L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

  Nella riunione del 6 febbraio 2004,
  Visti:
    la legge 14 novembre 1995, n. 481;
    il  decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto
legislativo n. 79/1999);
    il   decreto   del   Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato 21 novembre 2000 (decreto 21 novembre 2000);
    la  deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
(di  seguito:  l'Autorita)  30 dicembre  2003, n. 168/03, in corso di
pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale (di seguito: deliberazione n.
168/03);
    il  decreto  del  Ministro  delle attivita' produttive 29 gennaio
2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 29 del
5 febbraio 2004 (di seguito: decreto 29 gennaio 2004);
    l'allegato  A  alla deliberazione dell'Autorita' 30 gennaio 2004,
n. 5/04 (di seguito: testo integrato);
  Considerato che:
    l'art.  2  del decreto 29 gennaio 2004 stabilisce che la societa'
Gestore  della  rete di trasmissione nazionale S.p.a. (di seguito: il
Gestore  della  rete) ceda l'energia elettrica acquisita ai sensi del
decreto   21 novembre   2000,   mediante  procedure  di  assegnazione
disciplinate  dall'Autorita',  previa  ripartizione  della  capacita'
complessiva  di  produzione di energia elettrica nella disponibilita'
del  medesimo  Gestore  ai  sensi dell'art. 3, com-ma 12, del decreto
legislativo  n.  79/1999  tra  mercato  libero  e  mercato  vincolato
dall'Autorita' (di seguito: procedure di assegnazione);
    l'art.  5  del  decreto  29 gennaio  2004 prevede, che ai fini di
assicurare  la  copertura dei costi sostenuti dal Gestore della rete,
l'Autorita'  includa negli oneri di sistema la differenza tra i costi
di  acquisto  del  Gestore della rete e la somma dei ricavi derivanti
dalle procedure di assegnazione;
    l'art.  3,  comma  13, del decreto legislativo n. 79/1999 prevede
che  dalla  data di entrata in funzione del sistema di dispacciamento
di  merito  economico  il  Gestore  della  rete, restando garante del
rispetto  delle  clausole  contrattuali,  ceda  al  mercato l'energia
elettrica  acquisita  ai  sensi  dell'art.  3, comma 12, del medesimo
decreto legislativo;
    gli articoli 19 e 20 della deliberazione n. 168/03 prevedono che,
all'avvio  del  dispacciamento  di  merito  economico,  i  diritti di
utilizzo  della capacita' di trasporto nei mercati dell'energia siano
assegnati,  contestualmente all'assegnazione del diritto ad immettere
e  prelevare  l'energia elettrica, attraverso la differenziazione del
prezzo  di equilibrio del mercato tra le differenti zone necessaria a
rendere  i  flussi  di  potenza tra zone compatibili con i valori dei
limiti ammissibili di trasporto;
    l'art. 35 della deliberazione n. 168/03 prevede che gli operatori
di  mercato che hanno concluso contratti di compravendita al di fuori
del  sistema  delle  offerte ed il Gestore del mercato siano tenuti a
versare  al  Gestore  della  rete  o abbiano diritto a ricevere dallo
stesso  Gestore  della  rete  un corrispettivo per l'assegnazione dei
diritti di utilizzo della capacita' di trasporto;
  Ritenuto:
    necessario  adottare,  ai  sensi  del  decreto  29 gennaio  2004,
disposizioni  per  l'assegnazione della capacita' produttiva relativa
all'energia  elettrica nella disponibilita' del Gestore della rete ai
sensi  dell'art.  3,  com-ma  12  del  decreto legislativo n. 79/1999
prevedendo  un'assegnazione  della  quota  di capacita' produttiva su
base  annuale  e della capacita' produttiva su base mensile assegnate
ai   clienti  del  mercato  libero  mediante  l'utilizzo  del  metodo
pro-rata;
    opportuno,  allo  scopo di garantire una effettiva pluralita' dei
soggetti  assegnatari,  prevedere  una  quota  massima  di  capacita'
produttiva  detenibile  dal  singolo  soggetto,  nel  caso  in cui le
richieste  eccedano  la capacita' produttiva disponibile, in modo che
nessun  soggetto possa disporre per effetto dell'assegnazione prorata
piu' del 10% della capacita' produttiva assegnabile con riferimento a
ciascuna procedura di assegnazione;
    opportuno,  allo scopo di garantire la compatibilita' degli esiti
delle  procedure di assegnazione di cui al presente provvedimento con
l'avvio   del  dispacciamento  di  merito  economico,  prevedere  che
dall'entrata  in  funzione  del  medesimo  dispacciamento  di  merito
economico:
      a) l'esecuzione  dei  contratti di compravendita conclusi al di
fuori    del    sistema    delle   offerte,   stipulati   a   seguito
dell'assegnazione  della  capacita' produttiva oggetto delle suddette
procedure  di  assegnazione,  sia  conforme  a  quanto disposto dalla
deliberazione n. 168/03;
      b) il  prezzo  di  assegnazione  della capacita' produttiva sia
comprensivo    del   corrispettivo   previsto   all'art.   35   della
deliberazione n. 168/03;
    necessario prevedere che le procedure di assegnazione oggetto del
presente provvedimento siano definite con riferimento all'anno 2004 e
che  nel  caso di completa operativita' del sistema delle offerte sia
collocata   su   detto  sistema  la  sola  capacita'  produttiva  non
assegnabile di cui all'art. 3, comma 8, del decreto 29 gennaio 2004;
    necessario prevedere che la procedura di assegnazione delle bande
di  durata  annuale e mensile siano definite con riferimento all'anno
2004  e  necessario  prevedere che la procedura di assegnazione delle
bande  di  durata  annuale  e  mensile siano definite con riferimento
all'anno   2004   e  conseguentemente  vengano  espletate  anche  con
riferimento al mese di gennaio 2004;
                              Delibera:
  Di  approvare  le  procedure  di assegnazione per l'anno 2004 della
capacita'  produttiva  di cui al decreto del Ministro delle attivita'
produttive  29 gennaio  2004, come definite nell'allegato al presente
provvedimento  di  cui forma parte integrante e sostanziale (allegato
A).
  Di  trasmettere  copia del presente provvedimento al Ministro delle
attivita'   produttive   ed  alla  societa'  Gestore  della  rete  di
trasmissione nazionale S.p.a.
  Di  pubblicare  il  presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale
della   Repubblica   italiana  e  nel  sito  Internet  dell'Autorita'
(www.autorita.energia.it),  affinche'  entri  in vigore dalla data di
pubblicazione.
    Milano, 6 febbraio 2004
                                                 Il presidente: Ortis