Art. 5.
  1. Le imprese versano, per ciascuna delle proprie unita' locali, in
favore delle camere di commercio nel cui territorio hanno sede queste
ultime,  un importo pari al 20 per cento di quello dovuto per la sede
principale, fino ad un massimo di Euro 120,00.
  2.  Le  unita'  locali di imprese con sede principale all'estero di
cui  all'art. 9, comma 2, lettera b) del decreto del Presidente della
Repubblica  7 dicembre  1995,  n. 581, devono versare per ciascuna di
esse   in  favore  della  camera  di  commercio  nel  cui  territorio
competente  ha  sede  l'unita' locale, un diritto annuale pari a Euro
110,00.
  3.  Le  sedi  secondarie  di imprese con sede principale all'estero
devono  versare  per  ciascuna  di  esse  in  favore  della camera di
commercio  nel  cui  territorio  competente  hanno  sede,  un diritto
annuale pari a Euro 110,00.
  4.  Non  sono tenuti al pagamento del diritto annuale gli esercenti
le  attivita'  economiche  di  cui  all'art. 9, comma 2, punto a) del
decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581.