IL CAPO
       del Dipartimento per gli affari interni e territoriali

    Visto   l'art.   161,  comma  1,  del  testo  unico  della  legge
sull'ordinamento   degli   enti   locali,   emanato  con  il  decreto
legislativo  18 agosto  2000,  n. 267, il quale prevede, che gli enti
locali  redigano  apposita  certificazione  sui  principali  dati del
bilancio  di  previsione,  con  modalita' da fissarsi con decreto del
Ministro  dell'interno,  d'intesa  con  l'Associazione  nazionale dei
comuni italiani (A.N.C.I.), l'Unione delle province d'Italia (U.P.I.)
e  l'Unione  nazionale  comuni,  comunita'  ed  enti  della  montagna
(U.N.C.E.M.);
    Visto  l'art.  151,  comma 1, del citato testo unico nel quale e'
stabilito  che  gli  enti  locali  deliberano entro il 31 dicembre il
bilancio di previsione per l'anno successivo;
    Visto  il  decreto ministeriale del 23 dicembre 2003 con il quale
il  termine  per  l'approvazione  del  bilancio di previsione 2004 e'
stato rinviato al 31 marzo 2004;
    Visto  l'art.  165  del citato testo unico recante «Struttura del
bilancio»;
    Visto  l'art.  172 del citato testo unico recante «Altri allegati
al  bilancio  di  previsione»  il  quale  prevede  alla lettera f) la
tabella  relativa  ai  parametri  di  riscontro  della  situazione di
deficitarieta'  strutturale  prevista  dalle  disposizioni vigenti in
materia;
    Considerata   la   necessita'   di  fissare  le  modalita'  della
certificazione  relativa  al  bilancio  di previsione dell'anno 2004,
nonche' di individuare le modalita' ed i termini di presentazione;
    Ritenuto   necessario   ridurre   i   tempi  di  acquisizione  ed
elaborazione  dei  dati  del  bilancio di previsione anche attraverso
l'adozione   di  un  sistema  informatizzato  di  certificazione  che
comunque  tenga  conto  delle modalita' di certificazione relativa al
bilancio di previsione 2004;
    Sentite  l'Associazione  nazionale  dei comuni italiani, l'Unione
delle  province  d'Italia  e  l'Unione nazionale comuni, comunita' ed
enti della montagna;
                              Decreta:
                               Art. 1.
    1.  I  comuni,  le  province, le comunita' montane e le unioni di
comuni  predispongono  e  presentano  un  certificato  di bilancio di
previsione  2004 in versione cartacea ed informatizzata, nel rispetto
delle  prescrizioni  di  cui  ai  successivi  articoli 3, 4 e 5. Tale
certificato deve essere nelle due versioni, rispettivamente, conforme
agli  allegati  modelli  ed  alle specifiche tecniche che fanno parte
integrante del presente decreto.
    2.  I  comuni,  le  province, le comunita' montane e le unioni di
comuni  sono  tenuti  a  presentare  il  certificato  di  bilancio di
previsione  su  supporto  magnetico (floppy disk) oltre che in stampa
originale  e  quattro  copie  autenticate, entro il 29 maggio 2004 ai
competenti  uffici  territoriali  del  Governo, alla presidenza della
regione  della  Valle d'Aosta, per gli enti locali di quella regione,
ed  al commissariato del Governo competente per gli enti locali delle
province di Bolzano e Trento. L'ente certificante, inoltre, trasmette
una copia cartacea alla regione.
    3.  Gli  uffici  territoriali  del  Governo,  la presidenza della
regione  della  Valle  d'Aosta  ed  i commissariati del Governo delle
province  di  Bolzano  e Trento provvedono ad inviare l'originale dei
certificati cartacei al Ministero dell'interno nonche' una copia alla
Corte  dei conti - Sezione enti locali, all'I.S.T.A.T., all'A.N.C.I.,
all'U.P.I.  ed  all'U.N.C.E.M.,  a  seconda  della  tipologia di ente
locale.
    4.  All'originale  del  certificato,  che  sara'  successiva cura
dell'ufficio   territoriale   del  Governo  far  pervenire  a  questo
Ministero,  dovra' essere allegato il floppy disk integro, contenente
la  copia  informatica  da  cui  e'  stata  prodotta  la stampa degli
originali  stessi, con l'indicazione in etichetta del nome dell'ente,
della  provincia  e della dizione «certificato di bilancio preventivo
2004». La predetta etichetta che deve essere fornita dalla ditta deve
contenere,  inoltre,  il  nome  e  il  logo della ditta stessa, e gli
estremi dell'omologazione ministeriale.