Art. 2. 1. L'utilizzazione delle scorte del prodotto di cui all'art. 1 e' consentita per un periodo di dodici mesi dalla data del presente decreto. 2. Il titolare dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario di cui all'art. 1 e' tenuto ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori del prodotto fitosanitario medesimo dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte. Il presente decreto sara' notificato in via amministrativa all'impresa interessata e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 17 febbraio 2004 p. Il direttore generale: Ferri