Art. 3. 1. Entro quindici giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, i titolari degli insediamenti industriali interessati all'allacciamento alla rete fognaria presentano apposita istanza al commissario delegato, impegnandosi al pagamento ovvero alla realizzazione delle opere necessarie al collegamento dei propri scarichi industriali alla rete fognaria. Il commissario delegato si pronuncia entro i trenta giorni successivi al ricevimento delle domande, fissando i termini, le modalita' e gli oneri per l'allacciamento. 2. Nelle more della realizzazione degli allacciamenti di cui al comma 1, e, comunque, non oltre il termine di vigenza dello stato di emergenza, il commissario delegato, per gli insediamenti industriali per i quali, in attuazione di quanto previsto dal comma 1, ha espresso parere favorevole all'allacciamento, autorizza, con proprio provvedimento, gli scarichi in corpo idrico superficiale in deroga ai limiti stabiliti dalla tabella 3, allegato 5, del decreto legislativo n. 152/1999, e successive modifiche ed integrazioni, fermi restando i limiti di accettabilita' relativi ai parametri di natura tossica persistente e bioaccumulabile fissati per tali scarichi. 3. Le industrie attualmente allacciate alla rete fognaria non servite da depuratore, nonche' quelle che hanno ottenuto pronuncia favorevole in ordine alla istanza di allacciamento ai sensi del comma 1, devono comunque assicurare, entro e non oltre il 30 giugno 2004: la riduzione dei consumi idrici consentita dall'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a costi economicamente accettabili, il collettamento e la filtrazione delle acque di piazzale, nonche' la corretta gestione degli impianti di depurazione a pie' di fabbrica, sulla base delle prescrizioni dettate dal commissario delegato con successivo provvedimento; il rispetto dei valori limite per gli scarichi in fognatura previsti dalla tabella 3, allegato 5, del decreto legislativo n. 152/1999, e successive modifiche ed integrazioni; la corresponsione della tariffa per la fognatura e la depurazione in misura pari a quella prevista per gli scarichi civili in fognature non collegate al depuratore.