Art. 2.
                       Ripartizione del fondo

  1. Il fondo di cui all'art. 1 e' cosi' ripartito:
    a) una quota, pari al 50 per cento, e' attribuita alle unioni che
esercitano in forma associata i servizi di polizia locale, in ragione
delle spese correnti certificate, secondo quanto disposto dall'art. 3
del presente provvedimento;
    b) una quota, pari al 50 per cento, e' attribuita alle unioni che
esercitano in forma associata i servizi di polizia locale, in ragione
delle  spese  in  conto capitale certificate, secondo quanto disposto
dall'art. 4 del presente provvedimento.