Art. 6. Disposizioni finali 1. Entro il 30 settembre 2004 le unioni di comuni beneficiarie dei contributi di cui al presente provvedimento presentano al Ministero dell'interno, Dipartimento affari interni e territoriali, Direzione centrale della finanza locale, un'attestazione secondo l'allegato modello, contenente l'elenco degli impegni contabilmente assunti relativi ai contributi assegnati, sottoscritta dal responsabile del servizio di polizia locale e dal responsabile del servizio finanziario. La mancata presentazione dell'attestazione comporta la revoca dei contributi attribuiti. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 dicembre 2003 Il Ministro: Pisanu