IL VICE MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
  Visto  l'art. 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, che destina i
contributi di cui al comma 1, lettere b) e c), al finanziamento di un
programma costruttivo di alloggi per lavoratori;
  Vista  la  legge 9 dicembre 1998, n. 431, concernente la disciplina
delle  locazioni  e  del  rilascio  degli  immobili  adibiti  ad  uso
abitativo che all'art. 11, istituisce, presso il Ministero dei lavori
pubblici  (ora  Ministero  delle  infrastrutture e dei trasporti) «Il
Fondo  nazionale  per  il  sostegno  all'accesso  delle abitazioni in
locazioni»;
  Visto  il  decreto  ministeriale  7 giugno  1999,  pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale - serie generale - n. 167 del 19 luglio 1999, con
il  quale  sono  stati fissati, ai sensi dell'art. 11, comma 4, della
legge  9 dicembre 1998, n. 431, i requisiti minimi dei conduttori per
beneficiare   dei  contributi  integrativi  a  valere  sulle  risorse
assegnate   al   Fondo  nazionale  di  sostegno  per  l'accesso  alle
abitazioni  in  locazione nonche' criteri per la determinazione degli
stessi;
  Vista  la  legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003),
che  attribuisce  al  citato  Fondo  per  l'anno 2003 la dotazione di
246.496.000,00 euro;
  Visto,  in  particolare,  il  comma  5  del  citato  art.  11  come
sostituito  dall'art. 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2001, n. 21,
che  stabilisce  che la ripartizione delle risorse assegnate al Fondo
venga effettuata dal Ministro dei lavori pubblici (ora Ministro delle
infrastrutture  e  dei trasporti) previa intesa in sede di Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome  di  Trento  e  Bolzano in relazione al fabbisogno accertato
dalle  regioni  e  province  autonome  per  l'anno  precedente  ed in
relazione alla quota di risorse, aggiuntive a quelle statali, messe a
disposizione delle singole regioni e province autonome;
  Visto  il  decreto ministeriale 4 dicembre 2002, n. 205, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie generale - n. 33 del 10 febbraio
2003,  con  il  quale  e'  stato  effettuato il riparto delle risorse
assegnate al Fondo nazionale relativamente all'annualita' 2002;
  Visto  in particolare il punto 5 del citato decreto 4 dicembre 2002
che  dispone,  a  decorrere dall'anno 2003, che la ripartizione delle
risorse  assegnate al Fondo venga effettuata sulla base di una scheda
unificata  di rilevazione del fabbisogno da predisporre dal Ministero
unitamente alle regioni e province autonome;
  Considerato  che  ai fini di quanto sopra il Ministero ha convocato
specifiche  riunioni  nel  corso delle quali sono state concordate le
modalita'  di  rilevazione del fabbisogno e che con nota ministeriale
30 luglio  2003  e' stato chiesto alle regioni e province autonome di
Trento  e Bolzano l'invio delle informazioni per procedere al riparto
dell'annualita' 2003;
  Vista  la  nota in data 24 luglio 2003, prot. n. 783 dell'Assessore
per l'edilizia residenziale della regione Piemonte - coordinatore per
le  regioni in materia di edilizia residenziale - di trasmissione del
documento  approvato  dalle  stesse  regioni  con  il quale, oltre ad
accettare  formalmente  le  modalita'  di  rilevazione del fabbisogno
concordate, e' stato proposto di tenere conto ai fini del riparto, in
aggiunta  ai  dati  relativi  al fabbisogno accertato e delle risorse
aggiuntive  regionali, anche di indicatori di carattere piu' generale
in  grado di far emergere in maniera piu' puntuale le caratteristiche
di ogni singola realta' territoriale;
  Considerato  che  i  dati  pervenuti  al Ministero restituiscono un
quadro  conoscitivo  non  ancora  completamente omogeneo in relazione
alla  determinazione  quantitativa  del  fabbisogno  in quanto sia le
regioni  Lombardia  e Marche nonche' la provincia autonoma di Bolzano
hanno  riferito  il  calcolo  dell'incidenza  del  canone  al reddito
convenzionale per l'accesso all'edilizia residenziale anziche' - come
richiesto - a quello imponibile;
  Ravvisata    l'opportunita'    di   introdurre,   ai   fini   della
predisposizione  della  ripartizione  di  che trattasi, in aggiunta a
quelli  fissati  con le modalita' di rilevazione concordate, anche un
ulteriore  fattore di correzione da utilizzare in presenza di calcolo
dell'incidenza  del  canone  di  locazione con riferimento al reddito
convenzionale anziche' al reddito imponibile al fine di omogeneizzare
i dati relativi al suddetto fabbisogno;
  Vista  l'intesa espressa, sulla proposta di ripartizione effettuata
dal  vice  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  dalla
Conferenza  permanente  per  i rapporti fra lo Stato, le regioni e le
province  autonome  di  Trento e Bolzano nella seduta del 26 novembre
2003;
  Visto  il  decreto in data 12 ottobre 2001 con il quale il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti ha delegato l'on.le Ugo Giovanni
Martinat   all'esercizio   anche  delle  competenze  nelle  aree  del
Dipartimento per le opere pubbliche e per l'edilizia;
                              Decreta:
  1.  Le disponibilita' di cui alla tabella C della legge 27 dicembre
2002, n. 289, pari per l'anno 2003, a Euro 246.496.000,00, attribuite
al  Fondo  nazionale  di  sostegno  per  l'accesso alle abitazioni in
locazione  di  cui  all'art.  11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431,
sono  ripartite  tra  le  regioni  e le province autonome di Trento e
Bolzano  secondo  l'allegata  tabella  che forma parte integrante del
presente decreto.
  2.  Le  regioni  e  le  province  autonome ripartiscono le quote di
propria  spettanza  a  norma  del  comma 7 del predetto art. 11 della
legge  9 dicembre  1998, n. 431, come integrato dall'art. 1, comma 2,
della legge 8 febbraio 2001, n. 21.
  3. I comuni, sulla base delle risorse loro assegnate e nel rispetto
dei  requisiti  minimi  stabiliti dal decreto del Ministro dei lavori
pubblici del 7 giugno 1999, definiscono la graduatoria tra i soggetti
in possesso dei predetti requisiti.
  4.  Le  regioni  e le province autonome comunicheranno al Ministero
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  -  Direzione  generale  per
l'edilizia  residenziale e le politiche abitative l'entita' dei fondi
eventualmente iscritti in bilancio per la finalita' di cui trattasi.
  5.   La   ripartizione  delle  disponibilita'  assegnate  al  Fondo
nazionale  per l'anno 2004 e' effettuata previa verifica - ai fini di
una  eventuale  revisione  -  dei requisiti minimi dei conduttori per
beneficiare   dei  contributi  integrativi  a  valere  sulle  risorse
assegnate   al   Fondo  nazionale  di  sostegno  per  l'accesso  alle
abitazioni  in  locazione  fissati  nel decreto ministeriale 7 giugno
1999  e  tenuto conto, altresi', di eventuali somme non utilizzate da
parte  delle  regioni  e province autonome assegnate con i precedenti
riparti.
  6.  La  scheda  unificata  di  rilevazione del fabbisogno di cui al
punto  5  del decreto ministeriale n. 205/U.R del 4 dicembre 2002, da
predisporre  dal  Ministero  unitamente  alle  regioni  e le province
autonome,  e' formalmente approvata dalla Conferenza permanente per i
rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 5 dicembre 2003
                                           Il vice Ministro: Martinat
Registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2004
Ufficio  controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del
territorio, registro n. 1, foglio n. 166