Art. 4.
  1.   Le  associazioni  di  volontariato  e  le  organizzazioni  non
lucrative  di  utilita'  sociale  beneficiarie  dei  contributi  sono
tenute,  ove  non vi avessero gia' provveduto, a inviare al Ministero
del  lavoro  e  delle  politiche  sociali, entro il termine di trenta
giorni  a  decorrere  dalla  pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana,  la  documentazione
comprovante  l'acquisto  delle ambulanze o dei veicoli per i quali si
e'  chiesta concessione di contributo, o apposita autocertificazione,
secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 2, lettera b), del decreto
del  Ministro  del  lavoro e delle politiche sociali n. 388 del 2001.
Fara' fede, a tal fine, la data del timbro postale di invio.
  2.  La documentazione deve essere inviata a: «Servizio volontariato
- Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo sociale e
le  politiche  giovanili  -  Ministero  del  lavoro e delle politiche
sociali  -  Palazzina  A  -  Via Fornovo, 8 - 00192 Roma», riportando
sulla  busta  chiusa la dizione «Integrazione decreto ministeriale n.
388 anno 2002».
  3.  La  presentazione  della documentazione nel termine indicato e'
richiesta  a  pena  di  esclusione  dalla  erogazione  del contributo
assegnato.