IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante l'approvazione del testo unico delle imposte sui redditi; Visto l'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, che prevede, da parte degli uffici del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, l'elaborazione di appositi studi di settore in relazione ai vari settori economici e la loro approvazione con decreto del Ministro delle finanze; Visto l'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, che individua le modalita' di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento, nonche' le cause di esclusione degli stessi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, recante disposizioni concernenti i tempi e le modalita' di applicazione degli studi di settore; Considerato che a seguito delle analisi e delle valutazioni effettuate, allo stato, sulla base dei dati in possesso dell'amministrazione finanziaria sono emerse cause di non applicabilita' degli studi di settore; Visto il decreto del Ministro delle finanze 10 novembre 1998, che ha istituito la Commissione di esperti prevista dall'art. 10, comma 7, della legge n. 146 del 1998, integrata e modificata dal decreto ministeriale 24 ottobre 2000; Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, che ha trasferito le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze al Ministero dell'economia e delle finanze; Visto l'art. 57 del medesimo decreto legislativo n. 300 del 1999 che ha istituito le agenzie fiscali; Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate 24 dicembre 1999, concernente le modalita' di annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore; Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 14 dicembre 2001, concernente l'approvazione di questionari per gli studi di settore relativi ad attivita' imprenditoriali nel settore delle manifatture, dei servizi, del commercio e ad attivita' professionali; Visto il proprio decreto 25 marzo 2002, concernente i criteri per l'applicazione degli studi di settore ai contribuenti che esercitano due o piu' attivita' d'impresa ovvero una o piu' attivita' in diverse unita' di produzione o di vendita; Visto il proprio decreto 18 luglio 2003, concernente i criteri per l'applicazione degli studi di settore ai contribuenti che esercitano due o piu' attivita' d'impresa ovvero una o piu' attivita' in diverse unita' di produzione o di vendita; Acquisito il parere della predetta Commissione di esperti in data 6 novembre 2003; Decreta: Art. 1. Approvazione degli studi di settore 1. Sono approvati, in base all'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, gli studi di settore relativi alle seguenti attivita' economiche nel settore delle manifatture: a) studio di settore SD39U - Fabbricazione di coloranti e pigmenti, codice attivita' 24.12.0; Fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e mastici, codice attivita' 24.30.0; b) studio di settore SD40U - Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici, codice attivita' 31.10.1; Lavori di impianto tecnico di motori, generatori e trasformatori elettrici, codice attivita' 31.10.2; Fabbricazione di apparecchiature per la distribuzione ed il controllo dell'elettricita', codice attivita' 31.20.1; Installazione di apparecchiature di protezione, di manovra e controllo, codice attivita' 31.20.2; Fabbricazione di fili e cavi isolati, codice attivita' 31.30.0; Fabbricazione di accumulatori, pile e batterie di pile, codice attivita' 31.40.0; Fabbricazione di apparecchi elettrici per motori e veicoli, n.c.a., codice attivita' 31.61.0; Fabbricazione di altri apparecchi elettrici n.c.a. (comprese parti staccate ed accessori), codice attivita' 31.62.1; c) studio di settore SD41U - Fabbricazione di macchine per ufficio (esclusa riparazione), codice attivita' 30.01.0; Fabbricazione di elaboratori, sistemi ed altre apparecchiature per l'informatica (esclusa riparazione), codice attivita' 30.02.0; Lavori di impianto tecnico: montaggio e riparazione di impianti di apparecchiature elettriche ed elettroniche effettuato da parte di ditte non costruttrici (escluse le installazioni elettriche per l'edilizia), codice attivita' 31.62.2, Fabbricazione di tubi e valvole elettronici e di altri componenti elettronici, codice attivita' 32.10.0; Fabbricazione o montaggio di apparecchi trasmittenti radio-televisivi, comprese le telecamere e apparecchi elettroacustici, parti e pezzi staccati, codice attivita' 32.20.1; Fabbricazione di apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazione, compreso il montaggio da parte delle imprese costruttrici, codice attivita' 32.20.2; Riparazione di apparecchi elettrici ed elettronici, impianti radiotelevisivi e di amplificazione sonora, codice attivita' 32.20.3; Fabbricazione di apparecchi riceventi per la radiodiffusione e la televisione, di apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono o dell'immagine e di prodotti connessi, codice attivita' 32.30.0; Fabbricazione di apparecchi elettromedicali (comprese parti staccate ed accessori), codice attivita' 33.10.1; Costruzione di apparecchi di misura elettrici ed elettronici (comprese parti staccate ed accessori), codice attivita' 33.20.1; Costruzione di contatori per gas, acqua ed altri liquidi, di apparecchi di misura, controllo e regolazione (comprese parti staccate ed accessori), codice attivita' 33.20.2; Costruzione di strumenti per navigazione, idrologia, geofisica e meteorologia, codice attivita' 33.20.3; Costruzione di strumenti per il disegno e calcolo; di strumenti di misura dimensionale di precisione; di bilance analitiche di precisione; di apparecchi per laboratorio e di materiale didattico; Costruzione di altri apparecchi e strumenti di precisione (comprese parti staccate ed accessori), codice attivita' 33.20.4; Riparazione di strumenti scientifici e di precisione (esclusi quelli ottici), codice attivita' 33.20.5; Fabbricazione di apparecchiature per il controllo dei processi industriali, codice attivita' 33.30.0; Fabbricazione di orologi, codice attivita' 33.50.0; d) studio di settore SD42U - Fabbricazione di elementi ottici, compresa la fabbricazione di fibre ottiche non individualmente inguainate, codice attivita' 33.40.3; Fabbricazione di lenti e strumenti ottici di precisione, codice attivita' 33.40.4; Fabbricazione di apparecchiature fotografiche e cinematografiche, codice attivita' 33.40.5; Riparazione di strumenti ottici e fotocinematografici, codice attivita' 33.40.6; e) studio di settore SD43U - Fabbricazione di apparecchi medicali per diagnosi; di materiale medico-chirurgico e veterinario; di apparecchi e strumenti per odontoiatria (comprese parti staccate ed accessori), codice attivita' 33.10.2; Fabbricazione di protesi ortopediche, altre protesi ed ausili, codice attivita' 33.10.4; f) studio di settore SD44U - Fabbricazione di parti ed accessori per autoveicoli e per loro motori, codice attivita' 34.30.0; Costruzione di accessori e pezzi staccati per motocicli, ciclomotori e per loro motori, codice attivita' 35.41.2; Costruzione di accessori e pezzi staccati di biciclette, codice attivita' 35.42.2. 2. Gli elementi necessari alla definizione presuntiva dei ricavi e dei corrispettivi relativi agli studi di settore indicati nel comma 1 sono determinati sulla base della nota tecnica e metodologica, delle tabelle dei coefficienti nonche' della lista delle variabili per l'applicazione dello studio, di cui agli allegati: 1, per lo studio di settore SD39U; 2, per lo studio di settore SD40U; 3, per lo studio di settore SD41U; 4, per lo studio di settore SD42U; 5, per lo studio di settore SD43U; 6, per lo studio di settore SD44U. 3. Il programma per l'applicazione dello studio di settore segnala anche, con riferimento ad indici significativi, la coerenza economica rispetto ai valori minimi e massimi assumibili con riferimento a comportamenti normali degli operatori del settore. 4. Gli studi di settore si applicano ai contribuenti che svolgono in maniera prevalente le attivita' indicate nel comma 1, nonche' ai contribuenti che svolgono la predetta attivita' in maniera secondaria per la quale abbiano tenuto contabilita' separata, fermo restando il disposto dell'art. 2. In caso di esercizio di piu' attivita' d'impresa, per le quali non e' stata tenuta la contabilita' separata, per attivita' prevalente si intende quella da cui deriva nel periodo d'imposta la maggiore entita' dei ricavi. 5. Gli studi di settore approvati con il presente decreto sono utilizzabili a partire dagli accertamenti relativi al periodo di imposta 2003.