Art. 6.
                         Disposizioni finali

  1. Entro  il 30 settembre 2004 le unioni di comuni beneficiarie dei
contributi  di  cui al presente provvedimento presentano al Ministero
dell'interno,  Dipartimento  affari interni e territoriali, Direzione
centrale  della  finanza  locale,  un'attestazione secondo l'allegato
modello,  contenente  l'elenco  degli  impegni  contabilmente assunti
relativi  ai  contributi assegnati, sottoscritta dal responsabile del
servizio   di   polizia   locale  e  dal  responsabile  del  servizio
finanziario.  La  mancata presentazione dell'attestazione comporta la
revoca dei contributi attribuiti.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 23 dicembre 2003

                                                  Il Ministro: Pisanu