Art. 4. 1. Le associazioni di volontariato e le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale beneficiarie dei contributi sono tenute, ove non vi avessero gia' provveduto, a inviare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro il termine di trenta giorni a decorrere dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, la documentazione comprovante l'acquisto delle ambulanze o dei veicoli per i quali si e' chiesta concessione di contributo, o apposita autocertificazione, secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 2, lettera b), del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 388 del 2001. Fara' fede, a tal fine, la data del timbro postale di invio. 2. La documentazione deve essere inviata a: «Servizio volontariato - Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo sociale e le politiche giovanili - Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Palazzina A - Via Fornovo, 8 - 00192 Roma», riportando sulla busta chiusa la dizione «Integrazione decreto ministeriale n. 388 anno 2002». 3. La presentazione della documentazione nel termine indicato e' richiesta a pena di esclusione dalla erogazione del contributo assegnato.