Art. 5.
  L'autorizzazione  di  cui  all'art.  1  ha  durata  di  tre  anni a
decorrere dalla data del presente decreto.
  Nell'ambito   del   periodo   di   validita'   dell'autorizzazione,
l'organismo  di  controllo  «CSQA  Certificazioni  Srl»  e' tenuto ad
adempiere  a  tutte  le  disposizioni  complementari  che l'autorita'
nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.