Art. 4.
  1.  La  commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte giacenti
in  commercio  dei prodotti fitosanitari contenenti, trifloxystrobin,
mesotrione,  carfentrazone etile, fenamidone ed isoxaflutole revocati
ai  sensi  dell'art.  2,  comma 3, del presente decreto e' consentita
fino al 30 settembre 2004.
  2.  La  commercializzazione  e  l'utilizzazione  delle  scorte  dei
prodotti  revocati,  ai  sensi  dell'art.  2,  comma 4,  del presente
decreto, e' consentita fino al 31 marzo 2006.
  3.  I  titolari  delle  autorizzazioni  dei  prodotti  fitosanitari
contenenti,   trifloxystrobin,   mesotrione,   carfentrazone   etile,
fenamidone  ed  isoxaflutole  sono tenuti ad adottare ogni iniziativa
volta  ad  informare  i  rivenditori  e gli utilizzatori dei prodotti
medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo
smaltimento delle relative giacenze.
  Il  presente  decreto,  trasmesso  alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana,  entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
    Roma, 26 novembre 2003
                                                 Il Ministro: Sirchia
Registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 2004
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 4