Art. 2.
  1.  L'utilizzazione  delle scorte del prodotto di cui all'art. 1 e'
consentita  per  un  periodo  di  dodici mesi dalla data del presente
decreto.
  2.  Il  titolare  dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario di
cui  all'art.  1  e'  tenuto  ad  adottare  ogni  iniziativa volta ad
informare i rivenditori e gli utilizzatori del prodotto fitosanitario
medesimo dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo
smaltimento delle relative scorte.
  Il   presente   decreto  sara'  notificato  in  via  amministrativa
all'impresa  interessata  e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 17 febbraio 2004
                                      p. Il direttore generale: Ferri