(parte 4)
              «Art.  2425 (Contenuto del conto economico). - Il conto
          economico  deve  essere  redatto in conformita' al seguente
          schema:
                A) valore della produzione:
                  1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;
                  2) variazioni  delle rimanenze di prodotti in corso
          di lavorazione, semilavorati e finiti;
                  3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione;
                  4) incrementi   di   immobilizzazioni   per  lavori
          interni;
                  5) altri    ricavi   e   proventi,   con   separata
          indicazione dei contributi in conto esercizio.
              Totale.
                B) costi della produzione:
                  6) per  materie prime, sussidiarie, di consumo e di
          merci;
                  7) per servizi;
                  8) per godimento di beni di terzi;
                  9) per il personale:
                    a) salari e stipendi;
                    b) oneri sociali;
                    c) trattamento di fine rapporto;
                    d) trattamento di quiescenza e simili;
                    e) altri costi;
                  10) ammortamenti e svalutazioni:
                    a) ammortamento       delle      immobilizzazioni
          immateriali;
                    b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali;
                    c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni;
                    d) svalutazioni  dei crediti compresi nell'attivo
          circolante e delle disponibilita' liquide;
                  11) variazioni  delle  rimanenze  di materie prime,
          sussidiarie, di consumo e merci;
                  12) accantonamenti per rischi;
                  13) altri accantonamenti;
                  14) oneri diversi di gestione.
              Totale.
              Differenza tra valore e costi della produzione (A-B).
                C) proventi e oneri finanziari:
                  15) proventi   da   partecipazioni,   con  separata
          indicazione  di  quelli  relativi  ad imprese controllate e
          collegate;
                  16) altri proventi finanziari:
                    a) da  crediti  iscritti  nelle immobilizzazioni,
          con separata indicazione di quelli da imprese controllate e
          collegate e di quelli da controllanti;
                    b) da  titoli iscritti nelle immobilizzazioni che
          non costituiscono partecipazioni;
                    c) da  titoli iscritti nell'attivo circolante che
          non costituiscono partecipazioni;
                    d) proventi  diversi dai precedenti, con separata
          indicazione  di quelli da imprese controllate e collegate e
          di quelli da controllanti;
                  17) interessi   e   altri   oneri  finanziari,  con
          separata  indicazione di quelli verso imprese controllate e
          collegate e verso controllanti.
              Totale.
                D) rettifiche di valore di attivita' finanziarie:
                  18) rivalutazioni:
                    a) di partecipazioni;
                    b) di   immobilizzazioni   finanziarie   che  non
          costituiscono partecipazioni;
                    c) di  titoli  iscritti all'attivo circolante che
          non costituiscono partecipazioni;
                  19) svalutazioni:
                    a) di partecipazioni;
                    b) di   immobilizzazioni   finanziarie   che  non
          costituiscono partecipazioni;
                    c) di  titoli iscritti nell'attivo circolante che
          non costituiscono partecipazioni.
              Totale delle rettifiche.
                E) proventi e oneri straordinari:
                  20) proventi,   con   separata   indicazione  delle
          plusvalenze   da   alienazioni   i   cui  ricavi  non  sono
          iscrivibili al n. 5);
                  21) oneri,    con    separata   indicazione   delle
          minusvalenze  da  alienazioni,  i cui effetti contabili non
          sono  iscrivibili  al  n.  14),  e delle imposte relative a
          esercizi precedenti.
              Totale delle partite straordinarie.
              Risultato prima delle imposte (A-B + -C + -D + -E);
                  22) imposte sul reddito dell'esercizio;
                  23) [abrogato];
                  24) [abrogato];
                  25) [abrogato];
                  26) utile (perdita) dell'esercizio».
              «Art.  2504-bis (Effetti  della fusione). - La societa'
          che  risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i
          diritti e gli obblighi delle societa' estinte.
              La fusione ha effetto quando e' stata eseguita l'ultima
          delle  iscrizioni  prescritte dall'art. 2504. Nella fusione
          mediante  incorporazione puo' tuttavia essere stabilita una
          data successiva.
              Per  gli effetti ai quali si riferisce l'art. 2501-bis,
          numeri 5)   e  6),  possono  essere  stabilite  date  anche
          anteriori.».
          Note all'art. 173 del TUIR:
              - Si   trascrive   il  testo  degli  articoli 2506-bis,
          2506-ter, 2506-quater e 2501-ter del codice civile:
              «Art.   2506-bis (Progetto   di  scissione). - L'organo
          amministrativo  delle  societa' partecipanti alla scissione
          redige  un  progetto  dal  quale  devono  risultare  i dati
          indicati  nel  primo  comma  dell'art.  2501-ter ed inoltre
          l'esatta   descrizione   degli   elementi  patrimoniali  da
          assegnare   a   ciascuna   delle  societa'  beneficiarie  e
          dell'eventuale conguaglio in danaro.
              Se  la  destinazione  di un elemento dell'attivo non e'
          desumibile dal progetto, esso, nell'ipotesi di assegnazione
          dell'intero  patrimonio della societa' scissa, e' ripartito
          tra le societa' beneficiarie in proporzione della quota del
          patrimonio  netto  assegnato a ciascuna di esse, cosi' come
          valutato  ai  fini  della  determinazione  del  rapporto di
          cambio;  se l'assegnazione del patrimonio della societa' e'
          solo  parziale,  tale elemento rimane in capo alla societa'
          trasferente.
              Degli  elementi del passivo, la cui destinazione non e'
          desumibile  dal  progetto,  rispondono in solido, nel primo
          caso,  le  societa'  beneficiarie,  nel secondo la societa'
          scissa  e  le  societa'  beneficiarie.  La  responsabilita'
          solidale  e'  limitata  al  valore effettivo del patrimonio
          netto attribuito a ciascuna societa' beneficiaria.
              Dal progetto di scissione devono risultare i criteri di
          distribuzione   delle   azioni   o   quote  delle  societa'
          beneficiarie.  Qualora il progetto preveda una attribuzione
          delle  partecipazioni  ai  soci non proporzionale alla loro
          quota  di  partecipazione  originaria, il progetto medesimo
          deve  prevedere  il  diritto  dei soci che non approvino la
          scissione  di  far acquistare le proprie partecipazioni per
          un  corrispettivo  determinato  alla  stregua  dei  criteri
          previsti  per  il recesso, indicando coloro a cui carico e'
          posto l'obbligo di acquisto.
              Il progetto di scissione deve essere pubblicato a norma
          dell'ultimo comma dell'art. 2501-ter».
              «Art.    2506-ter (Norme    applicabili). -    L'organo
          amministrativo  delle  societa' partecipanti alla scissione
          redige   la   situazione   patrimoniale   e   la  relazione
          illustrativa   in   conformita'  agli  art.  2501-quater  e
          2501-quinquies.
              La  relazione  dell'organo  amministrativo deve inoltre
          illustrare  i criteri di distribuzione delle azioni o quote
          e  deve  indicare  il valore effettivo del patrimonio netto
          assegnato  alle  societa'  beneficiarie  e  di  quello  che
          eventualmente rimanga nella societa' scissa.
              Si   applica  alla  scissione  l'art.  2501-sexies;  la
          relazione ivi prevista non e' richiesta quando la scissione
          avviene  mediante  la  costituzione  di  una  o  piu' nuove
          societa' e non siano previsti criteri di attribuzione delle
          azioni o quote diversi da quello proporzionale.
              Con  il  consenso  unanime dei soci e dei possessori di
          altri  strumenti finanziari che danno diritto di voto nelle
          societa'     partecipanti     alla    scissione    l'organo
          amministrativo  puo'  essere  esonerato dalla redazione dei
          documenti previsti nei precedenti commi.
              Sono    altresi'   applicabili   alla   scissione   gli
          articoli 2501-septies,   2502,  2502-bis,  2503,  2503-bis,
          2504,  2504-ter,  2504-quater, 2505-bis e 2505-ter. Tutti i
          riferimenti   alla  fusione  contenuti  in  detti  articoli
          s'intendono riferiti anche alla scissione.».
              «Art.   2506-quater (Effetti   della   scissione). - La
          scissione ha effetto dall'ultima delle iscrizioni dell'atto
          di scissione nell'ufficio del registro delle imprese in cui
          sono   iscritte   le  societa'  beneficiarie;  puo'  essere
          tuttavia stabilita una data successiva, tranne che nel caso
          di  scissione  mediante costituzione di societa' nuove. Per
          gli effetti a cui si riferisce l'art. 2501-ter, numeri 5) e
          6),  possono  essere  stabilite  date  anche  anteriori. Si
          applica il quarto comma dell'art. 2504-bis.
              Qualunque  societa'  beneficiaria  puo'  effettuare gli
          adempimenti pubblicitari relativi alla societa' scissa.
              Ciascuna  societa'  e'  solidalmente  responsabile, nei
          limiti  del  valore  effettivo del patrimonio netto ad essa
          assegnato  o  rimasto, dei debiti della societa' scissa non
          soddisfatti dalla societa' cui fanno carico».
              «Art.    2501-ter (Progetto   di   fusione). - L'organo
          amministrativo  delle  societa'  partecipanti  alla fusione
          redige  un  progetto  di  fusione, dal quale devono in ogni
          caso risultare:
                1) il  tipo,  la  denominazione o ragione sociale, la
          sede delle societa' partecipanti alla fusione;
                2) l'atto costitutivo della nuova societa' risultante
          dalla  fusione  o  di quella incorporante, con le eventuali
          modificazioni derivanti dalla fusione;
                3) il  rapporto  di  cambio  delle  azioni  o  quote,
          nonche' l'eventuale conguaglio in danaro;
                4) le  modalita' di assegnazione delle azioni o delle
          quote  della societa' che risulta dalla fusione o di quella
          incorporante;
                5) la   data   dalla   quale   tali  azioni  o  quote
          partecipano agli utili;
                6) la  data  a  decorrere  dalla  quale le operazioni
          delle  societa'  partecipanti alla fusione sono imputate al
          bilancio  della  societa'  che  risulta  dalla fusione o di
          quella incorporante;
                7) il    trattamento    eventualmente   riservato   a
          particolari  categorie  di  soci  e ai possessori di titoli
          diversi dalle azioni;
                8) i  vantaggi  particolari  eventualmente proposti a
          favore  dei  soggetti  cui  compete l'amministrazione delle
          societa' partecipanti alla fusione.
              Il  conguaglio  in  danaro  indicato  nel numero 3) del
          comma  precedente  non  puo'  essere superiore al dieci per
          cento  del  valore  nominale  delle  azioni  o  delle quote
          assegnate.
              Il  progetto  di fusione e' depositato per l'iscrizione
          nel  registro  delle  imprese  del  luogo ove hanno sede le
          societa' partecipanti alla fusione.
              Tra  l'iscrizione del progetto e la data fissata per la
          decisione in ordine alla fusione devono intercorrere almeno
          trenta  giorni,  salvo  che i soci rinuncino al termine con
          consenso unanime.».
              (Testo dell'art. 2501-ter in vigore fino al 31 dicembre
          2003:
              «Art.    2501-ter (Situazione    patrimoniale). -   Gli
          amministratori  delle  societa'  partecipanti  alla fusione
          devono  redigere  la situazione patrimoniale delle societa'
          stesse, riferita ad una data non anteriore di oltre quattro
          mesi dal giorno in cui il progetto di fusione e' depositato
          nella sede della societa'.
              La  situazione patrimoniale e' redatta con l'osservanza
          delle norme sul bilancio di esercizio.
              La  situazione  patrimoniale puo' essere sostituita dal
          bilancio  dell'ultimo  esercizio, se questo e' stato chiuso
          non  oltre  sei mesi prima del giorno del deposito indicato
          nel primo comma.»).
              - Si  trascrive  il  testo dell'art. 52 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  n.  633/1972  (Istituzione e
          disciplina dell'imposta sul valore aggiunto):
              «Art. 52 (Accessi, ispezioni e verifiche). - Gli uffici
          dell'imposta sul valore aggiunto possono disporre l'accesso
          di  impiegati  dell'Amministrazione  finanziaria nei locali
          destinati all'esercizio di attivita' commerciali, agricole,
          artistiche  o  professionali  per  procedere  ad  ispezioni
          documentali,  verificazioni  e  ricerche  e  ad  ogni altra
          rilevazione  ritenuta utile per l'accertamento dell'imposta
          e   per   la   repressione   dell'evasione  e  delle  altre
          violazioni.  Gli  impiegati  che  eseguono l'accesso devono
          essere  muniti  di apposita autorizzazione che ne indica lo
          scopo,  rilasciata  dal capo dell'ufficio da cui dipendono.
          Tuttavia  per accedere in locali che siano adibiti anche ad
          abitazione,   e'   necessaria  anche  l'autorizzazione  del
          procuratore  della  Repubblica. In ogni caso, l'accesso nei
          locali destinati all'esercizio di arti o professioni dovra'
          essere  eseguito in presenza del titolare dello studio o di
          un suo delegato.
              L'accesso  in  locali  diversi  da  quelli indicati nel
          precedente    comma    puo'    essere    eseguito,   previa
          autorizzazione  del  procuratore della Repubblica, soltanto
          in  caso  di  gravi  indizi  di  violazioni delle norme del
          presente  decreto,  allo scopo di reperire libri, registri,
          documenti, scritture ed altre prove delle violazioni.
              E'   in   ogni  caso  necessaria  l'autorizzazione  del
          procuratore  della  Repubblica o dell'autorita' giudiziaria
          piu' vicina per procedere durante l'accesso a perquisizioni
          personali  e  all'apertura  coattiva  di  pieghi sigillati,
          borse,  casseforti,  mobili,  ripostigli  e  simili  e  per
          l'esame   di   documenti   e   la   richiesta   di  notizie
          relativamente ai quali e' eccepito il segreto professionale
          ferma  restando  la norma di cui all'art. 103 del codice di
          procedura penale.
              L'ispezione  documentale  si  estende  a tutti i libri,
          registri,  documenti e scritture che si trovano nei locali,
          compresi  quelli  la  cui  tenuta  e conservazione non sono
          obbligatorie.
              I  libri,  registri,  scritture  e  documenti di cui e'
          rifiutata   l'esibizione   non   possono  essere  presi  in
          considerazione   a   favore   del   contribuente   ai  fini
          dell'accertamento in sede amministrativa o contenziosa. Per
          rifiuto  di  esibizione si intendono anche la dichiarazione
          di non possedere i libri, registri, documenti e scritture e
          la sottrazione di essi alla ispezione.
              Di ogni accesso deve essere redatto processo verbale da
          cui  risultino  le  ispezioni e le rilevazioni eseguite, le
          richieste fatte al contribuente o a chi lo rappresenta e le
          risposte  ricevute. Il verbale deve essere sottoscritto dal
          contribuente  o  da  chi  lo rappresenta ovvero indicare il
          motivo  della  mancata  sottoscrizione.  Il contribuente ha
          diritto di averne copia.
              I  documenti  e le scritture possono essere sequestrati
          soltanto se non e' possibile riprodurne o farne constare il
          contenuto   nel   verbale,   nonche'  in  caso  di  mancata
          sottoscrizione   o   di  contestazione  del  contenuto  del
          verbale.   I   libri   e  i  registri  non  possono  essere
          sequestrati;  gli  organi  procedenti  possono  eseguirne o
          farne  eseguire  copie  o  estratti,  possono apporre nelle
          parti  che interessano la propria firma o sigla insieme con
          la  data e il bollo d'ufficio e possono adottare le cautele
          atte ad impedire l'alterazione o la sottrazione dei libri e
          dei registri.
              Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche
          per  l'esecuzione  di  verifiche  e  di ricerche relative a
          merci  o  altri  beni  viaggianti  su autoveicoli e natanti
          adibiti al trasporto per conto di terzi.
              In  deroga  alle  disposizioni  del  settimo  comma gli
          impiegati  che procedono all'accesso nei locali di soggetti
          che  si  avvalgono di sistemi meccanografici, elettronici e
          simili,  hanno  facolta'  di  provvedere  con  mezzi propri
          all'elaborazione  dei  supporti  fuori  dei  locali  stessi
          qualora  il  contribuente  non consenta l'utilizzazione dei
          propri impianti e del proprio personale.
              Se  il contribuente dichiara che le scritture contabili
          o  alcune  di  esse  si  trovano presso altri soggetti deve
          esibire  una  attestazione  dei  soggetti stessi recante la
          specificazione   delle   scritture  in  loro  possesso.  Se
          l'attestazione  non  e'  esibita  e se il soggetto che l'ha
          rilasciata  si oppone all'accesso o non esibisce in tutto o
          in  parte  le  scritture  si  applicano le disposizioni del
          quinto comma.
              Gli  uffici  della  imposta  sul  valore aggiunto hanno
          facolta'  di  disporre l'accesso di propri impiegati muniti
          di    apposita    autorizzazione    presso   le   pubbliche
          amministrazioni  e  gli enti indicati al n. 5) dell'art. 51
          allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie ivi
          previste  e  presso  le  aziende  e  istituti  di credito e
          l'Amministrazione    postale   allo   scopo   di   rilevare
          direttamente  i  dati e le notizie relativi ai conti la cui
          copia  sia  stata  richiesta  a  norma  del numero 7) dello
          stesso  art.  51  e non trasmessa entro il termine previsto
          nell'ultimo comma di tale articolo o allo scopo di rilevare
          direttamente  la  completezza  o  la  esattezza  dei dati e
          notizie,  allorche' l'ufficio abbia fondati sospetti che le
          pongano   in   dubbio,  contenuti  nella  copia  dei  conti
          trasmessa,  rispetto  a  tutti  i rapporti intrattenuti dal
          contribuente  con  le  aziende  e  istituti  di  credito  e
          l'Amministrazione  postale.  Si  applicano  le disposizioni
          dell'ultimo  comma  dell'art. 33 del decreto del Presidente
          della  Repubblica  29 settembre  1973, n. 600, e successive
          modificazioni.».
          Note all'art. 175 del TUIR:
              - Per  l'art.  2359  del  codice  civile,  vedi la nota
          all'art. 98 del TUIR.
          Note all'art. 176 del TUIR:
              - Per  l'art.  37-bis  del decreto del Presidente della
          Repubblica n. 600/1973, vedi la nota all'art. 123 del TUIR.
          Note all'art. 176 del TUIR:
              - Per  l'art.  2359  del  codice  civile,  vedi la nota
          all'art. 98 del TUIR.
          Note all'art. 178 del TUIR:
              - La  direttiva  del Consiglio 90/434/CEE del 23 luglio
          1990,  relativa  al regime fiscale comune da applicare alle
          fusioni,  alle  scissioni, ai conferimenti d'attivo ed agli
          scambi   d'azioni  concernenti  societa'  di  Stati  membri
          diversi,  e'  stata pubblicata nella G.U.C.E. del 20 agosto
          1990, n. L 225 ed e' entrata in vigore il 30 luglio 1990.
              - Per  l'art.  2359  del  codice  civile,  vedi la nota
          all'art. 98 del TUIR.
          Note all'art. 179 del TUIR:
              - Per   la   direttiva  del  Consiglio  90/434/CEE  del
          23 luglio 1990, vedi nota all'art. 178 del TUIR.
          Note all'art. 182 del TUIR:
              - Si  trascrive  il testo dell'art. 3, comma 177, della
          legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione
          della finanza pubblica):
              «177. Il  reddito  di  impresa  o di lavoro autonomo e'
          determinato  forfettariamente  e in relazione all'attivita'
          prevalentemente esercitata, sulla base delle percentuali di
          seguito  indicate  applicate  al volume d'affari, aumentato
          dei  corrispettivi  e  dei  compensi  non rilevanti ai fini
          dell'applicazione   dell'IVA,   nonche'   di   quelli   non
          concorrenti alla formazione del volume d'affari se trattasi
          di esercenti imprese, percepiti nell'esercizio:
                a) imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi:
          75 per cento;
                b) imprese aventi per oggetto altre attivita': 61 per
          cento;
                c) esercenti arti e professioni: 78 per cento.»
              - Si  trascrive  il  testo dell'art. 35 del decreto del
          Presidente della Repubblica n. 633/1972:
              «Art.  35  (Disposizione  regolamentare  concernente le
          dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attivita).
          -   1.   I   soggetti   che  intraprendono  l'esercizio  di
          un'impresa,  arte o professione nel territorio dello Stato,
          o  vi istituiscono una stabile organizzazione, devono farne
          dichiarazione  entro  trenta  giorni  ad  uno  degli uffici
          locali  dell'Agenzia  delle  entrate  ovvero  ad un ufficio
          provinciale dell'imposta sul valore aggiunto della medesima
          Agenzia;  la  dichiarazione e' redatta, a pena di nullita',
          su  modelli  conformi  a quelli approvati con provvedimento
          del   direttore   dell'Agenzia   delle  entrate.  L'ufficio
          attribuisce  al  contribuente  un numero di partita IVA che
          restera'  invariato  anche  nelle  ipotesi di variazioni di
          domicilio   fiscale   fino   al  momento  della  cessazione
          dell'attivita'   e   che   deve   essere   indicato   nelle
          dichiarazioni, nella home-page dell'eventuale sito web e in
          ogni altro documento ove richiesto.
              2.  Dalla  dichiarazione  di  inizio  attivita'  devono
          risultare:
                a) per  le  persone  fisiche,  il  cognome e nome, il
          luogo   e  la  data  di  nascita,  il  codice  fiscale,  la
          residenza, il domicilio fiscale e l'eventuale ditta;
                b) per  i  soggetti diversi dalle persone fisiche, la
          natura  giuridica,  la  denominazione,  ragione  sociale  o
          ditta, la sede legale, o in mancanza quella amministrativa,
          e  il  domicilio  fiscale e deve essere inoltre indicato il
          codice fiscale per almeno una delle persone che ne hanno la
          rappresentanza;
                c) per   i   soggetti   residenti  all'estero,  anche
          l'ubicazione della stabile organizzazione;
                d) il  tipo e l'oggetto dell'attivita' e il luogo o i
          luoghi  in  cui  viene  esercitata  anche  a  mezzo di sedi
          secondarie,   filiali,  stabilimenti,  succursali,  negozi,
          depositi e simili, il luogo o i luoghi in cui sono tenuti e
          conservati  i libri, i registri, le scritture e i documenti
          prescritti dal presente decreto e da altre disposizioni;
                e) per i soggetti che svolgono attivita' di commercio
          elettronico,   l'indirizzo   del   sito   web   ed  i  dati
          identificativi dell'internet service provider;
                f) ogni  altro  elemento  richiesto  dal  modello  ad
          esclusione dei dati che l'Agenzia delle entrate e' in grado
          di acquisire autonomamente.
              3.  In  caso  di variazione di alcuno degli elementi di
          cui   al   comma  2  o  di  cessazione  dell'attivita',  il
          contribuente  deve  entro trenta giorni farne dichiarazione
          ad  uno  degli  uffici  indicati  dal  comma 1, utilizzando
          modelli  conformi  a quelli approvati con provvedimento del
          direttore  dell'Agenzia  delle  entrate.  Se  la variazione
          comporta  il  trasferimento  del  domicilio fiscale essa ha
          effetto dal sessantesimo giorno successivo alla data in cui
          si   e'   verificata.   In   caso  di  fusione,  scissione,
          conferimenti   di   aziende   o   di  altre  trasformazioni
          sostanziali   che   comportano  l'estinzione  del  soggetto
          d'imposta,  la  dichiarazione  e' presentata unicamente dal
          soggetto risultante dalla trasformazione.
              4.  In caso di cessazione dell'attivita' il termine per
          la  presentazione  della  dichiarazione  di  cui al comma 3
          decorre dalla data di ultimazione delle operazioni relative
          alla  liquidazione  dell'azienda,  per  le  quali rimangono
          ferme  le disposizioni relative al versamento dell'imposta,
          alla    fatturazione,    registrazione,    liquidazione   e
          dichiarazione.   Nell'ultima   dichiarazione  annuale  deve
          tenersi  conto anche dell'imposta dovuta ai sensi del n. 5)
          dell'art.  2, da determinare computando anche le operazioni
          indicate nell'ultimo comma dell'art. 6, per le quali non si
          e' ancora verificata l'esigibilita' dell'imposta.
              5.   I   soggetti   che  intraprendono  l'esercizio  di
          un'impresa,  arte o professione, se ritengono di realizzare
          un   volume   d'affari   che   comporti  l'applicazione  di
          disposizioni   speciali   ad   esso   connesse  concernenti
          l'osservanza  di  adempimenti  o  di  criteri  speciali  di
          determinazione   dell'imposta,   devono   indicarlo   nella
          dichiarazione di inizio attivita' da presentare a norma del
          presente   articolo   e   devono  osservare  la  disciplina
          stabilita in relazione al volume d'affari dichiarato.
              6. Le dichiarazioni previste dal presente articolo sono
          presentate in via telematica secondo le disposizioni di cui
          ai  commi  10  e  seguenti  ovvero,  in  duplice esemplare,
          direttamente  ad  uno  degli  uffici  di cui al comma 1. Le
          dichiarazioni  medesime  possono,  in  alternativa,  essere
          inoltrate  in  unico  esemplare  a  mezzo  servizio postale
          mediante   raccomandata,   con   l'obbligo   di   garantire
          l'identita'  del  soggetto dichiarante mediante allegazione
          di  idonea  documentazione;  in  tal  caso  si  considerano
          presentate nel giorno in cui risultano spedite.
              7.   L'ufficio   rilascia   o   invia  al  contribuente
          certificato   di   attribuzione   della   partita   IVA   o
          dell'avvenuta  variazione o cessazione dell'attivita' e nel
          caso  di  presentazione  diretta  consegna  la  copia della
          dichiarazione al contribuente debitamente timbrata.
              8.  I soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle
          imprese  ovvero  alla  denuncia al repertorio delle notizie
          economiche     e    amministrative    (REA)    ai    sensi,
          rispettivamente,  degli  articoli 7  e  9  del  decreto del
          Presidente   della  Repubblica  7 dicembre  1995,  n.  581,
          concernente il regolamento di attuazione dell'art. 8, della
          legge  29 dicembre  1993, n. 580, in materia di istituzione
          del  registro delle imprese, possono assolvere gli obblighi
          di  presentazione  delle  dichiarazioni  di cui al presente
          articolo  presentando  le  dichiarazioni stesse all'ufficio
          del  registro  delle  imprese, il quale trasmette i dati in
          via   telematica   all'Agenzia  delle  entrate  e  rilascia
          apposita  certificazione dell'avvenuta operazione. Nel caso
          di  inizio  dell'attivita'  l'ufficio  del  registro  delle
          imprese  comunica  al contribuente il numero di partita IVA
          attribuito in via telematica dall'Agenzia delle entrate.
              9.  Con  provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
          entrate  puo'  essere  stabilita  la data a decorrere dalla
          quale  le  dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione
          attivita'  sono  presentate  esclusivamente all'ufficio del
          registro  delle imprese ovvero in via telematica secondo le
          disposizioni di cui ai commi successivi.
              10.  Le  dichiarazioni  previste  dal presente articolo
          possono  essere  presentate  in via telematica direttamente
          dai  contribuenti  o  tramite i soggetti di cui all'art. 3,
          commi   2-bis   e  3,  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  n.  322  del  1998;  in tal caso si considerano
          presentate  nel  giorno  in  cui sono trasmesse all'Agenzia
          delle  entrate  in  via  telematica  e  il  procedimento di
          trasmissione  si  considera  concluso  nel giorno in cui e'
          completata   la   ricezione  da  parte  dell'Agenzia  delle
          entrate.  La  prova della presentazione delle dichiarazioni
          e'  data  dalla  comunicazione  dell'Agenzia  delle entrate
          attestante   l'avvenuto   ricevimento  delle  dichiarazioni
          stesse.
              11.  I  soggetti  incaricati  di  cui all'art. 3, commi
          2-bis  e  3, del decreto del Presidente della Repubblica n.
          322 del 1998, restituiscono al contribuente una copia della
          dichiarazione  attestante la data di consegna con l'impegno
          alla   trasmissione  in  via  telematica  e  rilasciano  la
          certificazione   restituita   dall'Agenzia   delle  entrate
          attestante  l'avvenuta  operazione e contenente, in caso di
          inizio  attivita',  il  numero di partita IVA attribuito al
          contribuente.
              12. In caso di presentazione delle dichiarazioni in via
          telematica  si  applicano  ai  fini della sottoscrizione le
          disposizioni  di  cui  all'art. 1, comma 6, del decreto del
          Presidente della Repubblica n. 322 del 1998.
              13.  I  soggetti  di  cui  al  comma  3 dell'art. 3 del
          decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 322 del 1998,
          incaricati   della   predisposizione   delle  dichiarazioni
          previste   dal   presente  articolo,  sono  obbligati  alla
          trasmissione in via telematica delle stesse.
              14.  Ai fini della conservazione delle dichiarazioni si
          applicano  le  disposizioni  previste  per la conservazione
          delle  dichiarazioni  annuali  dal  decreto  del Presidente
          della Repubblica n. 322 del 1998.
              15.  Le  modalita'  tecniche  di  trasmissione  in  via
          telematica   delle   dichiarazioni  previste  dal  presente
          articolo   ed  i  tempi  di  attivazione  del  servizio  di
          trasmissione  telematica  sono  stabiliti con provvedimento
          del  direttore  dell'Agenzia  delle  entrate  da pubblicare
          nella Gazzetta Ufficiale.».
          Note all'art. 191 del TUIR:
              - Il   decreto   del  Presidente  della  Repubblica  n.
          601/1973, recante disciplina delle agevolazioni tributarie,
          e'  stato  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 16 ottobre
          1973, n. 268, S.O. n. 2.