Art. 2. Riconoscimento di titoli di Istituzioni universitarie di rilevanza internazionale 1. Sono dichiarati equipollenti ai corrispondenti titoli accademici rilasciati dalle universita' italiane i titoli accademici di laurea e laurea specialistica conseguiti nell'area delle materie giuridiche presso istituzioni universitarie operanti sul territorio nazionale che siano riconosciute di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; il medesimo decreto e' adottato su conforme parere del Consiglio universitario nazionale, previa verifica della conformita' dei percorsi formativi e dei programmi di insegnamento delle stesse istituzioni universitarie ai corrispondenti percorsi e titoli rilasciati dalle universita' italiane, a condizione che le attivita' didattiche dispongano di adeguate strutture edilizie, strumentali, didattico-scientifiche e adeguati servizi per gli studenti e che le attivita' di insegnamento siano impartite da personale docente in possesso di requisiti professionali analoghi a quelli del personale docente delle universita' italiane. (( 2. Sono esclusi dalla procedura di dichiarazione di equipollenza di cui al comma 1 tutti i titoli accademici rilasciati dalle istituzioni straniere autorizzate ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 gennaio 1999, n. 4, secondo la disciplina dell'articolo 4 della legge 11 luglio 2002, n. 148.)) Riferimenti normativi: - L'art. 2 della legge 14 gennaio 1999, n. 4 (Disposizioni riguardanti il settore universitario e della ricerca scientifica, nonche' il servizio di mensa nelle scuole), cosi' recita: «Art. 2 (Filiazioni in Italia di universita' e istituti superiori di insegnamento a livello universitario stranieri). - 1. Alle filiazioni in Italia di universita' o istituti superiori di insegnamento a livello universitarioaventi sedi nel territorio di Stati esteri ed ivi riconosciuti giuridicamente quali enti senza scopo di lucro si applicano le disposizioni del presente articolo a condizione che: a) abbiano per scopo ed attivita' lo studio decentrato in Italia di materie che fanno parte di programmi didattici o di ricerca delle rispettive universita' o istituti superiori; b) gli insegnamenti siano impartiti solo a studenti che siano iscritti alle rispettive universita' o istituti superiori. 2. Le filiazioni di cui al comma 1, prima dell'inizio della loro attivita' in Italia, trasmettono al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, al Ministero dell'interno e al Ministero degli affari esteri copia dell'atto con il quale e' stato deliberato l'insediamento in Italia, copia dello statuto ed ogni altra documentazione legalizzata dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana competente per territorio, idonea a comprovare l'esistenza delle condizioni di cui al comma 1. 3. L'attivita' delle filiazioni e' autorizzata con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. L'autorizzazione si intende comunque concessa trascorsi novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2. 4. L'autorizzazione determina l'applicazione delle esenzioni previste dall'art. 34, comma 8-bis, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154. 5. Le universita' e gli istituti superiori di cui al comma 1 possono stipulare, per le attivita' di insegnamento, contratti di diritto privato in conformita' alle norme sui contratti di insegnamento previste per le universita' statali, nonche' ai sensi dell'art. 2222 del codice civile.». - L'art. 4 della legge 11 luglio 2002, n. 148 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno), prevede: «Art. 4. - 1. L'applicazione dell'art. VI.5 della Convenzione e' disciplinata con successivo regolamento ministeriale ai sensi dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.». Art. 3. Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.