Art. 4.
  Il  regolamento  dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento
supplementare   sara'   effettuato  dagli  operatori  assegnatari  il
1° marzo  2004,  al  prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di
dietimi d'interesse lordi per novantuno giorni.
  Il  versamento  all'entrata  del  bilancio statale del netto ricavo
dell'emissione,  e  relativi  dietimi,  sara'  effettuato dalla Banca
d'Italia il medesimo giorno 1° marzo 2004.
  A  fronte  di  tali  versamenti, la sezione di Roma della tesoreria
provinciale  dello  Stato rilascera' separate quietanze di entrata al
bilancio  dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art.
4  (unita'  previsionale  di  base  6.4.1), per l'importo relativo al
netto  ricavo  dell'emissione,  ed  al  capitolo 3240, art. 3 (unita'
previsionale   di   base   6.2.6)  per  quello  relativo  ai  dietimi
d'interesse dovuti, al lordo.
  L'eventuale importo non regolato andra' contabilizzato a debito del
conto   disponibilita'   per   il   servizio  di  tesoreria  mediante
scritturazione   in   conto  sospeso  collettivi,  dal  quale  verra'
discaricato  una  volta  che  gli  intermediari avranno provveduto al
regolamento.  L'eventuale importo non regolato definitivamente verra'
ripianato  dal  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  mediante
emissione  di  apposito  mandato di pagamento a favore del capo della
sezione di tesoreria interessata.