Art. 2. Categorie di documenti inaccessibili per motivi di riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese 1. Ai sensi dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonche' dell'art. 8, comma 5, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed in relazione all'esigenza di salvaguardare la riservatezza di persone, gruppi e imprese, salva per i richiedenti la garanzia della visione degli atti dei procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per la difesa dei loro interessi giuridici, sono sottratte all'accesso le seguenti categorie di documenti, qualora riguardino soggetti diversi da chi richiede l'accesso: a) rapporti informativi sul personale dipendente, nonche' note caratteristiche a qualsiasi titolo compilate sul predetto personale, qualora contengano notizie riservate nel senso specificato dall'art. 8, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica n. 352/1992; b) accertamenti medico-legali dei dipendenti e relativa documentazione; c) documenti ed atti relativi alla salute delle persone ovvero concernenti le condizioni psico-fisiche delle medesime; d) documenti relativi alla situazione familiare, finanziaria, economica e patrimoniale di persone ivi compresi i dipendenti, gruppi ed imprese, comunque utilizzata ai fini dell'attivita' amministrativa; per quanto attiene ai dipendenti sono sottratti all'accesso i soli documenti riguardanti il trattamento stipendiale individuale e/o accessorio la cui conoscenza possa portare alla rilevazione di fatti personali; e) documenti relativi alla concessione dei benefici assistenziali (sussidi, indennizzi, prestiti e mutui) limitatamente agli aspetti che concernono la situazione economica, sanitaria e familiare dei beneficiari.