Art. 4.
  1.  Le nuove imprese iscritte o annotate nella sezione speciale del
registro  delle imprese nel corso del 2004 e dopo l'entrata in vigore
del  presente  decreto,  sono tenute al versamento dei diritti di cui
all'art.   2   tramite   modello   F24,  entro  trenta  giorni  dalla
presentazione della domanda dell'iscrizione o dell'annotazione.
  2. Le  nuove  imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro
delle  imprese  nel  corso  del  2004  e dopo l'entrata in vigore del
presente  decreto  sono  tenute  a versare, entro trenta giorni dalla
presentazione  della  domanda dell'iscrizione, tramite modello F24, i
seguenti diritti:
    imprese individuali; Euro 93;
    societa' cooperative; Euro 93;
    consorzi; Euro 93;
    societa' di persone; Euro 170;
    societa' di capitali; Euro 373.
  3.  Le  nuove  unita'  locali, che si iscrivono nel corso del 2004,
appartenenti  ad  imprese  gia'  iscritte nella sezione ordinaria del
registro  delle  imprese, sono tenute al pagamento di un diritto pari
al 20% di quello definito al comma 2.
  4.  Le  nuove imprese iscritte nel registro delle imprese nel corso
del  2004,  prima dell'entrata in vigore del presente decreto, e che,
entro trenta giorni dalla presentazione della domanda dell'iscrizione
o  dell'annotazione,  hanno  versato  un  diritto  inferiore a quello
dovuto  per  l'anno  2004,  come stabilito dal presente decreto, sono
tenute  a  versare  la  differenza con le modalita' e nei termini che
saranno loro comunicati dalla camera di commercio competente.
  5.  Le  nuove imprese iscritte nel registro delle imprese nel corso
del  2004,  prima dell'entrata in vigore del presente decreto, e che,
entro trenta giorni dalla presentazione della domanda dell'iscrizione
o  dell'annotazione,  hanno  versato  un  diritto  superiore a quello
dovuto  per l'anno 2004, come stabilito dal presente decreto, saranno
rimborsate,  per  un  ammontare  pari  al  maggior  diritto  versato,
direttamente  dalla  camera di commercio competente, con le modalita'
stabilite dalla stessa.