Art. 6.
  1.  Il  diritto  annuale  e'  versato,  in  unica soluzione, con le
modalita'  previste  dal  capo  III  del decreto legislativo 9 luglio
1997,  n.  241,  entro il termine previsto per il pagamento del primo
acconto delle imposte sui redditi.
  2.  L'attribuzione  alle  singole  camere  di commercio delle somme
relative  al  diritto  annuale  versato  attraverso il modello F24 ha
luogo  mediante  l'utilizzo  delle contabilita' speciali di girofondi
presso le sezioni di tesoreria.
  3.   Tali   somme   dovranno   essere  giornalmente  riversate  nei
corrispondenti  conti  di  tesoreria  unica  intestati alle camere di
commercio.