Art. 3.
  1.   Entro  quindici  giorni  dalla  pubblicazione  della  presente
ordinanza,  i  titolari  degli  insediamenti  industriali interessati
all'allacciamento  alla  rete fognaria presentano apposita istanza al
commissario   delegato,   impegnandosi   al   pagamento  ovvero  alla
realizzazione  delle  opere  necessarie  al  collegamento  dei propri
scarichi  industriali  alla rete fognaria. Il commissario delegato si
pronuncia  entro  i  trenta  giorni  successivi  al ricevimento delle
domande,   fissando   i   termini,  le  modalita'  e  gli  oneri  per
l'allacciamento.
  2.  Nelle  more  della  realizzazione degli allacciamenti di cui al
comma  1, e, comunque, non oltre il termine di vigenza dello stato di
emergenza,  il commissario delegato, per gli insediamenti industriali
per  i  quali,  in  attuazione  di  quanto  previsto  dal comma 1, ha
espresso  parere favorevole all'allacciamento, autorizza, con proprio
provvedimento, gli scarichi in corpo idrico superficiale in deroga ai
limiti stabiliti dalla tabella 3, allegato 5, del decreto legislativo
n. 152/1999, e successive modifiche ed integrazioni, fermi restando i
limiti  di  accettabilita'  relativi  ai  parametri di natura tossica
persistente e bioaccumulabile fissati per tali scarichi.
  3.  Le  industrie  attualmente  allacciate  alla  rete fognaria non
servite  da  depuratore,  nonche' quelle che hanno ottenuto pronuncia
favorevole in ordine alla istanza di allacciamento ai sensi del comma
1, devono comunque assicurare, entro e non oltre il 30 giugno 2004:
    la  riduzione  dei  consumi  idrici  consentita dall'applicazione
delle   migliori   tecnologie   disponibili  a  costi  economicamente
accettabili,  il  collettamento  e  la  filtrazione  delle  acque  di
piazzale,  nonche' la corretta gestione degli impianti di depurazione
a  pie'  di  fabbrica,  sulla  base  delle  prescrizioni  dettate dal
commissario delegato con successivo provvedimento;
    il  rispetto  dei  valori  limite  per  gli scarichi in fognatura
previsti  dalla  tabella  3,  allegato  5, del decreto legislativo n.
152/1999, e successive modifiche ed integrazioni;
    la corresponsione della tariffa per la fognatura e la depurazione
in misura pari a quella prevista per gli scarichi civili in fognature
non collegate al depuratore.