Art. 4.
            Disposizioni transitorie ed entrata in vigore

  1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il 1° gennaio 2004. Le
disposizioni  di cui agli articoli 1 e 2, commi 3 e 4, e 3, commi 1 e
3,  hanno  effetto  per  i  periodi  di  imposta  che  hanno inizio a
decorrere da tale data; tuttavia:
    a) resta   ferma  l'applicazione  dell'articolo 6,  comma 2,  del
decreto  legislativo  8 ottobre  1997,  n.  358,  relativamente  alle
operazioni  di  fusione  e scissione deliberate dalle assemblee delle
societa' partecipanti fino al 30 aprile 2004;
    b) per  il  primo  periodo  di imposta che inizia a decorrere dal
1° gennaio  2004,  ai  fini  dell'applicazione  della  disciplina  di
contrasto  della  sottocapitalizzazione  di  cui  all'articolo 98 del
citato  testo  unico delle imposte sui redditi, cosi' come modificato
dal  presente  decreto legislativo, il rapporto di cui al comma 1 del
medesimo articolo e' fissato nella misura di cinque a uno;
    c) non   rientrano   nell'esenzione  di  cui  all'articolo 87  ed
all'articolo 58  del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
cosi'   come   modificato   dal   presente  decreto  legislativo,  le
plusvalenze  relative alle azioni o quote realizzate entro il secondo
periodo  d'imposta  successivo  a quello in corso al 31 dicembre 2003
fino  a  concorrenza  delle svalutazioni dedotte nello stesso periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2003 e nel precedente;
    d) corrispondentemente  le  svalutazioni  delle  stesse  azioni o
quote  di cui al periodo precedente, riprese a tassazione nel periodo
d'imposta  in  corso  al  31 dicembre  2003  e  nel  precedente  sono
deducibili   se   realizzate   entro  il  secondo  periodo  d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2003;
    e) le  norme  di  cui  al  capo VI del titolo II del citato testo
unico  delle  imposte sui redditi, cosi' come modificato dal presente
decreto  legislativo, si applicano ai periodi di imposta che iniziano
successivamente   all'ottenimento   dell'autorizzazione   dell'Unione
europea al regime di determinazione dell'imponibile ivi previsto;
    f) l'eventuale    eccedenza    delle    minusvalenze    di    cui
all'articolo 68,  comma 3,  del  citato testo unico delle imposte sui
redditi,  cosi'  come  modificato  dal  presente decreto legislativo,
ancora  non  utilizzate  alla  fine del periodo d'imposta in corso al
2003  puo' essere portata in deduzione delle future plusvalenze nella
stessa percentuale di cui al medesimo comma;
    g) per le partecipazioni, gli strumenti finanziari ed i contratti
di  cui  all'articolo 87,  commi 1 e 3, del testo unico delle imposte
sui  redditi, cosi' come modificato dal presente decreto legislativo,
gia' posseduti o in essere all'inizio del primo periodo d'imposta cui
si applicano le disposizioni del citato testo unico delle imposte sui
redditi,  cosi'  come modificato dal presente decreto legislativo, il
requisito  di  cui  allo  stesso  articolo 87,  comma 1,  lettera b),
sussiste se le partecipazioni, gli strumenti finanziari e gli apporti
dei   contratti   risultano   classificati   nella   categoria  delle
immobilizzazioni finanziarie nel bilancio relativo al secondo periodo
d'imposta  precedente a quello cui si applicano per la prima volta le
disposizioni del citato testo unico; per quelli acquisiti nel periodo
d'imposta  anteriore a quello di entrata in vigore delle disposizioni
del  testo  unico,  come modificate dal presente decreto, il medesimo
requisito  sussiste  se  ne  e'  effettuata  la classificazione nella
medesima   categoria   nel  bilancio  relativo  al  predetto  periodo
d'imposta;
    h) le  disposizioni  dell'articolo 109, comma 4, del citato testo
unico  delle  imposte sui redditi, cosi' come modificato dal presente
decreto legislativo, si applicano anche agli ammortamenti, alle altre
rettifiche di valore e agli accantonamenti operati:
      1)  in  esercizi  precedenti  a quello di entrata in vigore del
decreto  legislativo  17 gennaio 2003, n. 6 per effetto dell'abrogato
articolo  2426,  secondo  comma,  del  codice civile ed eliminati dal
bilancio in applicazione delle disposizioni di tale decreto;
      2)  nell'esercizio  in  corso  al  31 dicembre 2003 che termina
successivamente alla medesima data;
    i) in  deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge
27  luglio  2000,  n.  212, l'articolo 109, comma 7, del citato testo
unico  delle  imposte sui redditi, cosi' come modificato dal presente
decreto  legislativo, si applica a decorrere dal periodo d'imposta in
corso  all'8 agosto  2002.  Dalla  predetta  data e fino alla data di
entrata   in   vigore   del  presente  decreto  sono  fatti  salvi  i
comportamenti  tenuti  sulla  base delle disposizioni del testo unico
delle  imposte  sui  redditi,  di cui al decreto del Presidente della
Repubblica  22 dicembre  1986,  n.  917,  vigenti  fino  alla data di
entrata in vigore del presente decreto;
    l) per  il  periodo  d'imposta  in  corso alla data di entrata in
vigore  delle disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi,
come  modificate  dal  presente  decreto,  l'acconto dell'imposta sul
reddito  delle  societa'  dovuto  dall'ente  o  societa' controllante
secondo  le disposizioni di cui alle sezioni II e III del capo II del
titolo  II,  del  citato testo unico delle imposte sui redditi, cosi'
come  modificato  dal  presente  decreto  legislativo,  e' effettuato
assumendo  come  imposta del periodo precedente quella indicata nella
dichiarazione  dei  redditi  presentata  per  il periodo stesso dalle
societa' singolarmente considerate;
    m) le  opzioni  di  cui  agli articoli 117 e 130 del citato testo
unico  delle  imposte sui redditi, cosi' come modificato dal presente
decreto  legislativo,  possono  essere  revocate  con  effetto  dagli
esercizi  relativamente  ai  quali le norme per la determinazione del
reddito  d'impresa sono adeguate ai principi contabili internazionali
di cui al Regolamento (CE), n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 luglio 2002;
    n) per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2005, ai soli
fini  dell'imposta sul reddito delle societa', la misura dell'acconto
e' aumentata dal 99 al 102,5 per cento;
    o) il  limitato  concorso  alla formazione del reddito imponibile
dell'associato    delle    remunerazioni   dei   contratti   di   cui
all'articolo 109,  comma 9,  lettera b), del citato testo unico delle
imposte  sui  redditi,  cosi'  come  modificato  dal presente decreto
legislativo,    e    l'applicabilita'    delle    ritenute   previste
dall'articolo 27   del   decreto   del  Presidente  della  Repubblica
29 settembre  1973, n. 600, non si applica alle remunerazioni dedotte
nella  determinazione  del reddito imponibile dell'associante in base
alle  norme  del  citato  testo unico delle imposte sui redditi prima
delle  modifiche  recate  dal presente decreto per le quali rimane il
previgente regime fiscale;
    p) per  le  svalutazioni  delle  azioni  o  quote operate fino al
periodo   di  imposta  antecedente  a  quello  cui  si  applicano  le
disposizioni   dell'articolo 1   continuano   ad   applicarsi   anche
successivamente   i   criteri   di   deduzione  pro  quota  stabiliti
dall'articolo 1,  comma 1, lettera b), del decreto-legge 24 settembre
2002,  n.  209,  convertito  dalla legge 22 novembre 2002, n. 265; ai
fini   dell'applicazione   delle  lettere  c)  e  d),  le  stesse  si
considerano  integralmente dedotte nel periodo di imposta in corso al
31 dicembre 2003;
    q) fino  a quando, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a),
della  legge  7 aprile  2003, n. 80, non verra' attuata l'inclusione,
tra  i  soggetti  passivi  dell'imposta  sul  reddito, degli enti non
commerciali  di  cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del citato
testo  unico  delle  imposte  sui  redditi, cosi' come modificato dal
presente    decreto   legislativo,   gli   utili   percepiti,   anche
nell'esercizio  di  impresa,  dagli  enti  stessi non concorrono alla
formazione  del  reddito  imponibile, in quanto esclusi, nella misura
del  95 per cento del loro ammontare; sull'ammontare imponibile degli
utili, in qualunque forma corrisposti nel primo periodo d'imposta che
inizia  a  decorrere  dal  1° gennaio  2004,  le  societa' e gli enti
indicati  nel  comma  1  dell'articolo  23 del decreto del Presidente
della  Repubblica  29 settembre  1973, n. 600 operano, con obbligo di
rivalsa, una ritenuta del 12,50 per cento a titolo di acconto.
  2.  Con la legge finanziaria si provvede al rimborso integrale agli
enti   locali   delle   minori   entrate  derivanti  dall'abrogazione
dell'articolo  14,  comma 1-bis,  del  testo  unico delle imposte sui
redditi.
 
          Note all'art. 4:
              - Si   trascrive  il  testo  dell'art.  6  del  decreto
          legislativo n. 358/1997 (Riordino delle imposte sui redditi
          applicabili  alle  operazioni di cessione e conferimento di
          aziende, fusione, scissione e permuta di partecipazioni):
              «Art.  6  (Regime dei disavanzi derivanti da operazioni
          di  fusione o scissione di societa). - 1. I maggiori valori
          iscritti  in  bilancio  per  effetto  della imputazione dei
          disavanzi  da  annullamento  o  da  concambio  derivanti da
          operazioni   di   fusione   o   scissione  di  societa'  si
          considerano   fiscalmente   riconosciuti   se  assoggettati
          all'imposta  sostitutiva indicata nell'art. 1. L'incremento
          di  patrimonio netto a fronte del disavanzo da concambio si
          considera  formato  con  utili di cui all'art. 41, comma 1,
          lettera  e),  del  testo  unico  delle imposte sui redditi,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          22 dicembre  1986,  n. 917, concernente gli utili derivanti
          dalla   partecipazione   in   societa'   ed  enti  soggetti
          all'imposta sul reddito delle persone giuridiche.
              2.    I    maggiori   valori   iscritti   per   effetto
          dell'imputazione del disavanzo da annullamento delle azioni
          o   quote   si  intendono  fiscalmente  riconosciuti  senza
          l'applicazione dell'imposta sostitutiva, fino a concorrenza
          dell'importo complessivo netto:
                a) delle   plusvalenze,   diminuite  delle  eventuali
          minusvalenze,    rilevanti    ai   fini   dell'applicazione
          dell'imposta   sostitutiva,   ai   sensi  dell'art.  2  del
          decreto-legge  28 gennaio  1991,  n.  27,  convertito,  con
          modificazioni,   dalla   legge   2 marzo   1991,   n.  102,
          concernente  le  modalita'  di  applicazione  della imposta
          sostitutiva,  nonche'  ai sensi del comma 1 dell'art. 5 del
          decreto  legislativo  21 novembre  1997,  n. 461 o che sono
          state  assoggettate  ad  imposta  sostitutiva  ai sensi del
          presente decreto;
                b) dei  maggiori  e  dei  minori  valori, rispetto ai
          relativi  valori  di acquisizione, derivanti dalla cessione
          delle  azioni  o  quote,  che  hanno  concorso a formare il
          reddito di un'impresa residente;
                c) delle  svalutazioni  nonche'  delle  rivalutazioni
          delle  azioni  o  quote  che  hanno  concorso  a formare il
          reddito  di  un'impresa residente o che per disposizione di
          legge  non  concorrono  a  formarlo,  nemmeno  in  caso  di
          successivo realizzo.
              3.  Ai  fini dell'applicazione del comma 2, la societa'
          incorporante  o  beneficiaria deve documentare i componenti
          positivi e negativi di reddito relativi alle azioni o quote
          annullate,   realizzate   dalla   societa'   stessa  e  dai
          precedenti possessori.
              4.   I   soggetti   che   intendono   avvalersi   delle
          disposizioni   dei   commi   1   e   2   devono   chiederne
          l'applicazione  nella dichiarazione dei redditi relativa al
          periodo  di  imposta  in  cui  ha  effetto  la fusione o la
          scissione.   Restano   ferme,   in   caso   contrario,   le
          disposizioni  in  materia  di  fusioni  e  di  scissioni di
          societa' attualmente vigenti».
              - Il  decreto  legislativo  n.  6/2003 recante «Riforma
          organica  della  disciplina  delle  societa'  di capitali e
          societa'  cooperative»  e'  stato pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 22 gennaio 2003, n. 17, S.O.
              - Per  l'art.  2426  del  codice  civile,  vedi la nota
          all'art. 101 del TUIR.
              - Si  trascrive  il  testo  dell'art.  3 della legge n.
          212/2000  (Disposizioni  in  materia di statuto dei diritti
          del contribuente).
              «Art. 3 (Efficacia temporale delle norme tributarie). -
          1.   Salvo   quanto  previsto  dall'art.  1,  comma  2,  le
          disposizioni  tributarie  non  hanno  effetto  retroattivo.
          Relativamente  ai tributi periodici le modifiche introdotte
          si   applicano   solo   a  partire  dal  periodo  d'imposta
          successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore
          delle disposizioni che le prevedono.
              2. In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono
          prevedere  adempimenti  a  carico  dei  contribuenti la cui
          scadenza  sia  fissata anteriormente al sessantesimo giorno
          dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei
          provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.
              3.  I  termini  di  prescrizione e di decadenza per gli
          accertamenti di imposta non possono essere prorogati».
              - Il   Reg.  (CE)  n.  1606/2002  del  19 luglio  2002,
          (regolamento   del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,
          relativo    all'applicazione    di    principi    contabili
          internazionali),  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
          Comunita'  europea  11 settembre 2002, n. L 243, e' entrato
          in vigore il 14 settembre 2002.
              - Si  trascrive  il  testo dell'art. 27 del decreto del
          Presidente della Repubblica n. 600/1973:
              «Art.  27  (Ritenuta sui dividendi). - 1. Le societa' e
          gli  enti  indicati  nelle  lettere  a)  e  b)  del comma 1
          dell'art.  87  del  testo  unico  delle imposte sui redditi
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          22 dicembre  1986,  n. 917, operano con obbligo di rivalsa,
          una  ritenuta  del 12,50 per cento a titolo d'imposta sugli
          utili  in  qualunque  forma  corrisposti  a persone fisiche
          residenti  in relazione a partecipazioni non qualificate ai
          sensi  della  lettera  c-bis)  del comma 1 dell'art. 81 del
          citato   testo   unico   n.  917  del  1986,  non  relative
          all'impresa ai sensi dell'art. 77 del medesimo testo unico.
              2.  In  caso di distribuzione di utili in natura, anche
          in  sede  di  liquidazione della societa', i singoli soci o
          partecipanti,  per  conseguirne il pagamento, sono tenuti a
          versare  alle societa' ed altri enti di cui alle lettere a)
          e b) del comma 1 dell'art. 87 del testo unico delle imposte
          sui  redditi,  approvato  con  decreto del Presidente della
          Repubblica    22 dicembre    1986,    n.   917,   l'importo
          corrispondente all'ammontare della ritenuta di cui al comma
          1,  determinato  in relazione al valore normale dei beni ad
          essi  attribuiti,  quale  risulta dalla valutazione operata
          dalla societa' emittente.
              3.  La  ritenuta  e'  operata  a titolo d'imposta e con
          l'aliquota  del  27 per  cento  sugli  utili  corrisposti a
          soggetti  non  residenti  nel  territorio  dello  Stato  in
          relazione   alle  partecipazioni  non  relative  a  stabili
          organizzazioni nel territorio dello Stato. L'aliquota della
          ritenuta e' ridotta al 12,50 per cento per gli utili pagati
          ad  azionisti  di  risparmio.  I  soggetti  non  residenti,
          diversi  dagli  azionisti  di  risparmio,  hanno diritto al
          rimborso,   fino  a  concorrenza  dei  quattro  noni  della
          ritenuta,   dell'imposta  che  dimostrino  di  aver  pagato
          all'estero  in  via  definitiva sugli stessi utili mediante
          certificazione  del  competente ufficio fiscale dello Stato
          estero.
              4.  Sugli  utili  corrisposti  dalle  societa'  ed enti
          indicati  nella  lettera  d)  del  comma 1 dell'art. 87 del
          testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n.   917,  a  persone  fisiche  residenti  in  relazione  a
          partecipazioni  non relative all'impresa ai sensi dell'art.
          77  dello  stesso  testo  unico n. 917 del 1986, nonche' ai
          fondi  indicati  nel  comma 1, e' operata una ritenuta, con
          obbligo di rivalsa, del 12,50 per cento dai soggetti di cui
          al  primo  comma  dell'art. 23, che intervengono nella loro
          riscossione. La ritenuta si applica a titolo d'acconto, nei
          confronti  delle  persone fisiche, e a titolo d'imposta nei
          confronti dei fondi.
              5.  La  ritenuta  di  cui  al  comma  1  e' operata nei
          confronti  delle  persone  fisiche residenti che possiedono
          partecipazioni  rappresentate  da  azioni  nominative  o da
          quote ovvero siano socie di banche popolari cooperative nel
          caso  in  cui  attestino  di  avere i requisiti di cui allo
          stesso  comma  .  La  ritenuta  non  e'  operata  qualora i
          soggetti di cui al periodo precedente ne facciano richiesta
          all'atto  della riscossione degli utili. Le ritenute di cui
          ai commi 1 e 4 sono operate con l'aliquota del 27 per cento
          ed  a  titolo  d'imposta  nei confronti dei soggetti esenti
          dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche.
              6.  Per  gli  utili corrisposti a soggetti residenti ed
          assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta o all'imposta
          sostitutiva  sul  risultato  maturato  di  gestione  non si
          applicano  le  disposizioni degli articoli 5, 7, 8, 9 e 11,
          terzo comma, della legge 29 dicembre 1962, n. 1745».
              - Si  trascrive  il  testo  dell'art.  1,  comma 1, del
          decreto  legge n. 209/2002 (Disposizioni urgenti in materia
          di  razionalizzazione  della  base imponibile, di contrasto
          all'elusione   fiscale,   di  crediti  di  imposta  per  le
          assunzioni,   di   detassazione   per  l'autotrasporto,  di
          adempimenti  per  i  concessionari  della  riscossione e di
          imposta  di  bollo), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          225  del  2002 e convertito, con modificazioni, dalla legge
          22 novembre 2002, n. 265:
              «Art.   1   (Disposizioni   in  materia  di  fiscalita'
          d'impresa).  -  1. A decorrere dal periodo d'imposta avente
          inizio   successivamente   al  31 dicembre  2001  e  chiuso
          successivamente   al   31 agosto   2002,   in  deroga  alle
          disposizioni di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212:
                a) ai  fini  della  determinazione  del valore minimo
          delle  partecipazioni,  che  costituiscono immobilizzazioni
          finanziarie,   in   societa'   non   negoziate  in  mercati
          regolamentati di cui agli articoli 61, comma 3, e 66, comma
          1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n.  917,  non si tiene conto delle diminuzioni patrimoniali
          derivanti  dalla  distribuzione  di  riserve  di utili e le
          perdite  prodotte  dalle  societa'  partecipate,  a partire
          dall'esercizio  da  cui  si  applicano  le disposizioni del
          presente comma, sono rideterminate, senza tenere conto:
                  1)  delle  quote  di  ammortamento  dell'avviamento
          indeducibile ai fini fiscali;
                  2)   degli   accantonamenti   diversi   da   quelli
          fiscalmente de-ducibili;
                a-bis)   per   le   partecipazioni  in  societa'  non
          residenti     la    deducibilita'    fiscale,    ai    fini
          dell'applicazione  delle disposizioni di cui ai numeri 1) e
          2)  della  lettera  a),  e'  determinata  in  base a quanto
          stabilito  dall'art. 127-bis, comma 6, secondo periodo, del
          citato  testo  unico di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica n. 917 del 1986;
                b) ai   soli   fini   fiscali,  le  minusvalenze  non
          realizzate  relative  a  partecipazioni  che  costituiscono
          immobilizzazioni   finanziarie  sono  deducibili  in  quote
          costanti  nell'esercizio  in  cui sono state iscritte e nei
          quattro successivi;
                c) ai  fini dell'applicazione del decreto legislativo
          18 dicembre    1997,   n.   466,   non   si   tiene   conto
          dell'incremento  percentuale previsto dalla disposizione di
          cui  all'art.  1,  comma  1,  dello  stesso  decreto  e  la
          remunerazione  ordinaria  della  variazione  in aumento del
          capitale  investito  di  cui  alla medesima disposizione e'
          pari al saggio degli interessi legali».
              - Per  l'art. 3 della legge n. 80/2003, vedi nelle note
          alle premesse.