Art. 4. 1. Le nuove imprese iscritte o annotate nella sezione speciale del registro delle imprese nel corso del 2004 e dopo l'entrata in vigore del presente decreto, sono tenute al versamento dei diritti di cui all'art. 2 tramite modello F24, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda dell'iscrizione o dell'annotazione. 2. Le nuove imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle imprese nel corso del 2004 e dopo l'entrata in vigore del presente decreto sono tenute a versare, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda dell'iscrizione, tramite modello F24, i seguenti diritti: imprese individuali; Euro 93; societa' cooperative; Euro 93; consorzi; Euro 93; societa' di persone; Euro 170; societa' di capitali; Euro 373. 3. Le nuove unita' locali, che si iscrivono nel corso del 2004, appartenenti ad imprese gia' iscritte nella sezione ordinaria del registro delle imprese, sono tenute al pagamento di un diritto pari al 20% di quello definito al comma 2. 4. Le nuove imprese iscritte nel registro delle imprese nel corso del 2004, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, e che, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda dell'iscrizione o dell'annotazione, hanno versato un diritto inferiore a quello dovuto per l'anno 2004, come stabilito dal presente decreto, sono tenute a versare la differenza con le modalita' e nei termini che saranno loro comunicati dalla camera di commercio competente. 5. Le nuove imprese iscritte nel registro delle imprese nel corso del 2004, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, e che, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda dell'iscrizione o dell'annotazione, hanno versato un diritto superiore a quello dovuto per l'anno 2004, come stabilito dal presente decreto, saranno rimborsate, per un ammontare pari al maggior diritto versato, direttamente dalla camera di commercio competente, con le modalita' stabilite dalla stessa.