Art. 5. 1. Al fine di assicurare il riutilizzo dei reflui depurati dagli impianti di depurazione del comprensori Alto, Medio e Foce Sarno per l'intera portata, secondo quanto gia' previsto dall'art. 3, commi 1 e 2 dell'ordinanza n. 3270/2003, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e la regione Campania, d'intesa con il commissario delegato ed in raccordo con le associazioni di categoria interessate, stipulano, entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, gli accordi integrativi di programma previsti dagli articoli 17 e 19 dell'accordo di programma quadro Stato-regione Campania per la tutela delle acque e la gestione integrata delle risorse idriche, sottoscritto in data 30 dicembre 2003. In detti accordi integrativi sono altresi' individuate le risorse poste a disposizione da ciascuno dei soggetti sottoscrittori. 2. Il commissario delegato, entro 60 giorni dalla data di emanazione della presente ordinanza, stipula con l'assessorato alle attivita' produttive della regione Campania specifici protocolli d'intesa finalizzati alla definizione delle modalita' di finanziamento, a valere sulle risorse del POR 2000-2006, di interventi e progetti, individuati dal commissario delegato e mirati alla riduzione dell'impatto ambientale prodotto dalle aziende industriali presenti nei distretti industriali ricompresi nel bacino idrografico del fiume Sarno. 3. Nelle more della stipula degli accordi di cui ai commi 1 e 2, il commissario puo' provvedere al finanziamento di interventi indifferibili ed urgenti, finalizzati al miglioramento dell'efficienza depurativa e gestionale del sistema depurativo di Solfora/Mercato S. Severino, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 2, dell'ordinanza di protezione civile n. 3270/2003.