Art. 3.
Attribuzione  della  quota  del  fondo  correlata alle spese correnti
                             certificate

  1. La  quota del fondo di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art.
2  e'  attribuita  alle  unioni  di  comuni  che  esercitano in forma
congiunta   i  servizi  di  polizia  locale,  come  risultanti  dalle
certificazioni  in  possesso del Ministero dell'interno, in base alle
spese correnti sostenute per tali servizi. Le singole quote spettanti
sono   determinate   secondo  un  criterio  di  proporzionalita'  tra
l'ammontare  del  fondo  da  ripartire,  l'importo totale certificato
delle  spese  correnti  relative  ai  servizi di polizia locale ed il
relativo importo certificato da ciascun ente.