Art. 4.
  1.  Il  Dipartimento  della  protezione civile della Presidenza del
Consiglio  dei  Ministri  e'  estraneo  ad ogni rapporto contrattuale
scaturito dalla applicazione della presente ordinanza.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 12 marzo 2004
                                            Il Presidente: Berlusconi