Art. 2.
Riconoscimento  di  titoli  di Istituzioni universitarie di rilevanza
                           internazionale

  1. Sono dichiarati equipollenti ai corrispondenti titoli accademici
rilasciati dalle universita' italiane i titoli accademici di laurea e
laurea  specialistica  conseguiti  nell'area delle materie giuridiche
presso  istituzioni  universitarie  operanti sul territorio nazionale
che siano riconosciute di particolare rilevanza scientifica sul piano
internazionale    con    decreto    del   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita'  e della ricerca; il medesimo decreto e' adottato su
conforme   parere   del  Consiglio  universitario  nazionale,  previa
verifica  della conformita' dei percorsi formativi e dei programmi di
insegnamento delle stesse istituzioni universitarie ai corrispondenti
percorsi e titoli rilasciati dalle universita' italiane, a condizione
che   le   attivita'  didattiche  dispongano  di  adeguate  strutture
edilizie,  strumentali, didattico-scientifiche e adeguati servizi per
gli  studenti  e  che le attivita' di insegnamento siano impartite da
personale  docente  in possesso di requisiti professionali analoghi a
quelli del personale docente delle universita' italiane.
((  2.  Sono esclusi dalla procedura di dichiarazione di equipollenza
di  cui  al  comma  1  tutti  i  titoli  accademici  rilasciati dalle
istituzioni  straniere  autorizzate  ai  sensi  dell'articolo 2 della
legge  14  gennaio  1999, n. 4, secondo la disciplina dell'articolo 4
della legge 11 luglio 2002, n. 148.))

          Riferimenti normativi:
              -   L'art.   2   della  legge  14 gennaio  1999,  n.  4
          (Disposizioni  riguardanti il settore universitario e della
          ricerca  scientifica,  nonche'  il  servizio di mensa nelle
          scuole), cosi' recita:
              «Art. 2 (Filiazioni in Italia di universita' e istituti
          superiori   di   insegnamento   a   livello   universitario
          stranieri). - 1. Alle filiazioni in Italia di universita' o
          istituti    superiori    di    insegnamento    a    livello
          universitarioaventi  sedi nel territorio di Stati esteri ed
          ivi  riconosciuti  giuridicamente quali enti senza scopo di
          lucro  si applicano le disposizioni del presente articolo a
          condizione che:
                  a) abbiano   per   scopo  ed  attivita'  lo  studio
          decentrato   in  Italia  di  materie  che  fanno  parte  di
          programmi   didattici   o   di   ricerca  delle  rispettive
          universita' o istituti superiori;
                  b) gli insegnamenti siano impartiti solo a studenti
          che  siano  iscritti alle rispettive universita' o istituti
          superiori.
              2.  Le  filiazioni di cui al comma 1, prima dell'inizio
          della  loro  attivita'  in Italia, trasmettono al Ministero
          dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
          al  Ministero  dell'interno  e  al  Ministero  degli affari
          esteri  copia  dell'atto  con  il quale e' stato deliberato
          l'insediamento in Italia, copia dello statuto ed ogni altra
          documentazione legalizzata dalla rappresentanza diplomatica
          o  consolare  italiana  competente per territorio, idonea a
          comprovare l'esistenza delle condizioni di cui al comma 1.
              3.  L'attivita'  delle  filiazioni  e'  autorizzata con
          decreto  del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
          scientifica  e  tecnologica.  L'autorizzazione  si  intende
          comunque  concessa trascorsi novanta giorni dal ricevimento
          della comunicazione di cui al comma 2.
              4.   L'autorizzazione  determina  l'applicazione  delle
          esenzioni   previste   dall'art.   34,   comma  8-bis,  del
          decreto-legge   2 marzo   1989,   n.  69,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.
              5.  Le  universita'  e gli istituti superiori di cui al
          comma   1   possono   stipulare,   per   le   attivita'  di
          insegnamento,  contratti  di diritto privato in conformita'
          alle  norme  sui  contratti di insegnamento previste per le
          universita'  statali,  nonche'  ai sensi dell'art. 2222 del
          codice civile.».
              - L'art. 4 della legge 11 luglio 2002, n. 148 (Ratifica
          ed  esecuzione  della  Convenzione  sul  riconoscimento dei
          titoli  di studio relativi all'insegnamento superiore nella
          Regione europea, fatta a Lisbona l'11  aprile 1997, e norme
          di adeguamento dell'ordinamento interno), prevede:
              «Art.  4.  -  1.  L'applicazione  dell'art.  VI.5 della
          Convenzione  e'  disciplinata  con  successivo  regolamento
          ministeriale  ai  sensi  dell'art.  17,  commi 3 e 4, della
          legge  23 agosto  1988,  n.  400,  da emanare entro novanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente
          legge.».
                               Art. 3.
                          Entrata in vigore

  1.  Il  presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.