IL CAPO del Dipartimento per gli affari interni e territoriali Visto l'art. 161, comma 1, del testo unico della legge sull'ordinamento degli enti locali, emanato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede, che gli enti locali redigano apposita certificazione sui principali dati del bilancio di previsione, con modalita' da fissarsi con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani (A.N.C.I.), l'Unione delle province d'Italia (U.P.I.) e l'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti della montagna (U.N.C.E.M.); Visto l'art. 151, comma 1, del citato testo unico nel quale e' stabilito che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo; Visto il decreto ministeriale del 23 dicembre 2003 con il quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2004 e' stato rinviato al 31 marzo 2004; Visto l'art. 165 del citato testo unico recante «Struttura del bilancio»; Visto l'art. 172 del citato testo unico recante «Altri allegati al bilancio di previsione» il quale prevede alla lettera f) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarieta' strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia; Considerata la necessita' di fissare le modalita' della certificazione relativa al bilancio di previsione dell'anno 2004, nonche' di individuare le modalita' ed i termini di presentazione; Ritenuto necessario ridurre i tempi di acquisizione ed elaborazione dei dati del bilancio di previsione anche attraverso l'adozione di un sistema informatizzato di certificazione che comunque tenga conto delle modalita' di certificazione relativa al bilancio di previsione 2004; Sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani, l'Unione delle province d'Italia e l'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti della montagna; Decreta: Art. 1. 1. I comuni, le province, le comunita' montane e le unioni di comuni predispongono e presentano un certificato di bilancio di previsione 2004 in versione cartacea ed informatizzata, nel rispetto delle prescrizioni di cui ai successivi articoli 3, 4 e 5. Tale certificato deve essere nelle due versioni, rispettivamente, conforme agli allegati modelli ed alle specifiche tecniche che fanno parte integrante del presente decreto. 2. I comuni, le province, le comunita' montane e le unioni di comuni sono tenuti a presentare il certificato di bilancio di previsione su supporto magnetico (floppy disk) oltre che in stampa originale e quattro copie autenticate, entro il 29 maggio 2004 ai competenti uffici territoriali del Governo, alla presidenza della regione della Valle d'Aosta, per gli enti locali di quella regione, ed al commissariato del Governo competente per gli enti locali delle province di Bolzano e Trento. L'ente certificante, inoltre, trasmette una copia cartacea alla regione. 3. Gli uffici territoriali del Governo, la presidenza della regione della Valle d'Aosta ed i commissariati del Governo delle province di Bolzano e Trento provvedono ad inviare l'originale dei certificati cartacei al Ministero dell'interno nonche' una copia alla Corte dei conti - Sezione enti locali, all'I.S.T.A.T., all'A.N.C.I., all'U.P.I. ed all'U.N.C.E.M., a seconda della tipologia di ente locale. 4. All'originale del certificato, che sara' successiva cura dell'ufficio territoriale del Governo far pervenire a questo Ministero, dovra' essere allegato il floppy disk integro, contenente la copia informatica da cui e' stata prodotta la stampa degli originali stessi, con l'indicazione in etichetta del nome dell'ente, della provincia e della dizione «certificato di bilancio preventivo 2004». La predetta etichetta che deve essere fornita dalla ditta deve contenere, inoltre, il nome e il logo della ditta stessa, e gli estremi dell'omologazione ministeriale.