Art. 2.
    In considerazione dell'art. 3, comma 7, del decreto-legge n. 351,
al   criterio   n.   3  della  delibera  allegata  sub 1  al  decreto
ministeriale  31 luglio  2002,  i  valori  di mercato a metro quadro,
rispettivamente, minimo e massimo devono intendersi adeguati di volta
in volta ai valori pubblicati dall'OMI dell'Agenzia del territorio.