Art. 3.
                             Abrogazioni

  1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica  22 dicembre  1986,  n.  917, nel testo
vigente  antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente
decreto,  sono abrogati la lettera m) del comma 1 dell'articolo 16 ed
il comma 3 dell'articolo 131.
  2.  Sono  abrogati  gli  articoli  da 1 a 6 del decreto legislativo
8 ottobre  1997, n. 358, con riguardo alle cessioni e ai conferimenti
effettuati   nonche'   alle   operazioni   di   fusione  e  scissione
perfezionate dopo il 31 dicembre 2003.
  3.  E'  abrogato  il  decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466,
recante  riordino  delle  imposte  personali  sul reddito, al fine di
favorire  la capitalizzazione delle imprese, a norma dell'articolo 3,
comma 162,  lettere  a),  b),  c),  d) ed f), della legge 23 dicembre
1996, n. 662.
  4.  Per  i  proventi  derivanti  da  depositi  di denaro, di valori
mobiliari  e di altri titoli corrisposti a favore di soci qualificati
e   di   loro  parti  correlate,  maturati  nei  periodi  di  imposta
dell'impresa finanziata che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2004,
le  disposizioni  contenute nei commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 7 del
decreto-legge  20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni,
dalla  legge 23 dicembre 1996, n. 662 si applicano limitatamente alla
quota  di detti proventi corrispondente al rapporto tra finanziamenti
erogati o garantiti non eccedenti la soglia prevista nell'articolo 98
e  l'intero  importo  dei  finanziamenti  erogati  o  garantiti.  Per
l'eventuale  prelievo  del  20  per  cento  effettuato  dal sostituto
d'imposta  che  eccede  l'importo  che deriva dall'applicazione delle
disposizioni  del  periodo precedente spetta, a decorrere dal periodo
d'imposta   successivo,   un   credito   d'imposta   utilizzabile  in
compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
 
          Note all'art. 3:
              - Per  il  decreto  del  Presidente della Repubblica n.
          917/1986, vedi note alle premesse.
              - Si  trascrive  il  testo  degli articoli da 1 a 6 del
          decreto legislativo n. 358/1997, concernente riordino delle
          imposte sui redditi applicabili alle operazioni di cessione
          e  conferimento di aziende, fusione, scissione e permuta di
          partecipazioni:
              «Art.  1  (Imposta  sostitutiva  sulle  plusvalenze  da
          cessione  di  azienda o di partecipazioni di controllo o di
          collegamento).  -  1. Le plusvalenze realizzate mediante la
          cessione  di aziende possedute per un periodo non inferiore
          a  tre  anni  e  determinate  secondo  i  criteri  previsti
          dall'art.  54  del  testo  unico delle imposte sui redditi,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          22 dicembre  1986,  n.  917, possono essere assoggettate ad
          un'imposta  sostitutiva  delle  imposte  sui  redditi,  con
          l'aliquota  del  19 per cento. La presente disposizione non
          si  applica  alle  plusvalenze realizzate nei casi previsti
          dall'art.   125   del   medesimo   testo   unico,   recante
          disposizioni  in  materia  di  tassazione dei redditi delle
          imprese fallite o in liquidazione coatta.
              2.    L'opzione    per    l'applicazione   dell'imposta
          sostitutiva  va  esercitata nella dichiarazione dei redditi
          del  periodo  di  imposta  nel  quale  le  plusvalenze sono
          realizzate; se in un periodo d'imposta sono poste in essere
          piu'   operazioni,   l'opzione  puo'  riguardare  anche  le
          plusvalenze derivanti da singole operazioni.
              3.  Le  disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche
          alle   plusvalenze   realizzate  mediante  la  cessione  di
          partecipazioni  di  controllo  o  di collegamento, ai sensi
          dell'art.  2359  del codice civile, contenente disposizioni
          in   materia  di  societa'  controllate  e  collegate,  che
          risultano   iscritte   come   tali  nelle  immobilizzazioni
          finanziarie degli ultimi tre bilanci. Per le sollecitazioni
          all'investimento,  effettuate  ai  sensi  della  parte  IV,
          titolo  II,  capo  I,  del  decreto legislativo 24 febbraio
          1998,  n.  58,  con  cui  vengono  cedute partecipazioni di
          collegamento  ai  sensi  dell'art.  2359 del codice civile,
          ovvero  partecipazioni  che  comportano  per l'offerente la
          perdita  del  controllo  ai sensi del medesimo articolo, le
          disposizioni   di   cui   ai  commi  1  e  2  si  applicano
          indipendentemente  dall'acquisizione del collegamento o del
          controllo  da  parte  degli aderenti all'offerta. L'imposta
          sostitutiva  e'  applicata  con l'aliquota del 19 per cento
          sulle  plusvalenze  determinate secondo le disposizioni del
          testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n. 917.
              4.  Qualora  le plusvalenze di cui ai commi 1 e 3 siano
          realizzate dalle societa' di cui all'art. 5 del testo unico
          delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  22 dicembre  1986,  n.  917,
          l'imposta  sostitutiva e' dovuta dalle societa' stesse, che
          esercitano   l'opzione   nella  dichiarazione  dei  redditi
          indicata  nel  comma  2 e provvedono alla liquidazione e al
          versamento».
              «Art.   2   (Disciplina  dell'imposta  sostitutiva).  -
          L'imposta  sostitutiva  di  cui  al  presente  decreto deve
          essere  versata  in  un'unica  soluzione,  entro il termine
          previsto  per  il  versamento  a  saldo  delle  imposte sui
          redditi  relative  al periodo di imposta nel quale e' stata
          realizzata  la  plusvalenza  ovvero  hanno avuto effetto le
          operazioni di fusione e scissione. Gli importi da versare a
          titolo di imposta sostitutiva possono essere compensati con
          i  crediti  di  imposta  ovvero con le eccedenze di imposta
          risultanti  dalle  dichiarazioni  dei  redditi  relative  a
          periodi  di  imposta  precedenti  o  da quelle entro il cui
          termine   di   presentazione  devono  essere  effettuati  i
          versamenti  dei predetti importi. Il pagamento dell'imposta
          sostitutiva  non  da' diritto al rimborso delle imposte sui
          redditi eventualmente gia' assolte.
              2.  L'imposta  sostitutiva  non  e'  deducibile ai fini
          delle imposte sui redditi.
              3. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione,
          le  sanzioni,  i  rimborsi  ed il contenzioso in materia di
          imposta  sostitutiva  si applicano le disposizioni previste
          per le imposte sui redditi».
              «Art. 3 (Conferimenti di aziende o di partecipazioni di
          controllo    o    di    collegamento).   -   1.   Ai   fini
          dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 54 del
          testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n.  917,  e di quelle di cui all'art. 1, per i conferimenti
          di   aziende   e   di  partecipazioni  di  controllo  o  di
          collegamento  ai  sensi  dell'art.  2359 del codice civile,
          contenente  disposizioni in materia di societa' controllate
          e  collegate,  effettuati  tra soggetti residenti in Italia
          nell'esercizio  di imprese commerciali, si considera valore
          di realizzo quello attribuito alle partecipazioni, ricevute
          in cambio dell'oggetto conferito, nelle scritture contabili
          del   soggetto  conferente  ovvero,  se  superiore,  quello
          attribuito  all'azienda  o  alle  partecipazioni  conferite
          nelle scritture contabili del soggetto conferitario.
              2. Per i conferimenti di aziende situate nel territorio
          dello Stato, le disposizioni del comma 1 si applicano anche
          se  il  conferente  o  il  conferitario  e' un soggetto non
          residente nel territorio stesso.
              3.  Qualora  il  conferimento  abbia ad oggetto l'unica
          azienda dell'imprenditore individuale, la cessione, anche a
          titolo  gratuito,  delle  partecipazioni ricevute a seguito
          del  conferimento,  si  considera effettuata nell'esercizio
          d'impresa,  ed  e' fatta salva l'applicazione dell'art. 16,
          comma  1,  lettera  g),  del  testo unico delle imposte sui
          redditi,   approvato   con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica   22 dicembre   1986,  n.  917,  concernente  la
          tassazione  separata  delle plusvalenze realizzate mediante
          cessione a titolo oneroso di aziende, qualora ne sussistano
          i  presupposti, con riferimento alla data del conferimento;
          la  cessione  delle  partecipazioni, effettuata oltre i tre
          anni  dal  conferimento, e' disciplinata dagli articoli 81,
          comma 1, lettere c) e c-bis), e 82 del predetto testo unico
          assumendo   come   costo  delle  partecipazioni  il  valore
          attribuito alle stesse ai sensi del presente articolo».
              «Art.  4  (Regimi fiscali del soggetto conferente e del
          soggetto  conferitario).  -  1.  I  conferimenti di aziende
          possedute   per  un  periodo  non  inferiore  a  tre  anni,
          effettuati  tra  i soggetti indicati nell'art. 87, comma 1,
          lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          22 dicembre  1986,  n.  917,  non costituiscono realizzo di
          plusvalenze o minusvalenze. Tuttavia il soggetto conferente
          deve  assumere, quale valore delle partecipazioni ricevute,
          l'ultimo   valore   fiscalmente  riconosciuto  dell'azienda
          conferita   e   il  soggetto  conferitario  subentra  nella
          posizione  di  quello  conferente  in  ordine agli elementi
          dell'attivo  e  del  passivo  dell'azienda  stessa, facendo
          risultare  da  apposito  prospetto  di  riconciliazione, da
          allegare  alla dichiarazione dei redditi, i dati esposti in
          bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti.
              2.  In  luogo  dell'applicazione delle disposizioni del
          comma  1, i soggetti ivi indicati possono optare, nell'atto
          di  conferimento, per l'applicazione delle disposizioni del
          testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n.  917, e dell'art. 1 del presente decreto. L'opzione puo'
          essere  esercitata anche per i conferimenti di cui all'art.
          1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 544, recante
          disposizioni  per  l'adeguamento alle direttive comunitarie
          relative   al   regime   fiscale   di  fusioni,  scissioni,
          conferimenti d'attivo e scambi di azioni.
              3. Qualora non sia esercitata l'opzione di cui al comma
          2,  l'aumento di patrimonio netto del soggetto conferitario
          a  seguito  del  conferimento  si considera formato con gli
          utili  di  cui  all'art. 41, comma 1, lettera e), del testo
          unico  delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
          Presidente  della  Repubblica  22 dicembre  1986,  n.  917,
          concernente  la  tassazione  degli  utili  derivanti  dalla
          partecipazione in societa' ed enti soggetti all'imposta sul
          reddito  delle  persone giuridiche, per la parte che eccede
          il valore fiscalmente riconosciuto dell'azienda conferita».
              «Art.  5  (Scambi  di partecipazioni). - 1. La permuta,
          mediante  la  quale uno dei soggetti indicati nell'art. 87,
          comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui
          redditi,   approvato   con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, acquista o integra una
          partecipazione  di controllo ai sensi dell'art. 2359, primo
          comma,  n. 1, del codice civile, contenente disposizioni in
          materia  di  societa'  controllate  e  collegate,  in altro
          soggetto   indicato   nelle   medesime  lettere  a)  e  b),
          attribuendo ai soci di quest'ultimo azioni proprie, non da'
          luogo   a   componenti  positivi  o  negativi  del  reddito
          imponibile  a  condizione che il costo delle azioni o quote
          date in permuta sia attribuito alle azioni o quote ricevute
          in  cambio.  L'eventuale  conguaglio  in  denaro concorre a
          formare il reddito del percipiente.
              2. Le azioni o quote ricevute a seguito di conferimenti
          in  societa',  mediante  i  quali  la societa' conferitaria
          acquisisce  il controllo di una societa' ai sensi dell'art.
          2359,  primo comma, n. 1, del codice civile, sono valutate,
          ai  fini  della  determinazione  del  reddito  dell'impresa
          conferente, in base alla corrispondente quota delle voci di
          patrimonio  netto  formato  dalla societa' conferitaria per
          effetto del conferimento».
              «Art.  6  (Regime dei disavanzi derivanti da operazioni
          di  fusione o scissione di societa). - 1. I maggiori valori
          iscritti  in  bilancio  per  effetto  della imputazione dei
          disavanzi  da  annullamento  o  da  concambio  derivanti da
          operazioni   di   fusione   o   scissione  di  societa'  si
          considerano   fiscalmente   riconosciuti   se  assoggettati
          all'imposta  sostitutiva indicata nell'art. 1. L'incremento
          di  patrimonio netto a fronte del disavanzo da concambio si
          considera  formato  con  utili di cui all'art. 41, comma 1,
          lettera  e),  del  testo  unico  delle imposte sui redditi,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          22 dicembre  1986,  n. 917, concernente gli utili derivanti
          dalla   partecipazione   in   societa'   ed  enti  soggetti
          all'imposta sul reddito delle persone giuridiche.
              2.    I    maggiori   valori   iscritti   per   effetto
          dell'imputazione del disavanzo da annullamento delle azioni
          o   quote   si  intendono  fiscalmente  riconosciuti  senza
          l'applicazione dell'imposta sostitutiva, fino a concorrenza
          dell'importo complessivo netto:
                a) delle   plusvalenze,   diminuite  delle  eventuali
          minusvalenze,    rilevanti    ai   fini   dell'applicazione
          dell'imposta   sostitutiva,   ai   sensi  dell'art.  2  del
          decreto-legge  28 gennaio  1991,  n.  27,  convertito,  con
          modificazioni,   dalla   legge   2 marzo   1991,   n.  102,
          concernente  le  modalita'  di  applicazione  della imposta
          sostitutiva,  nonche'  ai sensi del comma 1 dell'art. 5 del
          decreto  legislativo  21 novembre  1997,  n. 461 o che sono
          state  assoggettate  ad  imposta  sostitutiva  ai sensi del
          presente decreto;
                b) dei  maggiori  e  dei  minori  valori, rispetto ai
          relativi  valori  di acquisizione, derivanti dalla cessione
          delle  azioni  o  quote,  che  hanno  concorso a formare il
          reddito di un'impresa residente;
                c) delle  svalutazioni  nonche'  delle  rivalutazioni
          delle  azioni  o  quote  che  hanno  concorso  a formare il
          reddito  di  un'impresa residente o che per disposizione di
          legge  non  concorrono  a  formarlo,  nemmeno  in  caso  di
          successivo realizzo.
              3.  Ai  fini dell'applicazione del comma 2, la societa'
          incorporante  o  beneficiaria deve documentare i componenti
          positivi e negativi di reddito relativi alle azioni o quote
          annullate,   realizzate   dalla   societa'   stessa  e  dai
          precedenti possessori.
              4.   I   soggetti   che   intendono   avvalersi   delle
          disposizioni   dei   commi   1   e   2   devono   chiederne
          l'applicazione  nella dichiarazione dei redditi relativa al
          periodo  di  imposta  in  cui  ha  effetto  la fusione o la
          scissione.   Restano   ferme,   in   caso   contrario,   le
          disposizioni  in  materia  di  fusioni  e  di  scissioni di
          societa' attualmente vigenti».
              - Il  decreto  legislativo n. 466/1997 recante riordino
          delle  imposte personali sul reddito al fine di favorire la
          capitalizzazione  delle imprese, a norma dell'art. 3, comma
          162,  lettere a), b), c), d) ed f), della legge n. 662/1996
          e'  stato  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 5 gennaio
          1998, n. 3, S.O.
              - Si  trascrive  il  testo dell'art. 7, commi 1, 2, 3 e
          4,del   decreto   legge   n.   323/1996,   convertito,  con
          modificazioni, dalla legge n. 425/1996:
              «Art.  7  (Redditi  di  capitale).  -  1.  Sui proventi
          derivanti  da  depositi di denaro, di valori mobiliari e di
          altri  titoli  diversi dalle azioni e da titoli similari, a
          garanzia  di  finanziamenti  concessi ad imprese residenti,
          effettuati  fuori dall'esercizio di attivita' produttive di
          reddito  d'impresa  da parte di persone fisiche, nonche' da
          parte  di societa' semplici ed equiparate di cui all'art. 5
          del  testo  unico  delle imposte sui redditi, approvato con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n. 917, di enti non commerciali o di soggetti non residenti
          senza  stabile  organizzazione  nel territorio dello Stato,
          indipendentemente  da  ogni altro tipo di prelievo previsto
          per i proventi medesimi, e' dovuta una somma pari al 20 per
          cento  degli  importi  maturati  nel  periodo  d'imposta. I
          soggetti  indicati nel primo comma dell'art. 23 del decreto
          del  Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
          che hanno ricevuto i predetti depositi, provvedono entro il
          giorno  quindici  del  mese  successivo  a  quello in cui i
          proventi sono erogati, al versamento diretto della somma al
          concessionario della riscossione, competente in ragione del
          loro   domicilio   fiscale,   trattenendone  l'importo  sui
          proventi  corrisposti.  In  caso di estinzione del deposito
          prima  della  corresponsione dei proventi, l'avente diritto
          e' tenuto a fornire ai predetti soggetti la provvista nella
          misura  del  20  per  cento  degli  importi  maturati e non
          corrisposti nel periodo di durata del deposito.
              2.  Per  i  depositi  effettuati  presso  soggetti  non
          residenti senza stabile organizzazione nel territorio dello
          Stato, la somma dovuta e' prelevata, da parte della banca o
          di  altro  intermediario finanziario, a carico dei relativi
          proventi  all'atto della corresponsione dei medesimi ovvero
          ricevendone  provvista dall'avente diritto. Il prelievo non
          deve  essere  eseguito qualora il depositario non residente
          certifichi   con   atto  redatto  in  forma  autentica,  su
          richiesta   del   depositante,   che  il  deposito  non  e'
          finalizzato,    direttamente    o    indirettamente,   alla
          concessione  di  finanziamenti  ad  imprese  residenti.  La
          certificazione  non  puo'  essere  rilasciata  da  soggetti
          residenti  in  Paesi con i quali la Repubblica italiana non
          ha  stipulato convenzioni contro le doppie imposizioni e ai
          fini   sanzionatori   e'   equiparata   alla  dichiarazione
          sostitutiva  di  atto notorio. I proventi non percepiti per
          il  tramite  di  banche  o di altri intermediari finanziari
          devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi e su
          di  essi  e' dovuta la somma determinata ai sensi del comma
          1.
              3.  Ai  fini  dell'applicazione  dei  commi  1  e  2 si
          considerano  finanziamenti  anche  le  garanzie  prestate a
          terzi  da parte del depositario ovvero da parte di imprese,
          anche  non residenti, controllanti, controllate o collegate
          allo  stesso;  ai  predetti  fini si considerano effettuati
          presso  il depositario residente nel territorio dello Stato
          i depositi in garanzia costituiti presso proprie succursali
          all'estero    o    imprese   non   residenti   controllate,
          controllanti o collegate.
              4. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il
          contenzioso  si  applicano  le  disposizioni  in materia di
          imposte sui redditi. Con decreto del Ministro delle finanze
          sono   stabilite   le   modalita'   di   versamento   e  di
          dichiarazione delle somme di cui ai commi da 1 a 2».
              - Il  decreto  legislativo n. 241/1997 recante norme di
          semplificazione  degli adempimenti dei contribuenti in sede
          di  dichiarazione  dei  redditi  e  dell'imposta sul valore
          aggiunto,   nonche'   di  modernizzazione  del  sistema  di
          gestione  delle  dichiarazioni,  e'  stato pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 28 luglio 1997, n. 174.