Art. 6.
                        Annotazione separata
    1.  Nei  confronti  dei  contribuenti  che  esercitano  una delle
attivita'  per  le  quali  lo  studio  di settore e' approvato con il
presente  decreto, le disposizioni contenute nel decreto direttoriale
24  dicembre  1999, concernenti l'annotazione separata dei componenti
rilevanti  ai  fini  dell'applicazione  degli  studi  di  settore, si
applicano   a   decorrere   dal  1°  maggio  2004.  E'  facolta'  del
contribuente indicare a quale attivita' esercitata o a quale punto di
produzione  e  di vendita debbono essere imputati i ricavi conseguiti
nei  mesi  precedenti  nonche' gli altri componenti rilevanti ai fini
dell'applicazione  del  relativo  studio  di  settore.  Qualora  tale
facolta'  non venga esercitata, in sede di dichiarazione dei redditi,
i  ricavi  relativi  all'intero  periodo  d'imposta  vanno  ripartiti
applicando ai ricavi conseguiti fino al 30 aprile 2004 la percentuale
di  ripartizione  determinata  con riferimento ai ricavi conseguiti a
partire dal 1° maggio 2004.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
      Roma, 24 dicembre 2003
                                                Il Ministro: Tremonti