Art. 4. Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sara' effettuato dagli operatori assegnatari il 1° marzo 2004, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per novantuno giorni. Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sara' effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 1° marzo 2004. A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascera' separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 4 (unita' previsionale di base 6.4.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unita' previsionale di base 6.2.6) per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo. L'eventuale importo non regolato andra' contabilizzato a debito del conto disponibilita' per il servizio di tesoreria mediante scritturazione in conto sospeso collettivi, dal quale verra' discaricato una volta che gli intermediari avranno provveduto al regolamento. L'eventuale importo non regolato definitivamente verra' ripianato dal Ministero dell'economia e delle finanze mediante emissione di apposito mandato di pagamento a favore del capo della sezione di tesoreria interessata.