Art. 3. Categorie di atti o documenti soggette a differimento dal diritto di accesso 1. Ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono soggette al differimento dall'accesso le seguenti categorie di documenti: a) gli atti, i verbali e le proposte delle commissioni di gara fino a pubblica lettura; b) documenti attinenti a procedimenti disciplinari ed azioni di responsabilita' dirigenziale, amministrativa, contabile e penale, nonche' rapporti e denunce agli organi giudiziari, per tutta la durata dell'attivita' istruttoria, fatti salvi i provvedimenti giudiziari; c) documenti concernenti l'istruzione dei ricorsi prodotti dal personale dipendente, per tutta la durata dell'attivita' istruttoria; d) documenti attinenti ai provvedimenti di sospensione, trasferimento per incompatibilita' ambientale, dispensa dal servizio, risoluzione del rapporto di lavoro, fino alla conclusione del relativo procedimento.