IL DIRETTORE GENERALE
             della sanita' veterinaria e degli alimenti

  Visto  l'art.  6  della  legge  30 aprile  1962, n. 283, modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.
223,     relativo    alla    classificazione,    all'imballaggio    e
all'etichettatura dei preparati pericolosi;
  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo  1995,  n.  194, relativo
all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in
commercio di prodotti fitosanitari;
  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
  Visto  il  decreto  legislativo 14 marzo 2003, n. 65, di attuazione
delle    direttive   1999/45   CE   e   2001/60/CE,   relative   alla
classificazione,  all'imballaggio  e  all'etichettatura dei preparati
pericolosi;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290, concernente e il regolamento di semplificazione dei procedimenti
di  autorizzazione  alla  produzione,  alla immissione in commercio e
alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
  Visto  il  decreto ministeriale del 16 dicembre 1998 di recepimento
della    direttiva    97/73/CE   del   15 dicembre   1997,   relativo
all'iscrizione  della  sostanza  attiva  imazalil nell'allegato I del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 31 dicembre 2008;
  Visto  l'art. 4 del citato decreto, che stabilisce la presentazione
entro  il 30 giugno 2002 di un fascicolo conforme ai requisiti di cui
all'allegato  III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 per i
prodotti fitosanitari contenenti la sola sostanza attiva imazalil;
  Vista  l'istanza  presentata  in  data  28 maggio 2002 dall'impresa
Makhteshim  Chemical  Works  Ltd.,  con  sede  legale  in  Beer-Sheva
(Israele), legalmente rappresentata in Italia dall'impresa Makhteshim
Agan  Italia  Srl con sede legale in Bergamo, via G. Verdi n. 12, con
la   quale   l'impresa   proponeva   l'estrapolazione   al   prodotto
fitosanitario  denominato  Magnate  20  EC  reg.  n.  9784,  dei dati
presentati  per  il proprio prodotto fitosanitario denominato Magnate
500  EC reg. n. 9783, o in alternativa, la concessione di una proroga
di  dieci mesi al fine di completare il dossier specifico relativo al
sopraccitato Magnate 20 EC;
  Visto  il parere espresso in data 23 ottobre 2003 dalla commissione
consultiva  di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n.  194,  sfavorevole  alla conferma della registrazione del prodotto
fitosanitario  Magnate  20  EC,  in  quanto  per  esso  non  e' stato
presentato   alcun   dossier   secondo  l'allegato  III  del  decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
  Considerato  che  nel  frattempo non sono pervenuti ulteriori studi
redatti secondo l'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n.  194, come richiesto dalla commissione nella seduta del 23 ottobre
2003;
  Ritenuto  di dover procedere alla revoca del prodotto Magnate 20 EC
contenente  la sostanza attiva imazalil in quanto la ditta Makhteshim
Chemical  Works  Ltd  non  ha  presentato l'allegato III ai sensi del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
  Visto  l'art.  23  del  decreto  legislativo 17 marzo 1995, n. 194,
relativo  alle  sanzioni  previste per chi immette in commercio e per
chi  utilizza  prodotti  fitosanitari non autorizzati e le successive
norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  E'  revocata l'autorizzazione del prodotto fitosanitario denominato
Magnate  20 EC, reg. n. 9784, contenente la sostanza attiva imazalil,
dell'impresa  Makhteshim  Chemical  Works  Ltd,  con  sede  legale in
Beer-Sheva (Israele), legalmente rappresentata in Italia dall'impresa
Makhteshim  Agan  Italia Srl con sede legale in Bergamo, via G. Verdi
n. 12.