabile organizzazione

  1. Fermo  restando quanto previsto dall'articolo 169, ai fini delle
imposte   sui   redditi  e  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'
produttive  di  cui  al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
l'espressione  «stabile  organizzazione»  designa  una  sede fissa di
affari  per  mezzo  della  quale  l'impresa non residente esercita in
tutto o in parte la sua attivita' sul territorio dello Stato.
  2. L'espressione «stabile organizzazione» comprende in particolare:
    a) una sede di direzione;
    b) una succursale;
    c) un ufficio;
    d) un'officina;
    e) un laboratorio;
    f) una  miniera, un giacimento petrolifero o di gas naturale, una
cava  o  altro luogo di estrazione di risorse naturali, anche in zone
situate  al  di fuori delle acque territoriali in cui, in conformita'
al   diritto  internazionale  consuetudinario  ed  alla  legislazione
nazionale  relativa  all'esplorazione ed allo sfruttamento di risorse
naturali,  lo  Stato  puo'  esercitare  diritti relativi al fondo del
mare, al suo sottosuolo ed alle risorse naturali.
  3.  Un  cantiere  di costruzione o di montaggio o di installazione,
ovvero  l'esercizio di attivita' di supervisione ad esso connesse, e'
considerato  «stabile  organizzazione»  soltanto  se  tale  cantiere,
progetto o attivita' abbia una durata superiore a tre mesi.
  4.  Una  sede fissa di affari non e', comunque, considerata stabile
organizzazione se:
    a) viene  utilizzata  una installazione ai soli fini di deposito,
di   esposizione   o   di  consegna  di  beni  o  merci  appartenenti
all'impresa;
    b) i  beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinati
ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
    c) i  beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinati
ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;
    d) una  sede  fissa  di  affari  e'  utilizzata  ai  soli fini di
acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;
    e) viene  utilizzata  ai  soli  fini  di svolgere, per l'impresa,
qualsiasi   altra   attivita'  che  abbia  carattere  preparatorio  o
ausiliario;
    f) viene  utilizzata  ai soli fini dell'esercizio combinato delle
attivita'  menzionate  nelle lettere da a) ad e), purche' l'attivita'
della sede fissa nel suo insieme, quale risulta da tale combinazione,
abbia carattere preparatorio o ausiliario.
  5. Oltre  a  quanto previsto dal comma 4 non costituisce di per se'
stabile  organizzazione  la  disponibilita'  a  qualsiasi  titolo  di
elaboratori  elettronici e relativi impianti ausiliari che consentano
la  raccolta  e  la  trasmissione di dati ed informazioni finalizzati
alla vendita di beni e servizi.
  6. Nonostante  le  disposizioni dei commi precedenti e salvo quanto
previsto   dal   comma  7,  costituisce  una  stabile  organizzazione
dell'impresa  di  cui  al  comma  1  il  soggetto,  residente  o  non
residente,  che  nel  territorio dello Stato abitualmente conclude in
nome  dell'impresa  stessa contratti diversi da quelli di acquisto di
beni.
  7. Non   costituisce   stabile   organizzazione   dell'impresa  non
residente  il solo fatto che essa eserciti nel territorio dello Stato
la  propria attivita' per mezzo di un mediatore, di un commissionario
generale,  o  di  ogni  altro  intermediario  che  goda di uno status
indipendente,  a  condizione  che  dette persone agiscano nell'ambito
della loro ordinaria attivita'.
  8. Nonostante quanto previsto dal comma precedente, non costituisce
stabile  organizzazione  dell'impresa  il  solo  fatto  che la stessa
eserciti nel territorio dello Stato la propria attivita' per mezzo di
un raccomandatario marittimo di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135,
o  di un mediatore marittimo di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 478,
che abbia i poteri per la gestione commerciale o operativa delle navi
dell'impresa, anche in via continuativa.
  9.  Il  fatto  che  un'impresa  non  residente  con o senza stabile
organizzazione   nel  territorio  dello  Stato  controlli  un'impresa
residente,  ne  sia  controllata,  o  che  entrambe  le imprese siano
controllate  da  un terzo soggetto esercente o no attivita' d'impresa
non  costituisce  di  per  se' motivo sufficiente per considerare una
qualsiasi di dette imprese una stabile organizzazione dell'altra.

                              Art. 163.
                  Divieto della doppia imposizione
                        ....................

                              Art. 164.
Limiti  di  deduzione  delle  spese e degli altri componenti negativi
relativi   a   taluni   mezzi   di  trasporto  a  motore,  utilizzati
 nell'esercizio di imprese, arti e professioni ....................

                               Capo II
              Disposizioni relative ai redditi prodotti
              all'estero ed ai rapporti internazionali

                              Art. 165.
         Credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero

  1. Se  alla  formazione  del reddito complessivo concorrono redditi
prodotti  all'estero,  le  imposte  ivi pagate a titolo definitivo su
tali  redditi  sono  ammesse  in detrazione dall'imposta netta dovuta
fino   alla  concorrenza  della  quota  d'imposta  corrispondente  al
rapporto  tra i redditi prodotti all'estero ed il reddito complessivo
al  netto  delle  perdite  di precedenti periodi d'imposta ammesse in
diminuzione.
  2. I  redditi  si  considerano  prodotti  all'estero  sulla base di
criteri  reciproci a quelli previsti dall'articolo 23 per individuare
quelli prodotti nel territorio dello Stato.
  3. Salvo   quanto   previsto   dal   comma  6,  ultimo  periodo,  e
dall'articolo  136,  commi  3  e 6, se concorrono redditi prodotti in
piu'  Stati  esteri,  la  detrazione  si  applica  separatamente  per
ciascuno Stato.
  4. La  detrazione  di  cui  al  comma 1 deve essere calcolata nella
dichiarazione relativa al periodo d'imposta cui appartiene il reddito
prodotto  all'estero  al  quale  si  riferisce  l'imposta di cui allo
stesso  comma  1,  a  condizione che il pagamento a titolo definitivo
avvenga prima della sua presentazione. Nel caso in cui il pagamento a
titolo  definitivo avvenga successivamente si applica quanto previsto
dal comma 7.
  5. Per  i  redditi  d'impresa  prodotti all'estero mediante stabile
organizzazione  o da societa' controllate di cui alla sezione III del
capo   II   del  Titolo  II,  la  detrazione  puo'  essere  calcolata
dall'imposta del periodo di competenza anche se il pagamento a titolo
definitivo   avviene   entro   il   termine  di  presentazione  della
dichiarazione   relativa   al  primo  periodo  d'imposta  successivo.
L'esercizio   della   facolta'   di  cui  al  periodo  precedente  e'
condizionato  all'indicazione, nelle dichiarazioni dei redditi, delle
imposte  estere  detratte  per  le  quali  ancora  non e' avvenuto il
pagamento a titolo definitivo.
  6. Nel  caso  di  reddito d'impresa prodotto, da imprese residenti,
nello  stesso  Paese  estero,  l'imposta  estera  ivi pagata a titolo
definitivo  su  tale  reddito  eccedente  la quota d'imposta italiana
relativa al medesimo reddito estero, costituisce un credito d'imposta
fino  a  concorrenza  della  eccedenza della quota d'imposta italiana
rispetto a quella estera pagata a titolo definitivo in relazione allo
stesso  reddito  estero,  verificatasi negli esercizi precedenti fino
all'ottavo.  Nel  caso  in  cui  negli esercizi precedenti non si sia
verificata  tale  eccedenza,  l'eccedenza  dell'imposta  estera  puo'
essere  riportata  a  nuovo  fino  all'ottavo esercizio successivo ed
essere  utilizzata quale credito d'imposta nel caso in cui si produca
l'eccedenza  della quota di imposta italiana rispetto a quella estera
relativa  allo  stesso  reddito  di cui al primo periodo del presente
comma.  Le  disposizioni di cui al presente comma relative al riporto
in  avanti  ed all'indietro del credito si applicano anche ai redditi
d'impresa  prodotti  all'estero dalle singole societa' controllate di
cui  alla  sezione  III  del capo II del Titolo II anche se residenti
nello stesso Paese, salvo quanto previsto dall'articolo 136, comma 6.
  7. Se l'imposta dovuta in Italia per il periodo d'imposta nel quale
il  reddito  estero  ha concorso a formare l'imponibile e' stata gia'
liquidata,  si  procede  a  nuova  liquidazione  tenendo  conto anche
dell'eventuale  maggior  reddito  estero,  e  la  detrazione si opera
dall'imposta  dovuta  per  il  periodo  d'imposta cui si riferisce la
dichiarazione  nella  quale e' stata richiesta. Se e' gia' decorso il
termine  per  l'accertamento,  la  detrazione  e' limitata alla quota
dell'imposta  estera proporzionale all'ammontare del reddito prodotto
all'estero acquisito a tassazione in Italia.
  8. La  detrazione  non spetta in caso di omessa presentazione della
dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi prodotti all'estero
nella dichiarazione presentata.
  9. Per  le  imposte  pagate  all'estero  dalle  societa'  che hanno
esercitato  l'opzione  di  cui  agli articoli 115 e 116 la detrazione
spetta ai singoli soci nella proporzione ivi stabilita.
  10. Nel  caso  in  cui  il  reddito  prodotto  all'estero  concorra
parzialmente alla formazione del reddito complessivo, anche l'imposta
estera va ridotta in misura corrispondente.

                              Art. 166.
        Trasferimento all'estero della residenza o della sede

  1. Il  trasferimento all'estero della residenza dei soggetti di cui
all'articolo  2  ed  all'articolo  72,  comma 1, lettera a) e b), che
comporti  la  perdita  della  residenza  ai  fini  delle  imposte sui
redditi,  costituisce  realizzo,  al  valore  normale, dei componenti
dell'azienda  o  del  complesso  aziendale,  salvo che gli stessi non
siano  confluiti in una stabile organizzazione situata nel territorio
dello  Stato.  La stessa disposizione si applica se successivamente i
componenti   confluiti   nella  stabile  organizzazione  situata  nel
territorio  dello  Stato  ne vengano distolti. Si considerano in ogni
caso  realizzate,  al  valore  normale,  le plusvalenze relative alle
stabili  organizzazioni  all'estero.  Per le imprese individuali e le
societa' di persone si applica l'articolo 17, comma 1, lettera g).
  2. .........

                              Art. 167.
        Disposizioni in materia di imprese estere controllate
  1. .........
  2. .........
  3. .........
  4. .........

  5. Le  disposizioni  del  comma  1  non si applicano se il soggetto
residente dimostra, alternativamente, che:
    a) la  societa'  o  altro  ente non residente svolga un'effettiva
attivita'  industriale  o commerciale, come sua principale attivita',
nello Stato o nel territorio nel quale ha sede;
    b) dalle  partecipazioni  non consegue l'effetto di localizzare i
redditi  in Stati o territori in cui sono sottoposti a regimi fiscali
privilegiati  di cui al comma 4. Per i fini di cui al presente comma,
il  contribuente  deve interpellare preventivamente l'amministrazione
finanziaria, ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n.
212, recante lo statuto dei diritti del contribuente.
  6. .........
  7. .........
  8. .........

                              Art. 168.
          Disposizioni in materia di imprese estere collegate

  1. Salvo  quanto  diversamente  disposto  dal presente articolo, la
norma  di  cui  all'articolo  167 si applica anche nel caso in cui il
soggetto  residente in Italia detiene, direttamente o indirettamente,
anche  tramite  societa'  fiduciarie  o  per  interposta persona, una
partecipazione   non   inferiore  al  20  per  cento  agli  utili  di
un'impresa,  di una societa' o di altro ente, residente o localizzato
in   Stati   o   territori  con  regime  fiscale  privilegiato;  tale
percentuale  e'  ridotta  al  10 per cento nel caso di partecipazione
agli  utili di societa' quotate in borsa. La norma di cui al presente
comma  non si applica per le partecipazioni in soggetti non residenti
negli  Stati  o territori predetti relativamente ai redditi derivanti
da   loro   stabili  organizzazioni  assoggettati  a  regimi  fiscali
privilegiati.
  2. I redditi del soggetto non residente oggetto di imputazione sono
determinati per un importo corrispondente al maggiore fra:
    a) l'utile  prima  delle  imposte risultante dal bilancio redatto
dalla partecipata estera anche in assenza di un obbligo di legge;
    b) un   reddito   induttivamente   determinato   sulla  base  dei
coefficienti  di  rendimento  riferiti  alle  categorie  di  beni che
compongono l'attivo patrimoniale di cui al successivo comma 3.
  3. Per la determinazione forfettaria di cui al comma 2 si applicano
i seguenti coefficienti:
    a) l'1  per  cento sul valore dei beni indicati nell'articolo 85,
comma   1,   lettere   c),   d)   ed   e),   anche  se  costituiscono
immobilizzazioni finanziarie, aumentato del valore dei crediti;
    b) il 4 per cento sul valore delle immobilizzazioni costituite da
beni  immobili  e  da  beni  indicati  nell'articolo  8-bis, comma 1,
lettera  a),  del  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972,   n.  633,  e  successive  modificazioni,  anche  in  locazione
finanziaria;
    c) il 15 per cento sul valore delle altre immobilizzazioni, anche
in locazione finanziaria.
  4.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e delle finanze, da
emanare  ai  sensi  dell'articolo  17, comma 3, della legge 23 agosto
1988,  n.  400, sono stabilite le disposizioni attuative del presente
articolo.

                              Art. 169.

                       Accordi internazionali
                        ....................

                              Capo III
                      Operazioni straordinarie

                              Art. 170.
                    Trasformazione della societa'

  1. .........
  2. In  caso  di trasformazione di una societa' soggetta all'imposta
di  cui  al  Titolo  II  in  societa'  non soggetta a tale imposta, o
viceversa,  il  reddito del periodo compreso tra l'inizio del periodo
di  imposta  e  la  data  in  cui  ha  effetto  la  trasformazione e'
determinato   secondo   le   disposizioni   applicabili  prima  della
trasformazione in base alle risultanze di apposito conto economico.
  3. Nel   caso  di  trasformazione  di  una  societa'  non  soggetta
all'imposta  di  cui al Titolo II in societa' soggetta a tale imposta
le  riserve  costituite prima della trasformazione con utili imputati
ai  soci  a  norma  dell'articolo  5, se dopo la trasformazione siano
state  iscritte  in  bilancio con indicazione della loro origine, non
concorrono  a  formare il reddito dei soci in caso di distribuzione e
l'imputazione  di  esse  a  capitale  non comporta l'applicazione del
comma 6 dell'articolo 47.
  4. Nel  caso di trasformazione di una societa' soggetta all'imposta
di  cui  al  titolo  II  in  societa'  non soggetta a tale imposta le
riserve  costituite prima della trasformazione, escluse quelle di cui
al  comma  5  dell'articolo  47,  sono  imputate  ai  soci,  a  norma
dell'articolo 5:
    a) nel periodo di imposta in cui vengono distribuite o utilizzate
per  scopi diversi dalla copertura di perdite d'esercizio, se dopo la
trasformazione  siano iscritte in bilancio con indicazione della loro
origine;
    b) nel  periodo di imposta successivo alla trasformazione, se non
siano  iscritte  in  bilancio  o  vi  siano  iscritte  senza la detta
indicazione.
  5. Le  riserve  di  cui  al  comma  4  sono assoggettate ad imposta
secondo  il regime applicabile alla distribuzione delle riserve delle
societa' di cui all'articolo 73.

                              Art. 171.
                      Trasformazione eterogenea

  1. In  caso  di  trasformazione,  effettuata ai sensi dell'articolo
2500-septies  del codice civile, di una societa' soggetta all'imposta
di cui al Titolo II in ente non commerciale, i beni della societa' si
considerano realizzati in base al valore normale, salvo che non siano
confluiti  nell'azienda  o  complesso  aziendale dell'ente stesso. Le
riserve  costituite prima della trasformazione, escluse quelle di cui
al  comma  5  dell'articolo  47,  sono  assoggettate a tassazione nei
confronti dei soci o associati:
    a) nel periodo di imposta in cui vengono distribuite o utilizzate
per  scopi diversi dalla copertura di perdite d'esercizio, se dopo la
trasformazione  sono  iscritte in bilancio con indicazione della loro
origine;
    b) nel  periodo  d'imposta successivo alla trasformazione, se non
iscritte  in  bilancio ovvero iscritte senza la detta indicazione. In
caso  di  trasformazione  in  comunione  di  azienda  si applicano le
disposizioni  dell'articolo  67, comma 1, lettera h). Si applicano le
disposizioni del comma 5 dell'articolo 170.
  2. La trasformazione, effettuata ai sensi dell'articolo 2500-octies
del  codice  civile,  di un ente non commerciale in societa' soggetta
all'imposta   di   cui   al   Titolo  II  si  considera  conferimento
limitatamente  ai beni diversi da quelli gia' compresi nell'azienda o
complesso aziendale dell'ente stesso.

                              Art. 172.
                         Fusione di societa'

  1. La  fusione  tra  piu'  societa'  non  costituisce  realizzo ne'
distribuzione   delle  plusvalenze  e  minusvalenze  dei  beni  delle
societa'  fuse o incorporate, comprese quelle relative alle rimanenze
e il valore di avviamento.
  2. Nella determinazione del reddito della societa' risultante dalla
fusione  o  incorporante  non  si tiene conto dell'avanzo o disavanzo
iscritto  in bilancio per effetto del rapporto di cambio delle azioni
o  quote  o  dell'annullamento  delle  azioni o quote di alcuna delle
societa'  fuse  possedute  da  altre.  I  maggiori valori iscritti in
bilancio   per   effetto  dell'eventuale  imputazione  del  disavanzo
derivante  dall'annullamento  o  dal concambio di una partecipazione,
con riferimento ad elementi patrimoniali della societa' incorporata o
fusa,  non  sono  imponibili  nei confronti dell'incorporante o della
societa'  risultante  dalla  fusione.  Tuttavia  i beni ricevuti sono
valutati  fiscalmente  in base all'ultimo valore riconosciuto ai fini
delle imposte sui redditi, facendo risultare da apposito prospetto di
riconciliazione  della  dichiarazione  dei  redditi i dati esposti in
bilancio ed i valori fiscalmente riconosciuti.
  3.  Il  cambio  delle partecipazioni originarie non costituisce ne'
realizzo  ne'  distribuzione  di  plusvalenze  o  di minusvalenze ne'
conseguimento  di  ricavi  per i soci della societa' risultante dalla
fusione  o  incorporante,  fatta  salva  l'applicazione,  in  caso di
conguaglio,  dell'articolo 47, comma 7 e, ricorrendone le condizioni,
degli articoli 58 e 87.
  4.  Dalla  data in cui ha effetto la fusione la societa' risultante
dalla  fusione  o  incorporante subentra negli obblighi e nei diritti
delle  societa' fuse o incorporate relativi alle imposte sui redditi,
salvo quanto stabilito nei commi 5 e 7.
  5.  Le  riserve  in  sospensione  di  imposta, iscritte nell'ultimo
bilancio  delle  societa'  fuse o incorporate concorrono a formare il
reddito  della  societa' risultante dalla fusione o incorporante se e
nella  misura  in  cui  non siano state ricostituite nel suo bilancio
prioritariamente  utilizzando  l'eventuale  avanzo da fusione. Questa
disposizione  non si applica per le riserve tassabili solo in caso di
distribuzione  le  quali,  se  e  nel  limite in cui vi sia avanzo di
fusione  o aumento di capitale per un ammontare superiore al capitale
complessivo  delle  societa' partecipanti alla fusione al netto delle
quote  del capitale di ciascuna di esse gia' possedute dalla stessa o
da  altre,  concorrono a formare il reddito della societa' risultante
dalla  fusione  o incorporante in caso di distribuzione dell'avanzo o
di  distribuzione del capitale ai soci; quelle che anteriormente alla
fusione  sono  state  imputate  al  capitale  delle  societa'  fuse o
incorporate  si  intendono  trasferite  nel  capitale  della societa'
risultante  dalla  fusione  o incorporante e concorrono a formarne il
reddito in caso di riduzione del capitale per esuberanza.
  6.  All'aumento  di  capitale,  all'avanzo  da  annullamento  o  da
concambio  che  eccedono  la  ricostituzione  e  l'attribuzione delle
riserve di cui al comma precedente si applica il regime fiscale delle
riserve  della  societa'  incorporata  o fusa, diverse da quelle gia'
attribuite  o  ricostituite  ai sensi del comma precedente, che hanno
proporzionalmente concorso alla sua formazione.
  7. Le perdite delle societa' che partecipano alla fusione, compresa
la  societa'  incorporante, possono essere portate in diminuzione del
reddito della societa' risultante dalla fusione o incorporante per la
parte  del  loro  ammontare che non eccede l'ammontare del rispettivo
patrimonio  netto quale risulta dall'ultimo bilancio o, se inferiore,
dalla  situazione  patrimoniale  di  cui all'articolo 2501-quater del
codice  civile, senza tener conto dei conferimenti e versamenti fatti
negli  ultimi  ventiquattro mesi anteriori alla data cui si riferisce
la situazione stessa, e sempre che dal conto economico della societa'
le  cui perdite sono riportabili, relativo all'esercizio precedente a
quello in cui la fusione e' stata deliberata, risulti un ammontare di
ricavi e proventi dell'attivita' caratteristica, e un ammontare delle
spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di
cui all'articolo 2425 del codice civile, superiore al 40 per cento di
quello  risultante  dalla  media degli ultimi due esercizi anteriori.
Tra  i  predetti versamenti non si comprendono i contributi erogati a
norma  di  legge dallo Stato a da altri enti pubblici. Se le azioni o
quote  della  societa'  la cui perdita e' riportabile erano possedute
dalla  societa'  incorporante  o  da altra societa' partecipante alla
fusione,  la  perdita  non  e' comunque ammessa in diminuzione fino a
concorrenza  dell'ammontare  complessivo  della  svalutazione di tali
azioni  o  quote  effettuata ai fini della determinazione del reddito
dalla  societa'  partecipante o dall'impresa che le ha ad essa cedute
dopo  l'esercizio  al quale si riferisce la perdita e prima dell'atto
di fusione.
  8. Il reddito delle societa' fuse o incorporate relativo al periodo
compreso  tra  l'inizio  del  periodo  di imposta e la data in cui ha
effetto   la   fusione   e'   determinato,  secondo  le  disposizioni
applicabili in relazione al tipo di societa', in base alle risultanze
di apposito conto economico.
  9.  L'atto  di fusione puo' stabilire che ai fini delle imposte sui
redditi gli effetti della fusione decorrano da una data non anteriore
a  quella  in  cui  si e' chiuso l'ultimo esercizio di ciascuna delle
societa'  fuse  o incorporate o a quella, se piu' prossima, in cui si
e' chiuso l'ultimo esercizio della societa' incorporante.
  10.  Nelle  operazioni  di  fusione,  gli  obblighi  di versamento,
inclusi  quelli  relativi  agli  acconti  d'imposta  ed alle ritenute
operate su redditi altrui, dei soggetti che si estinguono per effetto
delle  operazioni medesime, sono adempiuti dagli stessi soggetti fino
alla data di efficacia della fusione ai sensi dell'articolo 2504-bis,
comma 2,  del  codice civile; successivamente a tale data, i predetti
obblighi  si  intendono  a tutti gli effetti trasferiti alla societa'
incorporante o comunque risultante dalla fusione.

                              Art. 173.
                        Scissione di societa'

  1.  La  scissione  totale  o  parziale  di  una  societa'  in altre
preesistenti  o  di nuova costituzione non da' luogo a realizzo ne' a
distribuzione  di  plusvalenze e minusvalenze dei beni della societa'
scissa,  comprese  quelle  relative  alle  rimanenze  e  al valore di
avviamento.
  2.  Nella  determinazione  del  reddito delle societa' partecipanti
alla  scissione  non  si  tiene  conto  dell'avanzo  o  del disavanzo
conseguenti  al  rapporto  di  cambio  delle  azioni  o  quote ovvero
all'annullamento di azioni o quote a norma dell'articolo 2506-ter del
codice civile. In quest'ultima ipotesi i maggiori valori iscritti per
effetto   dell'eventuale   imputazione   del   disavanzo   riferibile
all'annullamento   o   al   concambio   di  una  partecipazione,  con
riferimento  ad elementi patrimoniali della societa' scissa, non sono
imponibili nei confronti della beneficiaria. Tuttavia i beni ricevuti
sono  valutati  fiscalmente in base all'ultimo valore riconosciuto ai
fini  delle  imposte  sui  redditi,  facendo  risultare  da  apposito
prospetto  di riconciliazione della dichiarazione dei redditi, i dati
esposti in bilancio ed i valori fiscalmente riconosciuti.
  3.  Il  cambio  delle partecipazioni originarie non costituisce ne'
realizzo  ne'  distribuzione  di  plusvalenze  o  di minusvalenze ne'
conseguimento di ricavi per i soci della societa' scissa, fatta salva
l'applicazione,  in caso di conguaglio, dell'articolo 47, comma 7, e,
ricorrendone le condizioni, degli articoli 58 e 87.
  4. Dalla data in cui la scissione ha effetto, a norma del comma 11,
le  posizioni  soggettive  della societa' scissa, ivi compresa quella
indicata nell'articolo 86, comma 4, e i relativi obblighi strumentali
sono  attribuiti  alle beneficiarie e, in caso di scissione parziale,
alla  stessa  societa'  scissa, in proporzione delle rispettive quote
del  patrimonio  netto  contabile  trasferite  o  rimaste,  salvo che
trattisi  di  posizioni  soggettive  connesse  specificamente  o  per
insiemi  agli  elementi  del patrimonio scisso, nel qual caso seguono
tali elementi presso i rispettivi titolari.
  5.  Gli  obblighi  di  versamento  degli  acconti relativi sia alle
imposte proprie sia alle ritenute sui redditi altrui, restano in capo
alla  societa'  scissa,  in  caso  di  scissione  parziale, ovvero si
trasferiscono alle societa' beneficiarie in caso di scissione totale,
in    relazione   alle   quote   di   patrimonio   netto   imputabile
proporzionalmente a ciascuna di esse.
  6.  Il  valore fiscalmente riconosciuto dei fondi di accantonamento
della  societa'  scissa si considera gia' dedotto dalle beneficiarie,
oltre  che,  in  caso di scissione parziale, dalla suddetta societa',
per  importi proporzionali alle quote in cui risultano attribuiti gli
elementi del patrimonio ai quali, specificamente o per insiemi, hanno
riguardo le norme tributarie che disciplinano il valore stesso.
  7. Se gli effetti della scissione sono fatti retroagire a norma del
comma 11, per i beni di cui agli articoli 92 e 94 le disposizioni del
precedente comma 4 trovano applicazione sommando proporzionalmente le
voci  individuate  per  periodo  di  formazione in capo alla societa'
scissa all'inizio del periodo d'imposta alle corrispondenti voci, ove
esistano,   all'inizio   del  periodo  medesimo  presso  le  societa'
beneficiarie.
  8.  In  caso  di  scissione  parziale  e  in  caso di scissione non
retroattiva in societa' preesistente i costi fiscalmente riconosciuti
si  assumono  nella  misura risultante alla data in cui ha effetto la
scissione. In particolare:
    a) i  beni di cui al comma 7 ricevuti da ciascuna beneficiaria si
presumono,  in  proporzione  alle quantita' rispettivamente ricevute,
provenienti  proporzionalmente  dalle  voci delle esistenze iniziali,
distinte  per  esercizio di formazione, della societa' scissa e dalla
eventuale eccedenza formatasi nel periodo d'imposta fino alla data in
cui ha effetto la scissione;
    b) le  quote  di  ammortamento  dei  beni materiali e immateriali
nonche'  le  spese di cui all'articolo 102, comma 6, relative ai beni
trasferiti  vanno  ragguagliate  alla  durata  del  possesso dei beni
medesimi   da   parte   della   societa'   scissa  e  delle  societa'
beneficiarie;  detto  criterio  e'  altresi'  applicabile  alle spese
relative a piu' esercizi e agli accantonamenti.
  9.   Le  riserve  in  sospensione  d'imposta  iscritte  nell'ultimo
bilancio  della  societa'  scissa  debbono  essere ricostituite dalle
beneficiarie  secondo  le quote proporzionali indicate al comma 4. In
caso  di  scissione  parziale,  le  riserve  della societa' scissa si
riducono  in  corrispondenza.  Se la sospensione d'imposta dipende da
eventi  che riguardano specifici elementi patrimoniali della societa'
scissa, le riserve debbono essere ricostituite dalle beneficiarie che
acquisiscono  tali  elementi. Nei riguardi della beneficiaria ai fini
della  ricostituzione  delle riserve in sospensione d'imposta e delle
altre  riserve si applicano, per le rispettive quote, le disposizioni
dettate  per  le  fusioni  dai  commi 5  e 6 dell'articolo 172 per la
societa' incorporante o risultante dalla fusione.
  10. Alle  perdite  fiscali  delle  societa'  che  partecipano  alla
scissione si applicano le disposizioni del comma 7 dell'articolo 172,
riferendosi  alla  societa'  scissa  le  disposizioni  riguardanti le
societa' fuse o incorporate e alle beneficiarie quelle riguardanti la
societa'  risultante  dalla fusione o incorporante ed avendo riguardo
all'ammontare del patrimonio netto quale risulta dall'ultimo bilancio
o,    se    inferiore,    dal    progetto   di   scissione   di   cui
all'articolo 2506-bis  del  codice  civile,  ovvero  dalla situazione
patrimoniale di cui all'articolo 2506-ter del codice civile.
  11.  Ai fini delle imposte sui redditi, la decorrenza degli effetti
della  scissione  e'  regolata  secondo  le  disposizioni del comma 1
dell'articolo 2506-quater  del  codice  civile,  ma la retrodatazione
degli effetti, ai sensi dell'articolo 2501-ter, numeri 5) e 6), dello
stesso  codice,  opera limitatamente ai casi di scissione totale ed a
condizione che vi sia coincidenza tra la chiusura dell'ultimo periodo
di  imposta  della societa' scissa e delle beneficiarie e per la fase
posteriore a tale periodo.
  12.  Gli  obblighi  tributari  della  societa'  scissa riferibili a
periodi  di  imposta  anteriori alla data dalla quale l'operazione ha
effetto  sono  adempiuti  in  caso di scissione parziale dalla stessa
societa'  scissa  o  trasferiti,  in  caso  di scissione totale, alla
societa' beneficiaria appositamente designata nell'atto di scissione.
  13.  I  controlli,  gli  accertamenti  e  ogni  altro  procedimento
relativo  ai  suddetti  obblighi  sono  svolti  nei  confronti  della
societa'   scissa   o,  nel  caso  di  scissione  totale,  di  quella
appositamente  designata,  ferma  restando la competenza dell'ufficio
dell'Agenzia  delle entrate della societa' scissa. Se la designazione
e'  omessa, si considera designata la beneficiaria nominata per prima
nell'atto   di   scissione.   Le  altre  societa'  beneficiarie  sono
responsabili  in  solido  per le imposte, le sanzioni pecuniarie, gli
interessi  e  ogni  altro  debito  e anche nei loro confronti possono
essere  adottati  i  provvedimenti cautelari previsti dalla legge. Le
societa'  coobbligate  hanno  facolta'  di  partecipare  ai  suddetti
procedimenti  e di prendere cognizione dei relativi atti, senza oneri
di avvisi o di altri adempimenti per l'Amministrazione.
  14.  Ai  fini dei suddetti procedimenti la societa' scissa o quella
designata    debbono    indicare,    a    richiesta    degli   organi
dell'Amministrazione  finanziaria,  i  soggetti  e  i luoghi presso i
quali sono conservate, qualora non le conservi presso la propria sede
legale,  le  scritture contabili e la documentazione amministrativa e
contabile   relative   alla   gestione  della  societa'  scissa,  con
riferimento  a  ciascuna  delle parti del suo patrimonio trasferite o
rimaste.   In  caso  di  conservazione  presso  terzi  estranei  alla
operazione   deve   essere  inoltre  esibita  l'attestazione  di  cui
all'articolo 52,   comma 10,   del   decreto   del  Presidente  della
Repubblica  26 ottobre  1972,  n. 633. Se la societa' scissa o quella
designata non adempiono a tali obblighi o i soggetti da essa indicati
si  oppongono all'accesso o non esibiscono in tutto o in parte quanto
ad  essi  richiesto,  si  applicano  le  disposizioni del comma 5 del
suddetto articolo.
  15.   Nei  confronti  della  societa'  soggetta  all'imposta  sulle
societa'  beneficiaria della scissione di una societa' non soggetta a
tale  imposta  e  nei  confronti  della  societa'  del  secondo  tipo
beneficiaria  della  scissione  di  una  societa'  del  primo tipo si
applicano   anche,   in   quanto   compatibili,   i   commi 3, 4  e 5
dell'articolo 171,  considerando  a  tal fine la societa' scissa come
trasformata   per  la  quota  di  patrimonio  netto  trasferita  alla
beneficiaria.

                              Art. 174.
                       Applicazione analogica

    1.  Le  disposizioni  degli articoli 172 e 173 valgono, in quanto
applicabili,  anche  nei  casi di fusione e scissione di enti diversi
dalle societa'.

                              Art. 175.
Conferimenti  di  aziende  o  di  partecipazioni  di  controllo  o di
                            collegamento

  1.   Ai   fini   dell'applicazione   delle   disposizioni   di  cui
all'articolo 86,   fatti   salvi   i   casi   di   esenzione  di  cui
all'articolo 87, per i conferimenti di aziende e di partecipazioni di
controllo  o  di  collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice
civile,  contenente disposizioni in materia di societa' controllate e
collegate, effettuati tra soggetti residenti in Italia nell'esercizio
di  imprese  commerciali,  si  considera  valore  di  realizzo quello
attribuito  alle  partecipazioni,  ricevute  in  cambio  dell'oggetto
conferito,  nelle scritture contabili del soggetto conferente ovvero,
se  superiore,  quello  attribuito  all'azienda o alle partecipazioni
conferite nelle scritture contabili del soggetto conferitario.
  2.  Le  disposizioni  del  comma 1 non si applicano ed il valore di
realizzo   e'  determinato  ai  sensi  dell'articolo 9  nel  caso  di
conferimento  di  partecipazioni di controllo o di collegamento prive
dei   requisiti   per   l'esenzione  di  cui  all'articolo 87  se  le
partecipazioni  ricevute  non  sono  anch'esse  prive  dei  requisiti
predetti, senza considerare quello di cui alla lettera a) del comma 1
del medesimo articolo 87.
  3.  Per  i  conferimenti  di  aziende  situate nel territorio dello
Stato,   le  disposizioni  del  comma 1  si  applicano  anche  se  il
conferente  o  il  conferitario  e'  un  soggetto  non  residente nel
territorio stesso.
  4.  Qualora  il  conferimento  abbia  ad  oggetto  l'unica  azienda
dell'imprenditore   individuale,   la   successiva   cessione   delle
partecipazioni  ricevute  a seguito del conferimento, e' disciplinata
dagli  articoli 67,  comma 1,  lettera c)  e  68 assumendo come costo
delle  partecipazioni  il  valore attribuito alle stesse ai sensi del
presente articolo.

                              Art. 176.
 Regimi fiscali del soggetto conferente e del soggetto conferitario

  1.  I conferimenti di aziende effettuati tra soggetti residenti nel
territorio  dello  Stato  nell'esercizio  di imprese commerciali, non
costituiscono realizzo di plusvalenze o minusvalenze a condizione che
il  soggetto  conferitario rientri fra quelli di cui all'articolo 73,
comma 1,  lettere a)  e b).  Tuttavia  il  soggetto  conferente  deve
assumere, quale valore delle partecipazioni ricevute, l'ultimo valore
fiscalmente   riconosciuto   dell'azienda  conferita  e  il  soggetto
conferitario  subentra nella posizione di quello conferente in ordine
agli  elementi dell'attivo e del passivo dell'azienda stessa, facendo
risultare    da   apposito   prospetto   di   riconciliazione   della
dichiarazione  dei  redditi  i  dati  esposti  in bilancio e i valori
fiscalmente riconosciuti.
  2.  In  luogo  dell'applicazione  delle disposizioni del comma 1, i
soggetti  ivi indicati possono optare, nell'atto di conferimento, per
l'applicazione delle disposizioni del presente testo unico.
  3.   Non  rileva  ai  fini  dell'articolo 37-bis  del  decreto  del
Presidente   della   Repubblica   29 settembre   1973,   n.  600,  il
conferimento dell'azienda secondo il regime di continuita' dei valori
fiscali  riconosciuti  di  cui  al  presente articolo e la successiva
cessione  della  partecipazione ricevuta per usufruire dell'esenzione
totale  di  cui  all'articolo 87,  o  di  quella parziale di cui agli
articoli 58 e 67, comma 1, lettera c).
  4. Le  aziende  acquisite  in dipendenza di conferimenti effettuati
con  il  regime  di cui al presente articolo si considerano possedute
dal  soggetto  conferitario  anche  per  il  periodo  di possesso del
soggetto  conferente.  Le  partecipazioni  ricevute  dai soggetti che
hanno  effettuato  i  conferimenti  di cui al periodo precedente o le
operazioni di cui all'articolo 178, in regime di neutralita' fiscale,
si considerano iscritte come immobilizzazioni finanziarie nei bilanci
in  cui  risultavano  iscritti i beni dell'azienda conferita o in cui
risultavano  iscritte,  come immobilizzazioni, le partecipazioni date
in cambio.
  5.    L'eccedenza    in    sospensione   di   imposta,   ai   sensi
dell'articolo 109,    comma 4,   lettera b),   relativa   all'azienda
conferita  non  concorre  alla  formazione  del  reddito del soggetto
conferente e si trasferisce al soggetto conferitario a condizione che
questi  istituisca il vincolo di sospensione d'imposta previsto dalla
norma predetta.
  6.   Quando  il  conferimento  abbia  ad  oggetto  l'unica  azienda
dell'imprenditore    individuale    si    applica    l'ultimo   comma
dell'articolo 175.

                              Art. 177.
                      Scambi di partecipazioni

  1.  La  permuta,  mediante  la  quale  uno  dei  soggetti  indicati
nell'articolo 73,  comma 1,  lettere  a) e b), acquista o integra una
partecipazione  di controllo ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n.
1), del codice civile, contenente disposizioni in materia di societa'
controllate  e  collegate,  in altro soggetto indicato nelle medesime
lettere a) e b), attribuendo ai soci di quest'ultimo proprie azioni o
quote,  non  da'  luogo  a componenti positivi o negativi del reddito
imponibile  a  condizione  che  il costo delle azioni o quote date in
permuta  sia  attribuito  alle  azioni  o  quote  ricevute in cambio.
L'eventuale  conguaglio  in  denaro concorre a formare il reddito del
percipiente  ferma rimanendo, ricorrendone le condizioni, l'esenzione
totale   di  cui  all'articolo 87  e  quella  parziale  di  cui  agli
articoli 58 e 67, comma 1, lettera c).
  2.  Le  azioni  o  quote  ricevute  a  seguito  di  conferimenti in
societa',  mediante  i  quali  la societa' conferitaria acquisisce il
controllo  di  una societa' ai sensi dell'articolo 2359, primo comma,
n. 1), del codice civile, sono valutate, ai fini della determinazione
del  reddito  dell'impresa  conferente,  in  base alla corrispondente
quota   delle   voci  di  patrimonio  netto  formato  dalla  societa'
conferitaria per effetto del conferimento.
  3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 175, comma 2.

                               Capo IV
           Operazioni straordinarie fra soggetti residenti
             in Stati membri diversi dell'Unione europea

                              Art. 178.
          Fusioni, scissioni conferimenti di attivo scambi
       di azioni concernenti societa' di Stati membri diversi

  1. Le disposizioni del presente capo si applicano:
    a) alle  fusioni  tra  societa'  per  azioni,  in accomandita per
azioni,   a   responsabilita'   limitata,   cooperative  e  di  mutua
assicurazione, enti pubblici e privati aventi per oggetto esclusivo o
principale   l'esercizio  di  attivita'  commerciali,  residenti  nel
territorio  dello  Stato,  e soggetti residenti in altri Stati membri
della  Comunita'  economica  europea, purche' non si considerino, per
convenzione  in  materia  di  doppia  imposizione  con  Stati  terzi,
residenti  fuori  della  Comunita',  che  appartengano alle categorie
indicate  nella  tabella A  allegata  al  presente  testo  unico,  da
considerare  automaticamente  aggiornata in conformita' con eventuali
modifiche  dell'allegato alla direttiva del Consiglio delle Comunita'
europee  n. 90/434 del 23 luglio 1990, e siano sottoposti a una delle
imposte  indicate  nella tabella B allegata al presente testo unico o
ad altra che in futuro la sostituisca, senza possibilita' di opzione,
sempre   che  nel  concambio  l'eventuale  conguaglio  in  danaro  ai
partecipanti  dei  soggetti  fusi o incorporati non superi il 10% del
valore nominale della partecipazione ricevuta;
    b) alle  scissioni  attuate  mediante  trasferimento  dell'intero
patrimonio di uno dei soggetti indicati nella lettera a) a due o piu'
soggetti  indicati  nella  stessa  lettera,  preesistenti  o di nuova
costituzione,  alcuno  dei  quali  sia  residente  in uno Stato della
Comunita'  diverso  da  quello  del primo, e limitatamente alla parte
corrispondente  dell'operazione,  con  assegnazione  ai  partecipanti
delle  azioni  o quote di ciascuno dei soggetti beneficiari in misura
proporzionale  alle  rispettive  partecipazioni  nel soggetto scisso,
sempre  che quest'ultimo o almeno uno dei beneficiari siano residenti
nel  territoriodello  Stato,  che la quota di patrimonio trasferita a
ciascun  beneficiario sia costituita da aziende o complessi aziendali
relativi  a  singoli  rami  dell'impresa  del  conferente  e  che nel
concambio  l'eventuale  conguaglio  in  danaro  ai partecipanti della
societa'  scissa non superi il 10 per cento del valore nominale della
partecipazione ricevuta;
    c) ai conferimenti di aziende o di complessi aziendali relativi a
singoli rami dell'impresa da uno ad altro dei soggetti indicati nella
lettera a),  residenti  in  Stati diversi della Comunita', sempre che
uno dei due sia residente nel territorio dello Stato;
    d) alle operazioni indicate nelle lettere precedenti tra soggetti
di  cui alla lettera a) non residenti nel territorio dello Stato, con
riguardo  alle  stabili  organizzazioni  nel  territorio  dello Stato
oggetto delle operazioni stesse;
    e) alle  permute  e ai conferimenti di azioni o quote, mediante i
quali  uno  dei soggetti indicati nella lettera a) acquisti o integri
una   partecipazione   di  controllo,  ai  sensi  dell'articolo 2359,
comma 1, n. 1), del codice civile, in uno dei soggetti indicati nella
stessa  lettera,  residente  in  uno Stato della Comunita' diverso da
quello  del primo, attribuendo ai partecipanti proprie azioni o quote
in  cambio  di  quelle  ricevute  in  permuta  o  conferimento  ed un
eventuale  conguaglio  in  danaro  non  superiore  al  10% del valore
nominale  delle  suddette  azioni  o  quote,  sempre  che  alcuno dei
partecipanti  che  effettuano lo scambio sia residente nel territorio
dello  Stato  ovvero  la partecipazione scambiata sia relativa ad una
stabile  organizzazione  nel  territorio  dello  Stato di un soggetto
indicato nella lettera a).

                              Art. 179.
                    Regime di neutralita' fiscale

  1. Alle operazioni indicate nelle lettere a) e b) dell'articolo 178
si applicano le disposizioni di cui agli articoli 172 e 173.
  2.   Ai   conferimenti   di   cui   alla   lettera c)  del  comma 1
dell'articolo 178  si  applica  l'articolo 176.  Le  disposizioni del
comma 1  si  applicano  anche  nei  confronti  del  beneficiario  non
residente  con  riferimento  alla  stabile organizzazione nello Stato
italiano,  limitatamente  agli  elementi  patrimoniali del conferente
residente   o,  nell'ipotesi  di  cui  alla  lettera d)  del  comma 1
dell'articolo 178, non residente, in essa effettivamente confluiti.
  3.  Nelle  operazioni  indicate  al  comma 1,  le plusvalenze della
stabile  organizzazione  del  conferente  residente sono imponibili a
titolo  di  realizzo  al valore normale, con deduzione dalla relativa
imposta,  fino  al  suo  totale  assorbimento,  dell'ammontare  della
imposta  che  lo  Stato,  dove  e' situata la stabile organizzazione,
avrebbe   effettivamente  prelevato  in  assenza  delle  norme  della
direttiva  comunitaria 23 luglio 1990, n. 90/434. Il beneficiario non
residente  subentra al conferente residente per tutti i diritti e gli
obblighi tributari.
  4.  Le operazioni di fusione, scissione e scambio di partecipazioni
mediante  permuta  o  conferimento,  indicate  nell'articolo 178, non
comportano realizzo di plusvalenze ne' di minusvalenze sulle azioni o
quote  date  in  cambio,  il  cui  valore fiscale viene assunto dalle
azioni  o  quote  ricevute, ripartendosi tra tutte in proporzione dei
valori  alle  stesse  attribuiti  ai  fini  della  determinazione del
rapporto  di  cambio. Gli eventuali conguagli concorrono a formare il
reddito  dei  percettori ferma rimanendo, ricorrendone le condizioni,
l'esenzione  totale  di  cui all'articolo 87 e quella parziale di cui
agli articoli 58 e 67, comma 1, lettera c).
  5.  Se e' stata conferita da un soggetto una stabile organizzazione
situata  in  un  altro  Stato  membro,  le  relative plusvalenze sono
imponibili  nei  confronti  del  conferente  residente  a  titolo  di
realizzo  al  valore  normale,  con deduzione dalla relativa imposta,
fino  al  suo totale assorbimento, dell'ammontare dell'imposta che lo
Stato  dove e' situata la stabile organizzazione avrebbe prelevato in
assenza  delle  norme  della  direttiva comunitaria 23 luglio 1990 n.
90/434.   In   tal   caso  la  partecipazione  ricevuta  e'  valutata
fiscalmente  in  base  all'ultimo  valore  riconosciuto ai fini delle
imposte sui redditi degli elementi patrimoniali conferiti, aumentato,
agli  effetti  della  disposizione  di cui al precedente comma, di un
importo  pari  all'imponibile  corrispondente  all'imposta  dovuta  a
saldo.
  6.  Si  considerano  realizzati  al  valore  normale  i  componenti
dell'azienda  o  del  complesso aziendale che abbiano formato oggetto
delle  operazioni  indicate  alle  lettere  da  a)  a  d) del comma 1
dell'articolo 178,  non confluiti in seguito a tali operazioni in una
stabile  organizzazione situata nel territorio dello Stato. La stessa
disposizione si applica se successivamente alle predette operazioni i
componenti   conferiti   nella  stabile  organizzazione  situata  nel
territorio dello Stato ne vengano distolti.

                              Art. 180.
                  Riserve in sospensione d'imposta

  1.  Nelle  fusioni,  nelle  scissioni  e  nei  conferimenti  di cui
all'articolo 178   i   fondi   in  sospensione  di  imposta  iscritti
nell'ultimo bilancio del conferente residente concorrono a formare il
reddito  della  stabile organizzazione nel territorio dello Stato del
soggetto  non  residente  beneficiario  nella misura in cui non siano
stati   ricostituiti   nelle   scritture   contabili   della  stabile
organizzazione.

                              Art. 181.
                           Perdite fiscali

  1.  Nelle  operazioni  di  cui  alle  lettere a) e b), del comma 1,
dell'articolo 181,  le  perdite  fiscali sono ammesse in deduzione da
parte  del soggetto non residente alle condizioni e nei limiti di cui
all'articolo 172,  comma 7, proporzionalmente alla differenza tra gli
elementi  dell'attivo  e  del  passivo  effettivamente  connessi alla
stabile  organizzazione  sita  nel  territorio dello Stato risultante
dall'operazione e nei limiti di detta differenza.

                               Capo V
           Liquidazione volontaria e procedure concorsuali

                              Art. 182.
                       Liquidazione ordinaria

  1. In caso di liquidazione dell'impresa o della societa' il reddito
di impresa relativo al periodo compreso tra l'inizio dell'esercizio e
l'inizio  della liquidazione e' determinato in base ad apposito conto
economico,   ovvero   a  norma  dell'articolo 66  o  dell'articolo 3,
comma 177,  della  legge  23 dicembre 1996, n. 662, se ne ricorrono i
presupposti; il conto economico deve essere redatto, per le societa',
in  conformita'  alle  risultanze del conto della gestione prescritto
dall'articolo 2277  del  codice civile. Per le imprese individuali la
data di inizio della liquidazione, ai fini delle imposte sui redditi,
e'  quella  indicata  nella  dichiarazione di cui all'articolo 35 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
  2.  Per le imprese individuali e per le societa' in nome collettivo
e  in  accomandita semplice il reddito di impresa relativo al periodo
compreso tra l'inizio e la chiusura della liquidazione e' determinato
in base al bilancio finale, che deve essere redatto anche nei casi di
cui  all'articolo 66. Se la liquidazione si protrae oltre l'esercizio
in  cui ha avuto inizio, il reddito relativo alla residua frazione di
tale  esercizio  e  a  ciascun  successivo  esercizio  intermedio  e'
determinato in via provvisoria in base al rispettivo bilancio, ovvero
a  norma  dell'articolo 66  se  ne  ricorrono  i  presupposti,  salvo
conguaglio  in base al bilancio finale. Se la liquidazione si protrae
per  piu'  di  tre  esercizi, compreso quello in cui ha avuto inizio,
nonche'  in  caso  di  omessa  presentazione  del  bilancio finale, i
redditi  cosi'  determinati,  ancorche'  gia' tassati separatamente a
norma  degli  articoli 17  e 21,  si considerano definitivi e ai fini
dell'imposta  sul  reddito delle persone fisiche concorrono a formare
il  reddito complessivo dell'imprenditore, dei familiari partecipanti
all'impresa  o dei soci per i periodi di imposta di competenza. Se la
liquidazione  si  chiude  in  perdita  si  applicano  le disposizioni
dell'articolo 8.
  3.  Per  le  societa'  soggette all'imposta di cui al titolo II, il
reddito relativo al periodo compreso tra l'inizio e la chiusura della
liquidazione  e'  determinato  in  base  al  bilancio  finale.  Se la
liquidazione  si  protrae oltre l'esercizio in cui ha avuto inizio il
reddito  relativo  alla  residua frazione di tale esercizio e ciascun
successivo  esercizio intermedio e' determinato in via provvisoria in
base  al  rispettivo  bilancio,  liquidando la relativa imposta salvo
conguaglio  in  base  al  bilancio  finale;  le  perdite di esercizio
anteriori  all'inizio  della liquidazione non compensate nel corso di
questa  ai sensi dell'articolo 84 sono ammesse in diminuzione in sede
di  conguaglio.  Se  la  liquidazione  si  protrae per piu' di cinque
esercizi,  compreso quello in cui ha avuto inizio, nonche' in caso di
omessa  presentazione  del  bilancio finale, i redditi determinati in
via  provvisoria si considerano definitivi e ai fini dell'imposta sul
reddito   delle  persone  fisiche  i  redditi  compresi  nelle  somme
percepite  o  nei  beni  ricevuti  dai  soci,  ancorche' gia' tassati
separatamente  a  norma degli articoli 17 e 21, concorrono a formarne
il reddito complessivo per i periodi di imposta di competenza.

                              Art. 183.
                  Fallimento e liquidazione coatta
                        ....................

                              Art. 184.
                       Applicazione analogica

  1.  Le  disposizioni  degli  articoli 182  e 183 valgono, in quanto
applicabili,  anche  nei  casi  di  liquidazione e fallimento di enti
diversi dalle societa'.

                              Titolo IV
              DISPOSIZIONI VARIE, TRANSITORIE E FINALI

                              Art. 185.
         Terreni e fabbricati soggetti a regimi vincolistici
                        ....................

                              Art. 186.
                           Societa' civili
                        ....................

                              Art. 187.
                          Eredita' giacente

  1.  Se  la  giacenza  dell'eredita'  si protrae oltre il periodo di
imposta  nel  corso del quale si e' aperta la successione, il reddito
dei  cespiti  ereditari  e' determinato in via provvisoria secondo le
disposizioni  del titolo I, sezione I, se il chiamato all'eredita' e'
persona  fisica,  o  non  e'  noto,  e  secondo quelle del titolo II,
capo III,  se il chiamato e' un soggetto diverso. Dopo l'accettazione
dell'eredita'  il  reddito  di  tali  cespiti  concorre  a formare il
reddito  complessivo  dell'erede  per  ciascun  periodo  di  imposta,
compreso quello in cui si e' aperta la successione, e si procede alla
liquidazione  definitiva  delle  relative  imposte.  I redditi di cui
all'articolo 7,  comma 3,  se  il  chiamato  all'eredita'  e' persona
fisica  o  non e' noto, sono in via provvisoria tassati separatamente
con  l'aliquota  stabilita dall'articolo 12 per il primo scaglione di
reddito, salvo conguaglio dopo l'accettazione dell'eredita'.
  2.  Le  disposizioni  del  comma 1  si  applicano anche nei casi di
delazione dell'eredita' sotto condizione sospensiva o in favore di un
nascituro non ancora concepito.

                              Art. 188.
                          Campione d'Italia
                        ....................

                              Art. 189.
             Riferimenti legislativi ad imposte abolite
                        ....................

                              Art. 190.
                       Redditi dei fabbricati
                        ....................

                              Art. 191.

         Disposizioni in materia di agevolazioni tributarie
  1.  Restano  ferme  le agevolazioni tributarie previste dal decreto
del   Presidente  della  Repubblica  29 settembre  1973,  n.  601,  e
successive modificazioni, e da leggi speciali. ....................

                                  -----------

                                     NOTE

          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Nota al titolo:
              -  Il  testo  dell'art. 4 della legge 7 aprile 2003, n.
          80, e' riportato nelle note alle premesse.
          Note alle premesse:
              -  Si  trascrive  il testo degli articoli 76 e 87 della
          Costituzione:
              «Art.  76. - L'esercizio della funzione legislativa non
          puo'  essere  delegato al Governo se non con determinazione
          di  principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per tempo
          limitato e per oggetti definiti».
              «Art.  87.  - Il Presidente della Repubblica e' il capo
          dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
              Puo' inviare messaggi alle Camere.
              Indice  le  elezioni  delle  nuove Camere e ne fissa la
          prima riunione.
              Autorizza  la  presentazione alle Camere dei disegni di
          legge di iniziativa del Governo.
              Promulga  le  leggi ed emana i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              Indice  il  referendum popolare nei casi previsti dalla
          Costituzione.
              Nomina,  nei  casi  indicati  dalla legge, i funzionari
          dello Stato.
              Accredita   e   riceve  i  rappresentanti  diplomatici,
          ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
          l'autorizzazione delle Camere.
              Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
          supremo  di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
          stato di guerra deliberato dalle Camere.
              Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
              Puo' concedere grazia e commutare le pene.
              Conferisce le onorificenze della Repubblica».
              -  Il  testo unico delle imposte sui redditi, approvato
          con decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986, e'
          stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1986,
          n. 302, S.O.
              -  Si  trascrive  il testo degli articoli 14 e 16 della
          legge  n.  400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
              «Art.   14   (Decreti  legislativi).  -  1.  I  decreti
          legislativi  adottati  dal  Governo  ai  sensi dell'art. 76
          della   Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente  della
          Repubblica  con la denominazione di "decreto legislativo" e
          con   l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge  di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione.
              2.  L'emanazione  del decreto legislativo deve avvenire
          entro  il  termine  fissato  dalla legge di delegazione; il
          testo  del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo e'
          trasmesso   al   Presidente   della   Repubblica,   per  la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
              3.  Se  la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita'  di  oggetti  distinti  suscettibili di separata
          disciplina,  il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
          successivi  per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti. In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione,  il  Governo  informa periodicamente le Camere
          sui  criteri  che  segue nell'organizzazione dell'esercizio
          della delega.
              4.  In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto per
          l'esercizio  della  delega ecceda i due anni, il Governo e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti  delegati.  Il parere e' espresso dalle Commissioni
          permanenti  delle  due  Camere competenti per materia entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni  non  ritenute  corrispondenti  alle direttive
          della  legge  di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
          successivi,  esaminato  il  parere, ritrasmette, con le sue
          osservazioni  e  con  eventuali modificazioni, i testi alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni».
              «Art.   16  (Atti  aventi  valore  o  forza  di  legge.
          Valutazione  delle  conseguenze finanziarie). - 1. Non sono
          soggetti  al  controllo  preventivo  di  legittimita' della
          Corte  dei conti i decreti del Presidente della Repubblica,
          adottati  su  deliberazione  del Consiglio dei Ministri, ai
          sensi degli articoli 76 e 77 della Costituzione.
              2.  Il  Presidente  della Corte dei conti, in quanto ne
          faccia  richiesta  la Presidenza di una delle Camere, anche
          su  iniziativa  delle  Commissioni parlamentari competenti,
          trasmette  al  Parlamento  le  valutazioni  della  Corte in
          ordine alle conseguenze finanziarie che deriverebbero dalla
          conversione in legge di un decreto-legge o dalla emanazione
          di   un   decreto   legislativo  adottato  dal  Governo  su
          delegazione delle Camere».
              -  Si  trascrive il testo degli articoli da 1 a 7 della
          legge  n.  80/2003  (Delega  al  Governo per la riforma del
          sistema fiscale statale):
              «Art.  1  (Delega  per  la  riforma del sistema fiscale
          statale).  -  1.  Il  Governo e' delegato ad adottare uno o
          piu'  decreti  legislativi  recanti  la riforma del sistema
          fiscale statale. Il nuovo sistema si basa su cinque imposte
          ordinate  in  un unico codice: imposta sul reddito, imposta
          sul  reddito  delle  societa', imposta sul valore aggiunto,
          imposta sui servizi, accisa».
              «Art.  2  (Codificazione). - 1. Il codice e' articolato
          in  una  parte  generale ed in una parte speciale. La parte
          generale  ordina il sistema fiscale sulla base dei seguenti
          principi:
                a) la   legge   disciplina  gli  elementi  essenziali
          dell'imposizione,  nel  rispetto dei principi di legalita',
          di capacita' contributiva, di uguaglianza;
                b) le   norme   fiscali   si   adeguano  ai  principi
          fondamentali    dell'ordinamento    comunitario    e    non
          pregiudicano      l'applicazione      delle     convenzioni
          internazionali in vigore per l'Italia;
                c) le  norme fiscali, in coerenza con le disposizioni
          contenute  nella  legge  27 luglio  2000,  n.  212, recante
          disposizioni   in   materia  di  statuto  dei  diritti  del
          contribuente,  sono  informate  ai  principi  di chiarezza,
          semplicita', conoscibilita' effettiva, irretroattivita';
                d) e' vietata la doppia imposizione giuridica;
                e) e'  vietata  l'applicazione  analogica delle norme
          fiscali  che  stabiliscono  il  presupposto  ed il soggetto
          passivo dell'imposta, le esenzioni e le agevolazioni;
                f) e'  garantita  la  tutela dell'affidamento e della
          buona fede nei rapporti tra contribuente e fisco;
                g) e'  introdotta  una disciplina, unitaria per tutte
          le   imposte,   del   soggetto  passivo,  dell'obbligazione
          fiscale,  delle  sanzioni  e  del processo, prevedendo, per
          quest'ultimo,  l'inclusione dei consulenti del lavoro e dei
          revisori  contabili tra i soggetti abilitati all'assistenza
          tecnica  generale.  La disciplina dell'obbligazione fiscale
          prevede  principi  e  regole, comuni a tutte le imposte, su
          dichiarazione, accertamento e riscossione;
                h) e' previsto il progressivo innalzamento del limite
          per la compensazione dei crediti di imposta;
                i) la  disciplina dell'obbligazione fiscale minimizza
          il   sacrificio  del  contribuente  nell'adempimento  degli
          obblighi fiscali;
                l) la  sanzione  fiscale  amministrativa si concentra
          sul  soggetto  che  ha  tratto  effettivo  beneficio  dalla
          violazione;
                m) la  sanzione  fiscale penale e' applicata solo nei
          casi  di  frode  e  di  effettivo  e  rilevante  danno  per
          l'erario;
                n) e' prevista l'introduzione di norme che ordinano e
          disciplinano   istituti  giuridici  tributari  destinati  a
          finalita' etiche e di solidarieta' sociale.
              2.   La   parte   speciale   del  codice  raccoglie  le
          disposizioni  concernenti  le  singole  imposte di cui alla
          presente legge.
              3.  Il  codice  puo'  essere derogato o modificato solo
          espressamente».
              «Art. 3 (Imposta sul reddito). - 1. Dato l'obiettivo di
          ridurre   a  due  le  aliquote  dell'imposta  sul  reddito,
          rispettivamente  pari al 23 per cento fino a 100.000 euro e
          al  33  per  cento  oltre  tale  importo,  nel rispetto dei
          principi  della  codificazione, la riforma dell'imposta sul
          reddito  si  articola  sulla  base  dei seguenti principi e
          criteri direttivi:
                a) inclusione,  tra  i soggetti passivi dell'imposta,
          degli enti non commerciali;
                b) conservazione  del  regime di imposizione previsto
          per le societa' di persone residenti e soggetti equiparati;
                c) per quanto riguarda l'imponibile:
                  1)  identificazione,  in  funzione  della soglia di
          poverta',  di  un  livello  di  reddito  minimo  personale,
          tenendo  conto  delle condizioni familiari anche al fine di
          meglio garantire la progressivita' dell'imposta, escluso da
          imposizione;
                  2)  progressiva  sostituzione  delle detrazioni con
          deduzioni;
                  3)  articolazione  delle  deduzioni in funzione dei
          seguenti   valori  e  criteri:  famiglia,  con  particolare
          riferimento alle famiglie monoreddito, al numero dei figli,
          degli  anziani  e dei soggetti portatori di handicap; casa;
          sanita',   istruzione,   formazione,   ricerca  e  cultura,
          previdenza,  assistenza  all'infanzia  negli  asili  nido e
          domiciliare;  non  profit  e  attivita'  svolta  nel  campo
          sociale,   assistenziale   e   di   promozione   sociale  e
          valorizzazione etica, culturale e scientifico; volontariato
          e  confessioni  religiose  i cui rapporti con lo Stato sono
          regolati  per  legge  sulla  base  di  accordi e di intese;
          attivita'   sportiva  giovanile;  costi  sostenuti  per  la
          produzione dei redditi di lavoro;
                  4) concentrazione delle deduzioni sui redditi bassi
          e  medi,  al  fine  di  meglio  garantire la progressivita'
          dell'imposta  e di rendere particolarmente favorevole per i
          redditi anzidetti il nuovo livello d'imposizione;
                  5)  inclusione parziale nell'imponibile degli utili
          percepiti    e    delle   plusvalenze   realizzate,   fuori
          dall'esercizio  di  impresa,  su  partecipazioni societarie
          qualificate,  per ridurre gli effetti di doppia imposizione
          economica;
                  6)  per  la  determinazione del reddito di impresa,
          applicazione,  in quanto compatibili, delle norme contenute
          nella  disciplina della imposta sul reddito delle societa',
          con   inclusione   parziale   nell'imponibile  degli  utili
          percepiti  e delle plusvalenze realizzate su partecipazioni
          societarie  qualificate  e non qualificate, per ridurre gli
          effetti   di   doppia   imposizione  economica;  simmetrica
          deducibilita'  dei  costi  relativi  e  delle  minusvalenze
          realizzate;
                  7)  regime  differenziato  di favore fiscale per la
          parte  di  retribuzione o compenso commisurata ai risultati
          dell'impresa  anche  al  fine  di favorire la diffusione di
          sistemi  retributivi  flessibili  finalizzati  a  rendere i
          lavoratori partecipi dell'andamento economico dell'impresa;
                  8) revisione della disciplina dei redditi derivanti
          da  rapporti  di  collaborazione  coordinata e continuativa
          espressamente   definiti,   con   inclusione  degli  stessi
          nell'ambito  del  reddito  di  lavoro  autonomo  e con loro
          attrazione  al  reddito che deriva dall'esercizio di arti e
          professioni  se  conseguiti  da artisti e professionisti di
          qualsiasi tipo;
                d) per  quanto riguarda il regime fiscale sostitutivo
          per i redditi di natura finanziaria:
                  1)  omogeneizzazione  dell'imposizione  su  tutti i
          redditi  di  natura  finanziaria,  indipendentemente  dagli
          strumenti giuridici utilizzati per produrli;
                  2)  convergenza  del  regime fiscale sostitutivo su
          quello proprio dei titoli del debito pubblico;
                  3)  imposizione  del risparmio affidato in gestione
          agli  investitori  istituzionali sulla base dei principi di
          cassa e di compensazione;
                  4)  regime  differenziato  di favore fiscale per il
          risparmio  affidato  a  fondi  pensione, a fondi etici ed a
          casse di previdenza privatizzate;
                  5)   regime  agevolativo  per  i  contribuenti  che
          destinano  i  propri  risparmi  alla  costituzione di fondi
          personali di accumulo per l'acquisto della prima casa;
                e) per quanto riguarda le semplificazioni:
                  1)  prosecuzione  del  processo  di semplificazione
          degli adempimenti formali;
                  2) potenziamento degli studi di settore;
                  3) introduzione del concordato triennale preventivo
          per  l'imposizione  sul  reddito  di  impresa  e  di lavoro
          autonomo anche in funzione del potenziamento degli studi di
          settore;
                  4)   introduzione   di  un  sistema  forfetario  di
          tassazione  agevolata  per le piccole attivita' nei piccoli
          comuni montani non a vocazione turistica;
                  5)  introduzione  per  le piccole e medie imprese e
          per i lavoratori autonomi di un regime semplificato per gli
          obblighi  documentali e la determinazione degli imponibili,
          anche  in funzione del potenziamento degli studi di settore
          ovvero   in   ragione   della   particolare   modalita'  di
          espletamento dell'attivita';
                  6)  mantenimento  di un regime fiscale semplificato
          per le societa' sportive dilettantistiche;
                f) previsione  di  una  clausola  di salvaguardia, in
          modo  che, a parita' di condizioni, il nuovo regime risulti
          sempre   piu'  favorevole  od  uguale,  mai  peggiore,  del
          precedente, con riferimento anche agli interventi di natura
          assistenziale e sociale».
              «Art.  4  (Imposta sul reddito delle societa). - 1. Nel
          rispetto dei principi della codificazione, per incrementare
          la  competitivita'  del  sistema  produttivo,  adottando un
          modello fiscale omogeneo a quelli piu' efficienti in essere
          nei   Paesi   membri   dell'Unione   europea,   la  riforma
          dell'imposizione  sul  reddito  delle societa' si articola,
          per  quanto  riguarda l'imponibile, sulla base dei seguenti
          principi e criteri direttivi:
                a) determinazione   in  capo  alla  societa'  o  ente
          controllante  di  un'unica  base  imponibile  per il gruppo
          d'imprese su opzione facoltativa delle singole societa' che
          vi  partecipano  ed  in  misura  corrispondente  alla somma
          algebrica  degli  imponibili  di  ciascuna rettificati come
          specificamente    previsto;    esclusione    dall'esercizio
          dell'opzione   delle   controllate  non  residenti;  eguale
          esclusione della societa' o ente controllante non residente
          e  senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato;
          definizione  della  nozione di stabile organizzazione sulla
          base  dei  criteri  desumibili dagli accordi internazionali
          contro  le  doppie  imposizioni;  per  la  definizione  del
          requisito  del controllo, riferimento ad una partecipazione
          non  inferiore  a  quella  necessaria  per  il controllo di
          diritto,  diretto  e  indiretto,  di  cui all'art. 2359 del
          codice  civile; irrevocabilita' dell'esercizio dell'opzione
          per  un periodo non inferiore a tre anni, salvo il caso del
          venire meno del requisito del controllo; regime facoltativo
          di  neutralita' fiscale per i trasferimenti di beni diversi
          da  quelli  che producono ricavi fra le societa' e gli enti
          che  partecipano  al consolidato fiscale; in caso di uscita
          dal  consolidato fiscale, riallineamento dei valori fiscali
          a  quelli  di libro dei beni trasferiti in neutralita', con
          conseguente   recupero   a   tassazione  delle  plusvalenze
          realizzate,  fino  a  concorrenza  delle  differenze ancora
          esistenti,  e  applicazione  di  analoghi  principi  per le
          fattispecie  di  cui  alla lettera i), secondo periodo, con
          conseguente  recupero  a  tassazione  delle riserve e fondi
          ancora  in  sospensione  di imposta; limite all'utilizzo di
          perdite   fiscali   anteriori  all'ingresso  nel  gruppo  e
          regolamentazione  dell'attribuzione  di  quelle residue nel
          caso di scioglimento totale o parziale dello stesso; totale
          esclusione   dal   concorso  alla  formazione  del  reddito
          imponibile  per  i  dividendi  distribuiti  dalle  societa'
          consolidate;  identita' del periodo di imposta per ciascuna
          societa'   del  gruppo,  fatta  eccezione  per  i  casi  di
          operazioni  straordinarie relativamente alle quali dovranno
          prevedersi    apposite    regole;    eventuale   esclusione
          dell'opzione  relativamente  alle  societa' controllate che
          esercitino  determinate  attivita'  diverse da quella della
          controllante;  esclusione  dal concorso alla formazione del
          reddito  dei  compensi  corrisposti  alle  e ricevuti dalle
          societa'  con  imponibili  negativi;  nel  caso  in cui per
          effetto di svalutazioni dedotte dalla societa' controllante
          o da altra societa' controllata, anche se non inclusa nella
          tassazione  di gruppo, il valore fiscale riconosciuto della
          partecipazione  nella  societa'  consolidata  e' minore del
          valore  fiscale  riconosciuto della corrispondente quota di
          patrimonio netto contabile di tale societa', riallineamento
          del  secondo  valore al primo determinando i criteri per la
          determinazione e la ripartizione di tale differenza tra gli
          elementi   dell'attivo   e   del   passivo  della  societa'
          partecipata;   le   societa'   che   esercitano   l'opzione
          garantiscono  solidalmente  tra  loro  l'adempimento  degli
          obblighi tributari dell'ente o societa' controllante;
                b) determinazione   in  capo  alla  societa'  o  ente
          controllante  di  un'unica  base  imponibile  per il gruppo
          esteso  anche alle societa' controllate non residenti sulla
          base  degli  stessi  principi  e  criteri  previsti  per il
          consolidato  nazionale  di cui alla lettera a) salvo quanto
          di  seguito previsto; esercizio dell'opzione da parte della
          societa'   o   ente  controllante  di  grado  piu'  elevato
          residente nel territorio dello Stato e da parte di tutte le
          controllate  non  residenti; irrevocabilita' dell'esercizio
          dell'opzione  per  un  periodo non inferiore a cinque anni;
          mantenimento del principio del valore normale per i beni ed
          i  servizi scambiati fra societa' residenti e non residenti
          consolidate;   al  contrario  di  quanto  previsto  per  il
          consolidato  domestico, calcolo della somma algebrica degli
          imponibili    solo    proporzionalmente   alla   quota   di
          partecipazione  complessiva  direttamente ed indirettamente
          posseduta;   esercizio   dell'opzione   condizionato   alla
          revisione  dei bilanci della controllante residente e delle
          controllate  estere  da parte di soggetti con le qualifiche
          previste  ed eventualmente ad altri adempimenti finalizzati
          ad   una   maggiore   tutela   degli   interessi   erariali
          determinabili  anche per il singolo contribuente; metodo di
          consolidamento  analogo  a  quello previsto dal decreto del
          Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  di cui all'art.
          127-bis,  comma  8,  del  testo  unico  delle  imposte  sui
          redditi,  di cui al decreto del Presidente della Repubblica
          22 dicembre  1986,  n.  917,  e  successive  modificazioni,
          prevedendo  il  riconoscimento di imposte pagate all'estero
          per  singola  entita'  legale  o stabile organizzazione con
          modalita'  tali  da  evitare  effetti di doppia imposizione
          economica e giuridica; al fine di consentire l'utilizzo del
          credito per imposte pagate all'estero, concorso prioritario
          dei redditi prodotti all'estero alla formazione del reddito
          imponibile; semplificazione della determinazione della base
          imponibile   delle   controllate   non   residenti,   anche
          escludendo  l'applicabilita' delle norme del titolo I, capo
          VI,  e  dei  titoli  II  e  IV del citato testo unico delle
          imposte  sui  redditi,  concepite  per realta' produttive e
          regolamentazioni giuridiche nazionali;
                c) esenzione     delle     plusvalenze     realizzate
          relativamente  a  partecipazioni  in  societa'  con o senza
          personalita' giuridica, sia residenti sia non residenti, al
          verificarsi delle seguenti condizioni:
                  1)   riconducibilita'   della  partecipazione  alla
          categoria  delle  immobilizzazioni  finanziarie  prevedendo
          oltre al riferimento alle classificazioni di bilancio anche
          il  requisito  di  un  periodo di ininterrotto possesso non
          inferiore ad un anno;
                  2) esercizio da parte della societa' partecipata di
          un'effettiva attivita' commerciale;
                  3) residenza della societa' partecipata in un Paese
          diverso  da  quello a regime fiscale privilegiato di cui ai
          decreti  del Ministro dell'economia e delle finanze emanati
          ai  sensi dell'art. 127-bis, comma 4, del testo unico delle
          imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica   22 dicembre   1986,   n.   917,  e  successive
          modificazioni, salvi i casi di disapplicazione previsti dal
          comma  5 dello stesso art. 127-bis; nel caso di realizzo di
          plusvalenze  relative  alle  partecipazioni con i requisiti
          predetti,  recupero a tassazione delle svalutazioni dedotte
          negli  esercizi  anteriori  alla  data di entrata in vigore
          della  nuova disciplina recata dalla riforma da determinare
          in numero non inferiore a due;
                d) esclusione   dal   concorso  alla  formazione  del
          reddito imponibile del 95 per cento degli utili distribuiti
          da  societa'  con  personalita' giuridica sia residenti che
          non   residenti   nel  territorio  dello  Stato,  anche  in
          occasione     della     liquidazione,    ferma    rimanendo
          l'applicabilita'  dell'art.  127-bis  del testo unico delle
          imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica   22 dicembre   1986,   n.   917,  e  successive
          modificazioni,  per  quelle  residenti  in  Paesi  a regime
          fiscale privilegiato; deducibilita' dei costi connessi alla
          gestione delle partecipazioni;
                e) indeducibilita'   delle  minusvalenze  iscritte  e
          simmetrica    indeducibilita'    di    quelle    realizzate
          relativamente  a  partecipazioni  in  societa'  con o senza
          personalita'  giuridica,  sia  residenti sia non residenti,
          che  si qualificano per l'esenzione di cui alla lettera c);
          indeducibilita'  dei  costi  direttamente  connessi  con la
          cessione   di   partecipazioni   che   si  qualificano  per
          l'esenzione di cui alla stessa lettera c);
                f) riformulazione  dell'art. 63 del testo unico delle
          imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica   22 dicembre   1986,   n.   917,  e  successive
          modificazioni,   al   fine  di  escludere  il  pro-rata  di
          indeducibilita'  di  cui  al comma 1, del medesimo articolo
          nel  caso di realizzo di plusvalenze esenti e di percezione
          di  utili  esclusi di cui rispettivamente alle lettere c) e
          d);  previsione di un nuovo pro-rata di indeducibilita' per
          i   soli   oneri   finanziari   nel  caso  di  possesso  di
          partecipazioni  con i requisiti per l'esenzione di cui alla
          stessa lettera c), escludendo quelle relative a controllate
          incluse  nel  consolidato  fiscale  ed  eventualmente anche
          quelle  il  cui  reddito e' tassato in capo ai soci anche a
          seguito  dell'opzione  di  cui  alla  lettera  h);  per  la
          determinazione   del   pro-rata   riferimento   ai   valori
          risultanti  dallo  stato  patrimoniale  della partecipante,
          considerando  il valore di libro delle partecipazioni con i
          requisiti  di  cui  alla lettera c) innanzitutto finanziato
          dal  patrimonio  netto contabile da determinare con criteri
          analoghi  a  quelli  di  cui  alla  lettera g); nel caso di
          successiva  cessione  della  partecipazione  consolidata  o
          nella  societa'  il cui reddito e' tassato in capo ai soci,
          anche  per  effetto  dell'opzione  di  cui  alla lettera h)
          potra'  essere  previsto  il  recupero  a  tassazione anche
          parziale  degli  oneri finanziari dedotti per effetto della
          esclusione   di  cui  al  secondo  periodo  della  presente
          lettera;  coordinamento  con  le  disposizioni  di cui alla
          lettera g);
                g) in   conformita'   a   quanto  disposto  in  altri
          ordinamenti  fiscali  europei,  limite  alla  deducibilita'
          degli  oneri finanziari relativi a finanziamenti, erogati o
          garantiti    dal   socio   che   detiene   direttamente   o
          indirettamente  una  partecipazione non inferiore al 10 per
          cento  del  capitale  sociale  e da sue parti correlate, da
          identificare  sulla  base  dei criteri di cui all'art. 2359
          del  codice  civile,  verificandosi  un  rapporto  tra tali
          finanziamenti  ed  il patrimonio netto contabile riferibile
          allo   stesso   socio  eccedente  quello  consentito  ed  a
          condizione  che gli oneri finanziari non confluiscano in un
          reddito  imponibile  ai  fini  dell'imposta  sul  reddito e
          dell'imposta  sul  reddito delle societa'; previsione di un
          rapporto tra la quota di patrimonio netto e l'indebitamento
          dell'impresa  riferibili al socio qualificato sterilizzando
          gli  effetti  delle  partecipazioni  societarie  a catena e
          eventualmente  differenziandolo  per  le  societa'  la  cui
          attivita'   consiste   in   via   esclusiva   o  prevalente
          nell'assunzione   di   partecipazioni;   verificandosi   un
          rapporto  superiore  a  quello  consentito, attribuzione al
          contribuente  dell'onere  di dimostrare che i finanziamenti
          eccedenti derivano dalla capacita' di credito propria e non
          da  quella  del  socio;  in  assenza di tale dimostrazione,
          assimilazione   degli  oneri  finanziari  dovuti  ad  utili
          distribuiti  e  conseguente  indeducibilita'  degli  stessi
          nella  determinazione  del  reddito d'impresa; rilevanza ai
          fini  della  determinazione del predetto rapporto: 1) della
          quota  di  patrimonio  netto  contabile corrispondente alla
          partecipazione  del  socio  al  netto  del capitale sociale
          sottoscritto    e   non   versato,   aumentato   dell'utile
          dell'esercizio  e  diminuito  della  perdita  nel  caso  di
          mancata  ricopertura  della  stessa  entro  un  periodo non
          inferiore  alla  fine  del secondo esercizio successivo; 2)
          dell'indebitamento  erogato  o garantito dal socio o da sue
          parti  correlate,  intendendo  per tale quello derivante da
          mutui  e  depositi  di  denaro  e  da  ogni  altro rapporto
          qualificabile   economicamente  fra  i  debiti  finanziari;
          rilevanza  delle  garanzie  reali,  personali  e  di fatto,
          quindi  anche dei comportamenti e degli atti giuridici che,
          seppure non formalmente qualificandosi quali prestazioni di
          garanzie,  ottengono lo stesso risultato economico; computo
          ad  incremento dell'indebitamento degli apporti di capitale
          effettuati  in  esecuzione  di contratti di associazione in
          partecipazione   e  di  quelli  indicati  nel  primo  comma
          dell'art.   2554   del  codice  civile  o  alternativamente
          assimilazione  della  remunerazione  di  tali  apporti agli
          utili   derivanti   dalla  partecipazione  in  societa'  di
          capitali   e  dei  redditi  derivanti  dalla  cessione  dei
          relativi   contratti   alla   cessione   di  partecipazioni
          societarie   qualificate;   irrilevanza  dei  finanziamenti
          assunti  dai  soggetti  indicati  nell'art.  1  del decreto
          legislativo  27 gennaio  1992,  n. 87; eventuale esclusione
          dal  limite alla deducibilita' degli oneri finanziari per i
          contribuenti il cui fatturato non supera le soglie previste
          per l'applicazione degli studi di settore;
                h) facolta'  delle  societa'  di  capitali i cui soci
          siano a loro volta societa' di capitali residenti, ciascuna
          con  una  percentuale di partecipazione non inferiore al 10
          per  cento,  di optare per il regime di trasparenza fiscale
          delle   societa'  di  persone.  La  stessa  opzione  potra'
          eventualmente  essere  consentita  in  presenza di soci non
          residenti  solo  nel  caso in cui nei loro confronti non si
          applichi   alcun   prelievo  sugli  utili  distribuiti.  La
          societa'  che  esercita l'opzione garantisce con il proprio
          patrimonio  l'adempimento degli obblighi tributari da parte
          dei  soci; previsione di un'opzione analoga a quella di cui
          alla  presente  lettera  per  le societa' a responsabilita'
          limitata   a  ristretta  base  proprietaria  esclusivamente
          composta  da  persone  fisiche  e rientranti nell'ambito di
          applicazione    degli    studi   di   settore;   esclusione
          dell'opzione  di  cui  alla  presente  lettera  o,  se gia'
          esercitata,   cessazione  dei  suoi  effetti  nel  caso  di
          detenzione   da  parte  della  societa'  a  responsabilita'
          limitata  di partecipazione in societa' con i requisiti per
          l'esenzione  di  cui alla lettera c); equiparazione ai fini
          delle  imposte  dirette  della  societa'  a responsabilita'
          limitata che esercita l'opzione ad una societa' di persone;
                i) deducibilita' delle componenti negative di reddito
          forfetariamente    determinate,    quali    le   rettifiche
          dell'attivo e gli accantonamenti a fondi, indipendentemente
          dal  transito  dal conto economico al fine di consentire il
          differimento  d'imposta  anche  se  calcolate  in  sede  di
          destinazione    dell'utile;    nel   caso   di   incapienza
          dell'imponibile   della   societa'   cui   si  riferiscono,
          previsione  della  deducibilita'  delle predette componenti
          negative  di  reddito in sede di destinazione dell'utile di
          altra  societa'  inclusa nella stessa tassazione di gruppo;
          previsione  dei  necessari meccanismi per il recupero delle
          imposte differite;
                l) riformulazione  della  disciplina  del credito per
          imposte  pagate  all'estero  di  cui  all'art. 15 del testo
          unico  delle  imposte  sui  redditi,  di cui al decreto del
          Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, al
          fine  di  renderla coerente con i nuovi istituti introdotti
          dalla  disciplina  recata  dalla  riforma,  in  particolare
          prevedendone    il   calcolo   relativamente   a   ciascuna
          controllata  estera  ed a ciascuna stabile organizzazione o
          alternativamente,  solo  per  queste  ultime, mantenendo il
          riferimento  a  tutte  quelle  operanti nello stesso Paese;
          previsione  del  riporto  in  avanti  ed  all'indietro  del
          credito  per  imposte pagate all'estero inutilizzato per un
          periodo  eventualmente  differenziato  non inferiore a otto
          esercizi;
                m) abolizione  dell'imposta  sostitutiva  di  cui  al
          decreto  legislativo  8 ottobre  1997, n. 358, e successive
          modificazioni,  e  della  possibilita' dallo stesso decreto
          prevista di ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori
          valori  iscritti per effetto dell'imputazione dei disavanzi
          da  annullamento  e da concambio derivanti da operazioni di
          fusione  e  scissione; mantenimento e razionalizzazione dei
          regimi  di  neutralita'  fiscale  e  di  determinazione del
          reddito    imponibile   previsti   dallo   stesso   decreto
          legislativo  e dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
          544,  al  fine  di  renderli  coerenti  alle  logiche della
          disciplina recata dalla riforma;
                n) opzione   e   relativi   termini  e  modalita'  di
          esercizio  per  la  determinazione  forfetaria dell'imposta
          relativa   al   reddito   ovvero   del   reddito  derivante
          dall'utilizzazione  delle  navi  indicate  nell'art. 8-bis,
          primo  comma,  lettera a), del decreto del Presidente della
          Repubblica   26 ottobre   1972,   n.   633,   e  successive
          modificazioni,  ed  eventualmente  anche a quello derivante
          dalle  attivita' commerciali complementari od accessorie al
          fine  di  rendere  il  prelievo  equivalente  a  quello  di
          un'imposta    sul    tonnellaggio;   a   tale   scopo:   1)
          l'identificazione  delle  attivita'  ammesse  al  regime di
          determinazione   forfetaria  avverra'  con  riferimento  ai
          criteri   di   cui   alla   comunicazione   recante  «Nuovi
          orientamenti  comunitari  sugli aiuti di Stato al trasporto
          marittimo» COM(96)81 approvata dalla Commissione europea in
          data  24 giugno  1997,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          delle  Comunita'  europee C. 205 del 5 luglio 1997, ed alle
          modalita'  di  attuazione degli analoghi regimi negli altri
          Stati  membri  dell'Unione  europea;  2) la tassa ovvero il
          reddito   saranno  commisurati  in  cifra  fissa  per  ogni
          tonnellata  di stazza netta con l'individuazione di diverse
          fasce  di  tonnellaggio  di modo che l'importo unitario per
          tonnellata  diminuisca  con  l'aumentare  del  tonnellaggio
          della  nave  con  riferimento a quanto previsto negli altri
          Stati    membri    dell'Unione   europea;   irrevocabilita'
          dell'opzione  per  un  periodo  almeno  quinquennale;  alle
          cessioni  di beni e servizi fra le societa', il cui reddito
          si determina in modo forfetario secondo i criteri predetti,
          e  le  altre  imprese  si  applica,  ricorrendone  le altre
          condizioni,  la  disciplina  del  valore  normale  prevista
          dall'art.  76,  comma  5, del testo unico delle imposte sui
          redditi,  di cui al decreto del Presidente della Repubblica
          22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, anche
          se  avvengono  tra  soggetti residenti nel territorio dello
          Stato;
                o) riformulazione  dell'art.  127-bis del testo unico
          delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
          della  Repubblica  22 dicembre  1986,  n. 917, e successive
          modificazioni,  concernente l'imputazione ai soci residenti
          del   reddito   prodotto  da  societa'  estere  controllate
          residenti in Paesi a regime fiscale privilegiato al fine di
          estenderne  l'ambito  di  applicazione  anche alle societa'
          estere  collegate  residenti negli stessi Paesi. In assenza
          del  requisito  del  controllo  invece della determinazione
          dell'imponibile  secondo le norme nazionali, sara' prevista
          l'imputazione  del  maggiore  tra l'utile di bilancio prima
          delle imposte ed un utile forfetariamente determinato sulla
          base  di  coefficienti  di  rendimento differenziati per le
          categorie di beni che compongono l'attivo patrimoniale;
                p) mantenimento   della   soglia   di  fatturato  per
          l'applicazione degli studi di settore;
                q) abrogazione  delle  disposizioni di cui al decreto
          legislativo   18 dicembre   1997,   n.  466,  e  successive
          modificazioni;
                r) per   i   costi   e   le   spese  aventi  limitata
          deducibilita'  fiscale,  previsione di criteri di effettiva
          semplificazione,  anche con l'introduzione di meccanismi di
          forfetizzazione   in   rapporto  ai  ricavi  dichiarati,  e
          coordinamento con i criteri di valorizzazione di tali costi
          ai  fini  di  altre  imposte, senza oneri aggiuntivi per il
          bilancio dello Stato;
                s) introduzione di un sistema agevolativo permanente,
          la  cui  entita'  e'  stabilita  annualmente sulla base del
          finanziamento disposto in legge finanziaria, teso a ridurre
          il  carico  fiscale complessivo gravante sulle societa' che
          sostengono  spese per l'innovazione tecnologica, la ricerca
          e la formazione.
              2.  Sull'imponibile  determinato  ai sensi del comma 1,
          insiste un'aliquota unica del 33 per cento».
              «Art.  5 (Imposta sul valore aggiunto). - 1. La riforma
          dell'imposta  sul  valore  aggiunto si articola, sulla base
          dello  standard  comunitario, secondo i seguenti principi e
          criteri direttivi:
                a) progressiva     riduzione     delle    forme    di
          indetraibilita'  e delle distorsioni della base imponibile,
          in  modo  da  avvicinare la struttura dell'imposta a quella
          propria e tipica di una imposta sui consumi;
                b) coordinamento  con il sistema dell'accisa, in modo
          da ridurre gli effetti di duplicazione;
                c) razionalizzazione dei sistemi speciali in funzione
          della particolarita' dei settori interessati;
                d) semplificazione degli adempimenti formali;
                e) semplificazione  delle  disposizioni  in  tema  di
          territorialita'   dell'imposta  e  migliore  armonizzazione
          delle stesse con le previsioni della normativa comunitaria;
                f) semplificazione  delle  disposizioni relative alla
          detrazione  ed  alla  rettifica della detrazione e migliore
          armonizzazione   delle   stesse  con  le  previsioni  della
          direttiva 77/388/CEE del 17 maggio 1977, del Consiglio;
                g) semplificazione    e    razionalizzazione    delle
          disposizioni in tema di rimborso dell'imposta;
                h) previsione  di  norme che consentano, nel rispetto
          dei  principi  di  semplicita', trasparenza ed efficienza e
          nel  rispetto  dei  vincoli  comunitari, di escludere dalla
          base  imponibile dell'imposta sul valore aggiunto e da ogni
          altra forma di imposizione a carico del soggetto passivo la
          quota  del corrispettivo destinato dal consumatore finale a
          finalita' etiche, in base ai seguenti principi:
                  1)  la destinazione della quota del corrispettivo a
          finalita' etiche puo' essere stabilita facoltativamente dal
          consumatore finale sulla base delle indicazioni fornite, al
          momento  dell'effettuazione  dell'operazione,  dal soggetto
          passivo;
                  2)  l'entita' massima della quota del corrispettivo
          ammesso e' stabilita ogni anno con la legge finanziaria per
          l'anno   successivo,  compatibilmente  con  i  saldi  della
          finanza pubblica;
                i) armonizzazione     delle    diverse    forme    di
          detraibilita' e deducibilita' previste ai fini dell'imposta
          sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi».
              «Art.   6  (Imposta  sui  servizi).  -  1.  La  riforma
          dell'imposizione  sui  servizi  si  articola concentrando e
          razionalizzando,  in  un'unica  obbligazione  fiscale ed in
          un'unica  modalita'  di  prelievo,  compatibilmente  con la
          natura  e  l'oggetto  dei servizi tassati, in particolare i
          seguenti tributi:
                a) imposta di registro;
                b) imposte ipotecarie e catastali;
                c) imposta di bollo;
                d) tassa sulle concessioni governative;
                e) tassa sui contratti di borsa;
                f) imposta sulle assicurazioni;
                g) imposta sugli intrattenimenti.
              2. La riforma deve altresi' determinare:
                a) il riordino dei tributi speciali;
                b) il  ricorso  generalizzato,  anche se graduale, ai
          sistemi di autoliquidazione sottoposti a controllo da parte
          dell'amministrazione in termini certi e brevi, in relazione
          alla  tipologia  dell'imposta  ed  al soggetto responsabile
          d'imposta,  con  l'utilizzo  delle  procedure e dei sistemi
          telematici.
              3.  La riforma deve essere volta prioritariamente ad un
          sistema   di   tassazione  dei  trasferimenti  dei  diritti
          immobiliari   che   ne   favorisca   la  circolazione,  con
          particolare   riferimento   agli   immobili   destinati  ad
          abitazione principale.
              4.   Nell'ambito   dell'istituzione   dell'obbligazione
          fiscale  relativa  alla  lettera g) del comma 1, la riforma
          deve  prevedere  agevolazioni  fiscali  dirette al sostegno
          delle  attivita'  artistiche  dilettantistiche,  nonche' al
          sostegno   delle   attivita'  artistiche  finalizzate  alla
          conservazione  delle  tradizioni  popolari  folcloristiche,
          svolte senza scopo di lucro».
              «Art.   7   (Accisa).  -  1.  La  riforma  del  sistema
          dell'accisa    e'    ispirata    ai   principi   ordinatori
          dell'efficienza,   ottimalita'   e  semplificazione  ed  e'
          improntata ai seguenti criteri direttivi:
                a) salvaguardia    della   salute   e   dell'ambiente
          privilegiando l'utilizzo di prodotti ecocompatibili;
                b) eliminazione   graduale  degli  squilibri  fiscali
          esistenti  tra  le  diverse  zone del Paese e previsione di
          un'aliquota  di  accisa sugli oli minerali da riscaldamento
          diversificata,  correlata  alla  quantita'  di consumi, che
          consenta    la    riduzione   dell'incidenza   nelle   aree
          climaticamente  svantaggiate,  e  di  un'aliquota di accisa
          sugli  oli  minerali  diversificata  per  le  isole minori,
          compatibilmente con la disciplina comunitaria;
                c) adeguamento   delle   strutture   dei  sistemi  di
          prelievo  tributario  alle nuove modalita' di funzionamento
          del  mercato  nei  settori  oggetto di liberalizzazione, in
          coerenza  con le deliberazioni dell'Autorita' per l'energia
          elettrica e il gas;
                d) revisione  dei  presupposti  per il rilascio delle
          autorizzazioni alla gestione in regime di deposito fiscale,
          tenendo conto delle dimensioni e delle effettive necessita'
          operative  degli  impianti,  ovvero  anche  delle  esigenze
          territoriali di approvvigionamento;
                e) previsione   di   nuove   figure  di  responsabili
          solidali per il pagamento dell'accisa;
                f) rimodulazione  e  armonizzazione  dei  termini  di
          prescrizione e decadenza;
                g) revisione  delle  agevolazioni  in modo da ridurre
          l'incidenza   dell'accisa   sui   servizi  e  sui  prodotti
          essenziali  e  previsione  di forme di partecipazione degli
          enti  territoriali  alla gestione stessa delle agevolazioni
          nell'ambito  di  quote  assegnate  ovvero  di  stanziamenti
          previsti;
                h) snellimento  degli  adempimenti  e delle procedure
          anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici;
                i) coordinamento  della  tassazione  sui combustibili
          impiegati  per  la  produzione  di  energia  elettrica  con
          l'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica;
                l) coordinamento dell'attivita' di controllo posta in
          essere da soggetti diversi.
              2.  Per  accisa,  ai  fini  della  presente  legge,  si
          intende:
                a) l'accisa  armonizzata  relativa agli oli minerali,
          all'alcole e alle bevande alcoliche, ai tabacchi lavorati;
                b) l'imposta   erariale   di   consumo   sull'energia
          elettrica;
                c) l'imposta di consumo sui bitumi di petrolio;
                d) l'imposta sui consumi di carbone, coke di petrolio
          e  bitume  di  origine  naturale  emulsionato con il 30 per
          cento   di   acqua,   denominato  "orimulsion"  (NC  2714),
          impiegati negli impianti di combustione come definiti dalla
          direttiva 88/609/CEE del 24 novembre 1988 del Consiglio;
                e) la  tassa  sulle  emissioni  di anidride solforosa
          (SO2)  e  di  ossidi  di  azoto  (NOx)  applicata ai grandi
          impianti di combustione».
          Nota all'art. 1:
              -  Per  il testo unico delle imposte sui redditi di cui
          al  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 917/1986,
          vedi nelle note alle premesse.
              Le seguenti note si riferiscono agli articoli del testo
          unico  delle  imposte  sui  redditi  modificati dal decreto
          legislativo qui pubblicato:
          Nota all'art. 8 del TUIR:
              -  Si  trascrive  il testo dell'art. 8 del TUIR vigente
          prima dell'entrata in vigore del decreto qui pubblicato:
              «Art. 8 (Determinazione del reddito complessivo). - [1.
          Il  reddito  complessivo si determina sommando i redditi di
          ogni  categoria  che  concorrono a formarlo e sottraendo le
          perdite  derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di
          cui all'art. 79 e quelle derivanti dall'esercizio di arti e
          professioni](*).
              2.  Le  perdite  delle societa' in nome collettivo e in
          accomandita  semplice  di  cui  all'art.  5, nonche' quelle
          delle  societa'  semplici  e delle associazioni di cui allo
          stesso   articolo   derivanti   dall'esercizio  di  arti  e
          professioni,  si  sottraggono per ciascun socio o associato
          nella  proporzione  stabilita  dall'art.  5. Per le perdite
          della   societa'   in  accomandita  semplice  che  eccedono
          l'ammontare  del  capitale sociale la presente disposizione
          si applica nei soli confronti dei soci accomandatari.
              (*)  Il  comma  1  e'  stato sostituito dal decreto qui
          pubblicato.
              3.  Le  perdite  derivanti  dall'esercizio  di  imprese
          commerciali  e  quelle  derivanti  dalla  partecipazione in
          societa'  in nome collettivo e in accomandita semplice sono
          computate  in  diminuzione  dai relativi redditi conseguiti
          nei  periodi di imposta e per la differenza nei successivi,
          ma  non  oltre  il  quinto,  per l'intero importo che trova
          capienza  in  essi. La presente disposizione non si applica
          per  le  perdite  determinate  a  norma  dell'art.  79.  Si
          applicano  le disposizioni del comma 1-bis dell'art. 102 e,
          limitatamente  alle  societa'  in  nome  collettivo  ed  in
          accomandita  semplice,  quelle  di  cui  al comma 1-ter del
          citato art. 102».
          Nota all'art. 11 del TUIR:
              -  Si trascrive il testo dell'art. 10-bis (ora art. 11)
          del  TUIR  vigente prima dell'entrata in vigore del decreto
          qui pubblicato:
              «Art.    10-bis    (Deduzione    per    assicurare   la
          progressivita'   dell'imposizione).   -   [1.  Dal  reddito
          complessivo,   aumentato   del  credito  d'imposta  di  cui
          all'art.  14  e  al  netto  degli  oneri  deducibili di cui
          all'art. 10, si deduce l'importo di 3.000 euro](*).
              2.   Se   alla   formazione   del  reddito  complessivo
          concorrono  uno o piu' redditi di cui agli articoli 46, con
          esclusione  di  quelli  indicati nel comma 2, lettera a), e
          47,  comma  1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l),
          la  deduzione di cui al comma 1, e' aumentata di un importo
          pari  a  4.500 euro, non cumulabile con quello previsto dai
          commi 3 e 4, rapportato al periodo di lavoro nell'anno.
              3.   Se   alla   formazione   del  reddito  complessivo
          concorrono  uno o piu' redditi di cui all'art. 46, comma 2,
          lettera a), la deduzione di cui al comma 1, e' aumentata di
          un  importo  pari  a  4.000 euro, non cumulabile con quello
          previsto dai commi 2 e 4, rapportato al periodo di pensione
          nell'anno.
              4.   Se   alla   formazione   del  reddito  complessivo
          concorrono  uno o piu' redditi di lavoro autonomo di cui al
          comma  1  dell'art.  49 o di impresa di cui all'art. 79, la
          deduzione di cui al comma 1 e' aumentata di un importo pari
          a  1.500 euro, non cumulabile con quello previsto dai commi
          2 e 3.
              [5.  La deduzione di cui ai commi precedenti spetta per
          la  parte  corrispondente  al  rapporto  tra l'ammontare di
          26.000  euro,  aumentato delle deduzioni indicate nei commi
          da  1  a  4  e  degli oneri deducibili di cui all'art. 10 e
          diminuito  del  reddito complessivo e del credito d'imposta
          di  cui  all'art.  14,  e  l'importo  di 26.000 euro. Se il
          predetto  rapporto  e'  maggiore o uguale a 1, la deduzione
          compete  per intero; se lo stesso e' zero o minore di zero,
          la  deduzione  non  compete;  negli altri casi, ai fini del
          predetto  rapporto,  si  computano  le  prime quattro cifre
          decimali»] (*).