IL DIRETTORE GENERALE
                     della prevenzione sanitaria
  Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;
  Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;
  Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;
  Visto  il  decreto  ministeriale  12 novembre  1992,  n.  542, come
modificato dal decreto ministeriale 31 maggio 2001;
  Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;
  Considerato  che  a  norma  dell'art.  1 del decreto legislativo 25
gennaio  1992,  n.  105,  le  acque  mincrali  si  distinguono  dalle
ordinarie  acque  potabili  per  la  purezza originaria e che la loro
composizione  e  le altre caratteristiche debbono mantenersi costanti
alla sorgente nell'ambito delle variazioni naturali;
  Rilevato  che  e'  stata  avviata  una  ricognizione,  tendente tra
l'altro  a  verificare  lo  stato  di applicazione della normativa di
settore;
  Considerato  che  nel predetto ambito la societa' Stabia D.I.MA.RE.
S.r.l.   (risultante   agli   atti  della  scrivente  titolare  della
concessione   dell'acqua   minerale  naturale  Acetosella)  e'  stata
invitata  in  data 7 marzo 2003 a fornire copia del certificato della
analisi chimica annuale effettuata per ogni acqua minerale prodotta;
  Viste   le   valutazioni   espresse   in   data   8 settembre  2003
dall'Istituto  Superiore  di  Sanita' in merito alle analisi chimiche
prodotte da detta societa';
  Considerato  che  l'istituto Superiore di Sanita' nel suo parere ha
rilevato,  tra  l'altro,  che «sono stati ricercati tutti i parametri
elencati  nel decreto ministeriale del 31 maggio 2001 ad eccezione di
borati e selenio; per verificare l'assenza dei parametri indicati dal
punto  2)  al 7) del decreto ministeriale del 31 maggio 2001 non sono
state  utilizzate le metodiche pubblicate su Standard methods for the
examination  of  water  and wastewater. I limiti di rilevabilita' per
pesticidi e bifenili clorurati, composti organoalogenati, idrocarburi
policiclici   aromatici   e   agenti  tensioattivi  risultano  troppo
elevati»;
  Considerato che la Societa' interessata e' stata invitata, con nota
trasmessa  in  data  3 dicembre  2003,  a produrre - entro il termine
perentorio   di   sessanta   giorni   dal   ricevimento  di  apposita
raccomandata  a.r.  -  una  nuova certificazione analitica dell'acqua
minerale in questione;
  Considerato che tale richiesta e' rimasta inevasa;
  Rilevato   che  sulla  base  dell'istruttoria  descritta  non  puo'
ritenersi  assicurato  il  permanere  delle  caratteristiche  proprie
dell'acqua   cosi'   come  certificato  all'atto  del  riconoscimento
ministeriale;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.   Per  le  motivazioni  espresse  in  premessa,  e'  sospeso  il
riconoscimento  ministeriale  dell'acqua minerale naturale Acetosella
in comune di Castellammare di Stabia (Napoli).