Art. 2. Ripartizione del fondo 1. Il fondo di cui all'art. 1 e' cosi' ripartito: a) una quota, pari al 50 per cento, e' attribuita alle unioni che esercitano in forma associata i servizi di polizia locale, in ragione delle spese correnti certificate, secondo quanto disposto dall'art. 3 del presente provvedimento; b) una quota, pari al 50 per cento, e' attribuita alle unioni che esercitano in forma associata i servizi di polizia locale, in ragione delle spese in conto capitale certificate, secondo quanto disposto dall'art. 4 del presente provvedimento.