Art. 2. 1. Il riconoscimento ministeriale dell'acqua minerale naturale di cui all'art. 1, potra' essere ripristinato a fronte della presentazione di documentazione conforme alla vigente normativa, idonea a dimostrare il mantenimento delle caratteristiche originarie dell'acqua minerale. Il presente decreto sara' trasmesso alla ditta titolare ed inviato in copia al presidente della giunta regionale per i provvedimenti di competenza. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma 20 febbraio 2004 p. Il direttore generale: Filippetti