Art. 8.
  Successivamente  alla  scadenza  del termine di presentazione delle
offerte  di  cui  al precedente articolo, sono eseguite le operazioni
d'asta  nei  locali della Banca d'Italia in presenza di un dipendente
della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede
all'elencazione  delle  richieste  pervenute,  con  l'indicazione dei
relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.
  Le  operazioni  di  cui  al  comma  precedente  sono effettuate con
l'intervento  di  un  funzionario del Ministero dell'economia e delle
finanze, a cio' delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale
redige  apposito  verbale  da  cui risulti, fra l'altro, il prezzo di
aggiudicazione.  Tale  prezzo  sara'  reso  noto  mediante comunicato
stampa  nel  quale  verra' altresi' data l'informazione relativa alla
quota assegnata in asta agli «specialisti».