Art. 2.
Categorie  di  documenti  inaccessibili per motivi di riservatezza di
                  terzi, persone, gruppi ed imprese

  1. Ai sensi dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonche'
dell'art.  8,  comma  5, lettera d), del decreto del Presidente della
Repubblica  27 giugno  1992,  n. 352, ed in relazione all'esigenza di
salvaguardare la riservatezza di persone, gruppi e imprese, salva per
i  richiedenti  la garanzia della visione degli atti dei procedimenti
amministrativi  la  cui  conoscenza  sia necessaria per la difesa dei
loro  interessi  giuridici,  sono  sottratte  all'accesso le seguenti
categorie  di  documenti,  qualora riguardino soggetti diversi da chi
richiede l'accesso:
    a) rapporti  informativi  sul  personale dipendente, nonche' note
caratteristiche  a qualsiasi titolo compilate sul predetto personale,
qualora  contengano notizie riservate nel senso specificato dall'art.
8,  lettera  d)  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
352/1992;
    b) accertamenti   medico-legali   dei   dipendenti   e   relativa
documentazione;
    c)  documenti  ed  atti relativi alla salute delle persone ovvero
concernenti le condizioni psico-fisiche delle medesime;
    d) documenti  relativi  alla  situazione  familiare, finanziaria,
economica e patrimoniale di persone ivi compresi i dipendenti, gruppi
ed    imprese,    comunque    utilizzata   ai   fini   dell'attivita'
amministrativa;  per  quanto  attiene  ai  dipendenti  sono sottratti
all'accesso  i  soli documenti riguardanti il trattamento stipendiale
individuale  e/o  accessorio  la  cui  conoscenza  possa portare alla
rilevazione di fatti personali;
    e) documenti relativi alla concessione dei benefici assistenziali
(sussidi,  indennizzi,  prestiti  e mutui) limitatamente agli aspetti
che  concernono  la  situazione  economica, sanitaria e familiare dei
beneficiari.