Al  Ministero  politiche agricole e
                                  forestali   -   Direzione  generale
                                  delle   politiche   comunitarie   e
                                  internazionali - Div. PAGRVI - Div.
                                  FEOGA
                                  All'AVEPA
                                  All'A.P.T.I.
                                  AlIUNITAB
                                  All'O.N.T. Italia
                                  Alla Coldiretti - Dip. Economico
                                  Alla Conf.ne italiana agricoltori
                                  Alla Confagricoltura
                                  Alla COPAGRI
                                  Alla F.AGR.I.
                                  Alla Confcooperative Federagroalim.
                                  All'Anca Lega Coop
                                  Alla O.I. Interbright
                                  Alla O.I. Interorientali
                                  All'Ass.ne Interprof.le Tabacco
                                  Alla S.G.S. Italia S.r.l.
                                  All'Agrisian
                                    e, per conoscenza:
                                  Al  Comando Carabinieri - Politiche
                                  agricole
                                  Al  Comando  Generale della Guardia
                                  di  finanza  -  III Reparto Oper. -
                                  Uff. Fiscalita'

  L'AGEA,  in  attuazione  del  regolamento  (CE)  n.  2848/98,  deve
procedere alla distribuzione delle quote di coltivazione tabacco, per
il  raccolto  2004,  e  alla  pubblicazione  del bollettino ufficiale
provvisorio, entro la data del 28 febbraio 2004.
  Per  ciascuna  associazione  saranno disponibili alla data suddetta
del  28 febbraio 2004, tramite il Sistema informativo tabacco, i dati
relativi  alle quote dei propri associati, mentre per quanto riguarda
gli appositi bollettini di quota generali (BOASS), verranno forniti a
tutte  le  associazioni  riconosciute,  nonche'  alle  organizzazioni
professionali    agricole;    inoltre    le   ditte   trasformatrici,
eventualmente  interessate  ad informare i coltivatori non associati,
potranno  avere  copia  del  relativo  file informatico tramite posta
elettronica   facendone  formale  richiesta  e  fornendo  il  proprio
indirizzo e-mail.
  A  tal  proposito si comunica che, essendo stati stabiliti i limiti
di  garanzia  con  il  regolamento (CE) n. 546/2002 del Consiglio del
25 marzo 2002, e pertanto i cambi varietali richiesti a decorrere dal
raccolto  2004  non  sono  ancora stati formalmente autorizzati dalla
Commissione, poiche' il regolamento applicativo e' tuttora in fase di
elaborazione,  nei  bollettini  di quota si e' deciso di tenere conto
degli   spostamenti  di  quota  tra  gruppi  varietali  in  occasione
dell'attribuzione di cui in premessa.
  Si  comunica  tuttavia  che  tale assegnazione e' obbligatoriamente
condizionata  a  ratifica, che potra' essere formalizzata soltanto in
seguito   all'adozione   del  relativo  regolamento  comunitario  che
modifichera' i limiti di garanzia nazionali.
  Per  tale motivo l'elenco dettagliato dei produttori interessati ai
cambi  varietali e per i quali quindi l'assegnazione di quota risulta
subordinata  alla  condizione  sopra  evidenziata  dell'adozione  del
regolamento   comunitario,  e'  consultabile  attraverso  il  sistema
informativo AGEA.
  Resta  inteso  che  i coltivatori non associati potranno rivolgersi
anche  ai  servizi  di  utenza  di  questa  Agenzia  per  ottenere la
necessaria informazione.
                  Cessione delle quote (mod. TC1).
  Il  regolamento  (CEE) n. 2848/98 del 22 dicembre 1998 e successive
modifiche  ed  integrazioni, prevede, all'art. 33, la possibilita' di
un  trasferimento,  tra  produttori,  di  quote  di  produzione  loro
assegnate, a titolo temporaneo o definitivo, mediante accordo scritto
tra le parti.
  La cessione e':
    temporanea quando e' limitata ad un solo raccolto;
    definitiva  quando  e'  superiore  ad  un  anno, e resta pertanto
vigente  fino a quando non viene di fatto «storicizzata» dall'azienda
acquirente.
  Gli  accordi  potranno  essere  conclusi  utilizzando  una semplice
fotocopia   del   modello  denominato  TC1,  allegato  alla  presente
circolare.
  Si  rammenta  che,  in  caso  di  cessione  da  parte di produttore
associato,  il  numero  ADQ  da  indicare  sul  mod. TC1  deve essere
sostituito dal numero di ripartizione quota per socio, e la quota ADQ
dalla quota parte nominale corrispondente.
  Tali  dati  saranno desumibili dalla consultazione della banca dati
delle  quote  a  partire  dal  28  febbraio  2004,  come  indicato in
premessa.
  La  stessa  disposizione  vale anche per il produttore cessionario,
qualora anche quest'ultimo risulti associato.
  La  stipula  e  l'inserimento  in banca dati di tali accordi per il
trasferimento   delle   quote,   tramite  le  apposite  funzionalita'
operative,  da  parte delle associazioni (o la presentazione all'AGEA
per  quanto  riguarda  gli acquirenti non associati), dovra' avvenire
successivamente alla data del 28 febbraio 2004 e tassativamente entro
il 31 marzo 2004.
  Inoltre, si dispone quanto segue:
    i  produttori  associati cessionari debbono consegnare i mod. TC1
per  la richiesta di registrazione esclusivamente all'associazione di
appartenenza;  si  precisa  che  tali  modelli dovranno pervenire con
apposta la firma del coltivatore cedente (e del rappresentante legale
dell'associazione  dello stesso se diversa da quella dell'acquirente)
e  del  cessionario medesimo, o dei rappresentanti legali se trattasi
di  persone  giuridiche,  con  allegata  copia  non  autenticata  del
documento di riconoscimento valido di tutti i firmatari;
    solo  ed  esclusivamente  i  singoli  coltivatori  cessionari non
associati   debbono   consegnare   i  mod. TC1,  firmati  come  sopra
descritto, secondo una delle seguenti modalita':
      1)  personalmente  o a mezzo terzi, dietro rilascio di apposita
ricevuta,  all'ufficio  accettazione  dell'AGEA,  via  Palestro, 81 -
00185 Roma, entro e non oltre le ore 14 del 31 marzo 2004;
      2)  a  mezzo raccomandata con a.r., la cui integrita' ed il cui
recapito  entro il termine del 31 marzo 2004 sono a totale carico del
concorrente, al medesimo indirizzo di cui sopra.
  Le associazioni provvederanno direttamente, entro e non oltre il 31
marzo  2004, all'inserimento dei dati relativi ai mod. TC1 dei propri
coltivatori  cessionari,  tramite un'apposita funzione di caricamento
nel   Sistema   informativo  tabacco  che,  per  ciascun  inserimento
rilascera' una stampa da allegare al relativo modello TC1: sara' cura
delle   associazioni  verificare  la  correttezza  degli  inserimenti
confrontando  i  due  documenti  e  conservare il tutto nei fascicoli
aziendali per eventuali verifiche da parte dell'AGEA.
  Relativamente alle cessioni di quota, inoltre, occorre sottolineare
che:
    1)  la  cessione  oggetto di ciascun accordo puo' essere totale o
parziale;
    2)  la  cessione temporanea non potra' essere piu' ripetuta; cio'
implica   che   il   coltivatore  che  l'ha  effettuata,  negli  anni
successivi,  potra'  solo  utilizzare la propria quota direttamente o
cederla  definitivamente.  Si  rimanda  inoltre  a quanto disposto in
merito,  al  punto  4  dell'art.  24 del regolamento (CE) n. 2848/98,
nonche'  alla  lettera d) del punto 6, e altresi' dal punto 22, della
circolare MIPA n. 167/G-1;
    3)  il  cessionario  deve essere in possesso di una propria quota
individuale  o  di  quota-parte  di  attestato  associativo in quanto
coltivatore storico;
    4)  limitatamente  ai soli casi di cessione totale, questa potra'
essere  effettuata  anche  nei confronti di produttori cessionari che
dispongono di una quota di produzione per altri gruppi di varieta';
    5)  oggetto  di cessione definitiva possono essere esclusivamente
quote  oggetto  di  contratti  di coltivazione, a qualsiasi titolo, e
senza interruzioni, nel triennio 2001-2002-2003;
    6)  non  possono  essere  cedute  quote  attribuite dalla riserva
nazionale  2001,  pertanto la presentazione di accordi di cessione di
quota  in  qualita'  di  cedenti  da parte di coltivatori ai quali e'
stata precedentemente attribuita anche una quota di riserva nazionale
2001,  implica  automaticamente  la revoca di tale attribuzione, e di
conseguenza   il   coltivatore  acquirente  otterra'  solo  la  quota
derivante da produzioni relative al triennio di riferimento;
    7)  non  possono  essere  cedute  quote  di  gruppo  varietale 07
attribuite dal 2001, pertanto la presentazione di accordi di cessione
di  quota  g.v.  07 in qualita' di cedenti da parte di coltivatori ai
quali  e'  stata attribuita una quota di gruppo varietale 07 nel 2001
e/o  nella  corrente  campagna,  implica automaticamente la revoca di
tale   attribuzione,  e  di  conseguenza  il  coltivatore  acquirente
otterra'  solo  la  quota  di  tale  gruppo  derivante  da produzioni
relative al triennio di riferimento;
    8) non possono essere cedute quote inferiori a kg 100, tranne per
le  quote  di  produzione  complessivamente  inferiori  a tale limite
minimo,  che  devono  quindi  essere  cedute interamente con un unico
accordo;
    9)  allo  scopo di tutelare il potenziale acquirente, non possono
essere  cedute  quote  detenute  a  titolo provvisorio per effetto di
precedenti   acquisizioni   di   azienda   a  titolo  temporaneo,  in
particolare  affitti  o  comodati  con  scadenza 2004 se iniziati con
decorrenza  successiva  al  1998,  oppure  con scadenza successiva al
2004,  se  iniziati  dopo  il  2001; si avverte che tale eventualita'
invaliderebbe   completamente  l'accordo;  tuttavia,  il  coltivatore
cedente  puo'  effettuare  una  cessione  parziale fino a concorrenza
della   quota  derivante  dalle  produzioni  storiche  delle  aziende
acquisite  definitivamente  da  parte  del  cedente medesimo, oltre a
quelle  proprie  di  quest'ultimo; fanno eccezione a quanto descritto
nel  presente  punto  le  cessioni  di  quota  derivanti da affitti e
comodati  con  scadenza  successiva al 2007, da ritenersi a tutti gli
effetti definitive;
    10)  nella  stessa campagna non possono essere acquisite e cedute
quote  dello  stesso gruppo varietale con diversi accordi di cessione
mod. TC1;
    11)  se il cedente e' membro di un associazione di produttori, la
cessione  deve essere autorizzata dalla stessa qualora il cessionario
non  appartenga  alla  medesima  associazione;  questa e' obbligata a
concedere  l'autorizzazione se nessuno dei suoi membri ha manifestato
interesse ad utilizzare le quote oggetto della cessione alle medesime
condizioni offerte.
  Per  quanto  riguarda  quest'ultimo  punto,  relativamente al ruolo
rivestito  dall'associazione  ed  alle  problematiche  in  materia di
prelazione nell'acquisto, si stabilisce che:
    1)  se il coltivatore cedente non e' associato, il modello TC1 e'
redatto e sottoscritto dalle parti e sottoposto alla registrazione;
    2)  se il coltivatore cedente e' associato, occorre distinguere i
seguenti casi:
      se  il  cessionario  appartiene  alla  stessa  associazione  e'
sufficiente il visto della propria associazione;
      se  il  cessionario  non appartiene alla stessa associazione e'
necessario,  allo  scopo  di  ottenere il visto dell'associazione del
cedente, che:
        a) il    cedente    invii    alla    propria    associazione,
preferibilmente  a mezzo telegramma, o per raccomandata a.r. o a mano
con  apposizione  di  «data  e  visto  per  ricevuta»  su copia della
missiva,   una   comunicazione   con   la  quale,  sotto  la  propria
responsabilita',  informi  di  aver  sottoscritto  un  preliminare di
acquisto   della  quota,  descrivendone  le  condizioni  e,  piu'  in
particolare,  indicando  il  prezzo  al  chilogrammo  ed  i  tempi di
pagamento;
        b) entro  otto  giorni  dal  ricevimento del preavviso di cui
sopra,    l'associazione    deve   rispondere   al   socio   cedente,
preferibilmente a mezzo telegramma, o per raccomandata a.r., o a mano
con  apposizione  di  «data  e  visto  per  ricevuta»  su copia della
missiva, convocandolo per la concessione del visto o, in alternativa,
presentando  la  controproposta di acquisto almeno avente le medesime
condizioni,  previste  dal  preliminare  di  acquisto,  indicando  in
particolare  il  prezzo  al  chilogrammo  ed i tempi di pagamento, da
parte di uno o piu' soci della medesima e convocandolo in sede per la
sottoscrizione del modello TC1.
  Si precisa che:
    la  pari  o maggiore convenienza della controproposta deve essere
facilmente  riscontrabile  e,  in tal caso, non puo' essere rifiutata
dal cedente;
    decorsi  gli otto giorni di cui sopra senza invio di risposta, il
visto si intende tacitamente concesso ed irrevocabile;
    accertata, tramite la sottoscrizione del modello TC1, la volonta'
consensuale   delle  parti,  ogni  controversia  relativa  all'esatto
adempimento  degli  impegni  di pagamento e' demandata alle autorita'
giudiziarie  competenti,  ovvero,  in  accordo  tra  le  parti,  alla
competenza della camera arbitrale;
    e'  indispensabile che le parti sottoscrivano il modello TC1 dopo
averlo compilato in ogni sua parte, si avverte che ogni cancellazione
o  rettifica  apportata  deve  essere convalidata espressamente dalle
parti  firmatarie,  pena  l'invalidazione  dell'atto  ai  fini  della
volturazione  della quota; come per il punto precedente, anche in tal
caso  ogni  controversia  e'  demandata  alle  autorita'  giudiziarie
competenti.
  E'  necessario  richiamare l'attenzione dei produttori intenzionati
ad  acquisire  quote  di  produttori  aderenti ad altra associazione,
riguardo  l'esigenza  di formulare tali proposte di acquisto entro il
22 marzo  2004, onde consentire ai soci dell'associazione medesima di
disporre dei tempi minimi necessari ad esercitare l'eventuale diritto
di prelazione, permettendo altresi', in caso negativo, di ottenere il
necessario nulla osta secondo le modalita' sopra descritte.
  Si  raccomanda agli organi in indirizzo di assicurare la tempestiva
divulgazione del contenuto della presente.
    Roma, 1° marzo 2004
                      Il titolare dell'ufficio monocratico: Gulinelli