IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto l'art. 9 e l'allegato III della legge 15 novembre 2000, n. 364, contenente la ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra Comunita' europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999; Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Vista l'istanza del sig. Bannwart Martin, nato a Solothurn (Svizzera) il 3 novembre 1970, cittadino svizzero, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento dei titoli professionali di cui e' in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di psicologo e di psicoterapeuta; Preso atto che e' in possesso del titolo accademico licentiatus philosophiae conseguito presso l'Universita' di Berna il 31 ottobre 1997; Preso atto altresi' che ha frequentato e concluso un corso di formazione post lauream in psicoterapia presso l'Universita' di Berna da aprile 1999 ad aprile 2003; Considerato che ha conseguito nel dicembre 2000 il titolo di psicologo FSP rilasciato dalla Federazione Svizzera delle psicologhe e degli psicologi, e nel giugno 2003 il titolo di psicologo specialista in psicoterapia FSP rilasciato dalla stessa Federazione; Considerato inoltre che il richiedente ha documentato di essere in possesso di ampia esperienza professionale nel settore; Viste le determinazioni della Conferenza di servizi del 25 novembre 2003; Sentito il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata; Ritenuto comunque, che il richiedente non abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo - sezione A dell'albo, e pertanto debba essere applicata una misura compensativa consistente in una prova attitudinale orale oppure in un tirocinio; Ritenuto peraltro che il richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicoterapeuta, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative; Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394; Visto l'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 115/1992; Decreta: Art. 1. Al sig. Bannwart Martin, nato a Solothurn (Svizzera) il 3 novembre 1970, cittadino svizzero, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A, e di psicoterapeuta e l'esercizio della professione in Italia.