IL DIRETTORE GENERALE
      del Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione

  Visto  l'art.  9 della legge 16 maggio 1978, n. 281, istitutivo del
fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;
  Visto  l'art.  3,  comma  1  della legge n. 158/1990, con il quale,
viene stabilito che, a decorrere dall'anno 1991, il sopracitato fondo
e'  costituito  da  una  quota  fissa,  pari  a  quella assegnata per
l'esercizio  1990,  e da una quota variabile determinata con la legge
finanziaria  comprendente  gli  stanziamenti  annuali  previsti dalle
leggi di settore;
  Vista  la  legge 24 marzo 1989, n. 122, recante norme in materia di
parcheggi  in  particolare  gli  articoli  3 e 6 che disciplinano gli
interventi,  rispettivamente,  per le generalita' dei comuni e quelli
ad alta tensione di traffico;
  Visto  l'art.  12,  comma  1,  della  legge  n.  537/1993 - recante
interventi  correttivi di finanza pubblica - il quale stabilisce, fra
l'altro, che gli interventi in materia di parcheggi, ex lege 24 marzo
1989,  n.  122,  s'intendono  di  competenza  regionale ed i relativi
finanziamenti confluiscono, dal 1° gennaio 1994, previa riduzione del
15  per  cento,  nella richiamata quota variabile, di cui all'art. 3,
comma 1, della legge n. 158/1990;
  Visto, inoltre, l'art. 12, comma 3, della legge n. 537/1993, con il
quale  viene  stabilito  che  la  Conferenza  Stato  regione indica i
criteri  di  riparto degli stanziamenti confluiti nel fondo regionale
di sviluppo;
  Visti  i  criteri  direttivi  della  Conferenza  permanente  per  i
rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano  emanati nella seduta del 24 novembre 1994, in particolare le
allegate  tabelle  1)  e  3), rispettivamente, relative alle quote da
devolvere per le finalita' di cui agli articoli 3 e 6 dell'ex lege n.
122/1989;
  Visto,   in  particolare,  il  punto  5)  dei  sopracitati  criteri
direttivi  il  quale  stabilisce  che le delibere di approvazione dei
programmi   regionali   costituiscono   titolo   necessario   per  il
trasferimento  delle somme da ammettere a contributo entro il residuo
limite di stanziamento di competenza;
  Visto l'art. 3, comma 1 della legge n. 549/1995 - recante misure di
razionalizzazione  della  finanza pubblica - il quale stabilisce, tra
l'altro,  che  a  decorrere dall'anno 1996 cessano i finanziamenti in
favore delle regioni a statuto ordinario, previsti dalle disposizioni
di  cui  alla  tabella  B  allegata  alla  legge,  fra i quali quelli
previsti  dall'art.  12, legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive
modificazioni (confluenze);
  Vista  la  nota  n.  200/556/1.9.30  del  16 febbraio  1995,  della
Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri, con la quale si comunica il
venire  meno  del  congelamento  delle quote spettanti alle regioni a
statuto speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano;
  Vista  la  legge  di  Bilancio  n. 351 del 24 dicembre 2003, per il
2004;
  Ritenuto di dover provvedere all'impegno dell'intero stanziamento a
favore  delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di
Trento e Bolzano, ed autorizzare il trasferimento delle quote ammesse
a  contributo  indicate nelle sopracitate tabelle 1) e 3) dei criteri
direttivi,  tenuto  conto  delle delibere regionali, di rimodulazione
dei programmi a completamento delle annualita';
  Visti gli articoli 5, comma 3, della legge n. 386/1989 e l'art. 12,
comma  1,  del  decreto legislativo n. 263/1992, i quali stabiliscono
che  per  l'erogazione  dei  finanziamenti  a  favore  delle province
autonome  di  Trento  e  Bolzano  a  valere  su  leggi di settore «si
prescinde  da  qualunque  adempimento  previsto»  dalle leggi stesse,
anche  se le disposizioni non sono espressamente richiamate, pertanto
si autorizza il trasferimento delle intere quote spettanti;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  La   somma   complessiva   di  Euro  16.174.169,41,  relativa  allo
stanziamento  2004,  e'  impegnata  a  favore delle regioni a statuto
speciale  e  delle  province  autonome  di  Trento  e Bolzano, per le
finalita'  esposte in premessa, secondo le quote a fianco di ciascuna
di seguito indicate:
=====================================================================
     Regioni     | Spettanze art. 3 |Spettanze art. 6 |    Totale
=====================================================================
Valle d'Aosta    |137.925,50        |-                |137.925,50
P.A. di Trento   |255.570,76        |-                |255.570,76
F.V. Giulia      |545.906,82        |1.152.344,46     |1.698.251,28
Sicilia          |1.464.838,06      |9.482.148,66     |10.946.986,72
Sardegna         |611.970,44        |2.238.840,66     |2.850.811,10
P.A. di Bolzano  |284.624,05        |-                |284.624,05
Totale . . .     |3.300.835,63      |12.873.333,78    |16.174.169,41