Art. 2.
  1.  Il  riconoscimento ministeriale dell'acqua minerale naturale di
cui   all'art.   1,   potra'   essere  ripristinato  a  fronte  della
presentazione  di  documentazione  conforme  alla  vigente normativa,
idonea  a dimostrare il mantenimento delle caratteristiche originarie
dell'acqua minerale.
  Il  presente decreto sara' trasmesso alla ditta titolare ed inviato
in  copia al presidente della giunta regionale per i provvedimenti di
competenza.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma 20 febbraio 2004
                                 p. Il direttore generale: Filippetti