Art. 2.
  1.  Le  autorizzazioni  all'immissione  in  commercio  dei prodotti
fitosanitari   contenenti   la  sostanza  attiva  nuarimol,  elencati
nell'allegato  1  al  presente decreto, sono revocate a decorrere dal
1° aprile 2004.
  2.  La  decorrenza  del  1° aprile  2004,  cosi' come le successive
disposizioni  del  presente  decreto  in materia di smaltimento delle
scorte,   si  applicano  anche  ai  prodotti  fitosanitari,  elencati
nell'allegato 2 al presente decreto, revocati per effetto del decreto
dirigenziale  31 dicembre  2003 che ha disposto il ritiro dal mercato
dei  prodotti  fitosanitari  per  i  quali le imprese interessate non
hanno  richiesto  la  riclassificazione di cui al decreto legislativo
13 marzo 2003, n. 65.