Art. 2.
  1.  I  mutui di cui all'art. 1 saranno stipulati a tasso fisso come
definito dalla presente ordinanza.
  2.  Nel  caso  di  mutui  concessi dalla Cassa depositi e prestiti,
l'operazione   sara'   regolata   secondo  la  normativa  concernente
l'attivita'  del  predetto  istituto ed il relativo ammortamento puo'
decorrere  dal  1° luglio  2005  e dal 1° gennaio 2006 in relazione a
quelli   attivabili   a   valere  sui  limiti  d'impegno  decorrenti,
rispettivamente, dall'anno 2005 e dall'anno 2006.
  3. Nel caso di ricorso ad istituti finanziatori diversi dalla Cassa
depositi  e prestiti, il tasso di interesse non puo' essere superiore
al  tasso  per  le operazioni di Interest rate swap (Euribor sei mesi
versus  tasso  fisso)  in euro dieci anni, rilevabile alle ore dodici
del  giorno  lavorativo antecedente la stipula del contratto di mutuo
sulla pagina ISDAFIX 2 del circuito Reuters, maggiorato di uno spread
massimo di 0,10 punti percentuali per anno.
  4.  A  valere  sulle  quote  di  limiti di impegno ripartiti tra le
regioni  di  cui  all'allegato  1  della  presente ordinanza potranno
essere   effettuate   piu'  operazioni  di  finanziamento  una  volta
formalizzati  i programmi delle attivita' che si intendono realizzare
attraverso  il  finanziamento  stesso. Nei contratti di finanziamento
sono  indicate  le  finalita' cui sono destinati i finanziamenti e la
data di versamento.
  5.  Entro  trenta  giorni  dalla  stipula  del  mutuo  gli istituti
finanziatori  trasmettono  al  Dipartimento  della  protezione civile
copia  conforme  dei  contratti.  Entro  trenta  giorni dall'avvenuta
erogazione  gli  istituti  finanziatori inviano al Dipartimento della
protezione civile copia conforme della relativa quietanza.
  6. Le rate di ammortamento sono rimborsate mediante il pagamento di
30  rate semestrali posticipate, costanti, comprensive di capitali ed
interessi  calcolati  a  partire  dal  giorno successivo alla data di
erogazione.  A tal fine l'istituto finanziatore trasmette al soggetto
che  ha  assunto  la  relativa obbligazione giuridica la richiesta di
pagamento  delle  rate,  che  dovra'  pervenire almeno quarantacinque
giorni prima della scadenza, specificando le modalita' di accredito.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 19 gennaio 2004
                                            Il Presidente: Berlusconi