Art. 3.
Categorie  di atti o documenti soggette a differimento dal diritto di
                               accesso

  1.  Ai  sensi  dell'art. 24, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n.
241, sono soggette al differimento dall'accesso le seguenti categorie
di documenti:
    a) gli  atti,  i  verbali e le proposte delle commissioni di gara
fino a pubblica lettura;
    b) documenti  attinenti  a procedimenti disciplinari ed azioni di
responsabilita'  dirigenziale,  amministrativa,  contabile  e penale,
nonche'  rapporti  e  denunce  agli  organi  giudiziari, per tutta la
durata   dell'attivita'  istruttoria,  fatti  salvi  i  provvedimenti
giudiziari;
    c) documenti  concernenti  l'istruzione  dei ricorsi prodotti dal
personale dipendente, per tutta la durata dell'attivita' istruttoria;
    d) documenti   attinenti   ai   provvedimenti   di   sospensione,
trasferimento per incompatibilita' ambientale, dispensa dal servizio,
risoluzione  del  rapporto  di  lavoro,  fino  alla  conclusione  del
relativo procedimento.