Art. 2.
  Le  offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1
del  presente  decreto,  dovranno  pervenire,  con l'osservanza delle
modalita'   indicate   negli   articoli 6  e  7  del  citato  decreto
ministeriale  del  10 settembre  2003,  entro  le  ore  11 del giorno
11 marzo 2004.
  Le  offerte  non  pervenute  entro il suddetto termine non verranno
prese in considerazione.
  Successivamente  alla  scadenza  del termine di presentazione delle
offerte,  verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalita' di
cui  agli  articoli 8,  9  e 10 del ripetuto decreto del 10 settembre
2003.
  Di tali operazioni verra' redatto apposito verbale.