Art. 3. Attribuzione della quota del fondo correlata alle spese correnti certificate 1. La quota del fondo di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 2 e' attribuita alle unioni di comuni che esercitano in forma congiunta i servizi di polizia locale, come risultanti dalle certificazioni in possesso del Ministero dell'interno, in base alle spese correnti sostenute per tali servizi. Le singole quote spettanti sono determinate secondo un criterio di proporzionalita' tra l'ammontare del fondo da ripartire, l'importo totale certificato delle spese correnti relative ai servizi di polizia locale ed il relativo importo certificato da ciascun ente.