Art. 2.
  Le  offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1
del  presente  decreto  dovranno  pervenire,  con  l'osservanza delle
modalita'   indicate   negli  articoli 9  e  10  del  citato  decreto
ministeriale  del  22 dicembre  2003,  entro  le  ore  11  del giorno
26 febbraio 2004.
  Le  offerte  non  pervenute  entro il suddetto termine non verranno
prese in considerazione.
  Successivamente  alla  scadenza  del termine di presentazione delle
offerte  verranno  eseguite le operazioni d'asta, con le modalita' di
cui  agli  articoli 11,  12 e 13 del medesimo decreto del 22 dicembre
2003.
  Di tali operazioni verra' redatto apposito verbale.