Art. 2. In considerazione dell'art. 3, comma 7, del decreto-legge n. 351, al criterio n. 3 della delibera allegata sub 1 al decreto ministeriale 31 luglio 2002, i valori di mercato a metro quadro, rispettivamente, minimo e massimo devono intendersi adeguati di volta in volta ai valori pubblicati dall'OMI dell'Agenzia del territorio.