Art. 2.
  Le  offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1
del  presente  decreto,  dovranno  pervenire,  con l'osservanza delle
modalita'   indicate   negli   articoli 6  e  7  del  citato  decreto
ministeriale  del  13 gennaio  2004,  entro  le  ore  11  del  giorno
26 febbraio 2004.
  Le  offerte  non  pervenute  entro il suddetto termine non verranno
prese in considerazione.
  Successivamente  alla  scadenza  del termine di presentazione delle
offerte  verranno  eseguite le operazioni d'asta, con le modalita' di
cui agli articoli 8, 9 e 10 del ripetuto decreto del 13 gennaio 2004.
  Di tali operazioni verra' redatto apposito verbale.