Art. 5.
  Gli  oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2004 faranno
carico  al  capitolo 2214 (unita' previsionale di base 3.1.7.3) dello
stato  di  previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle
finanze  per  l'anno  stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni
successivi.
  L'onere  per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario
2008  fara'  carico  al  capitolo  che verra' iscritto nello stato di
previsione  della  spesa  del Ministero dell'economia e delle finanze
per   l'anno  stesso,  e  corrispondente  al  capitolo  9502  (unita'
previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in
corso.
  L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5
del  citato  decreto  del  10 settembre 2003, sara' scritturato dalle
sezioni  di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e fara' carico al
capitolo  2247  (unita'  previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di
previsione  della  spesa  del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno finanziario 2004.
  Il   presente  decreto  verra'  inviato  all'Ufficio  centrale  del
bilancio  presso  il  Ministero dell'economia e delle finanze e sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 5 marzo 2004
                                                Il Ministro: Tremonti