Art. 5.
  L'esecuzione  delle  operazioni  relative al collocamento dei buoni
del  Tesoro  poliennali  di  cui al presente decreto e' affidata alla
Banca d'Italia.
  I  rapporti  tra  il  Ministero  dell'economia e delle finanze e la
Banca  d'Italia,  correlati  all'effettuazione  delle aste tramite la
Rete nazionale interbancaria, sono disciplinati da specifici accordi.
  A  rimborso  delle  spese  sostenute e a compenso del servizio reso
sara'   riconosciuta   alla  Banca  d'Italia,  sull'intero  ammontare
nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dello 0,20%.
  Tale  provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto,
verra'  attribuita,  in tutto o in parte, agli operatori partecipanti
all'asta  in  relazione  agli  impegni  che  assumeranno con la Banca
d'Italia,  ivi  compresi  quelli  di  non  applicare  alcun  onere di
intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.
  L'ammontare  della  provvigione  sara' scritturato dalle Sezioni di
tesoreria  fra  i  «pagamenti da regolare» e fara' carico al capitolo
2247  (unita' previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione
della  spesa  del  Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
finanziario 2004.