Art. 2. 1. I mutui di cui all'art. 1 saranno stipulati a tasso fisso come definito dalla presente ordinanza. 2. Nel caso di mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti, l'operazione sara' regolata secondo la normativa concernente l'attivita' del predetto istituto ed il relativo ammortamento puo' decorrere dal 1° luglio 2005 e dal 1° gennaio 2006 in relazione a quelli attivabili a valere sui limiti d'impegno decorrenti, rispettivamente, dall'anno 2005 e dall'anno 2006. 3. Nel caso di ricorso ad istituti finanziatori diversi dalla Cassa depositi e prestiti, il tasso di interesse non puo' essere superiore al tasso per le operazioni di Interest rate swap (Euribor sei mesi versus tasso fisso) in euro dieci anni, rilevabile alle ore dodici del giorno lavorativo antecedente la stipula del contratto di mutuo sulla pagina ISDAFIX 2 del circuito Reuters, maggiorato di uno spread massimo di 0,10 punti percentuali per anno. 4. A valere sulle quote di limiti di impegno ripartiti tra le regioni di cui all'allegato 1 della presente ordinanza potranno essere effettuate piu' operazioni di finanziamento una volta formalizzati i programmi delle attivita' che si intendono realizzare attraverso il finanziamento stesso. Nei contratti di finanziamento sono indicate le finalita' cui sono destinati i finanziamenti e la data di versamento. 5. Entro trenta giorni dalla stipula del mutuo gli istituti finanziatori trasmettono al Dipartimento della protezione civile copia conforme dei contratti. Entro trenta giorni dall'avvenuta erogazione gli istituti finanziatori inviano al Dipartimento della protezione civile copia conforme della relativa quietanza. 6. Le rate di ammortamento sono rimborsate mediante il pagamento di 30 rate semestrali posticipate, costanti, comprensive di capitali ed interessi calcolati a partire dal giorno successivo alla data di erogazione. A tal fine l'istituto finanziatore trasmette al soggetto che ha assunto la relativa obbligazione giuridica la richiesta di pagamento delle rate, che dovra' pervenire almeno quarantacinque giorni prima della scadenza, specificando le modalita' di accredito. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 gennaio 2004 Il Presidente: Berlusconi