Art. 5.
  1.  Al  fine  di assicurare il riutilizzo dei reflui depurati dagli
impianti  di depurazione del comprensori Alto, Medio e Foce Sarno per
l'intera portata, secondo quanto gia' previsto dall'art. 3, commi 1 e
2  dell'ordinanza  n.  3270/2003,  il Ministero dell'ambiente e della
tutela  del  territorio  e  la  regione  Campania,  d'intesa  con  il
commissario  delegato ed in raccordo con le associazioni di categoria
interessate,  stipulano,  entro  novanta  giorni  dalla pubblicazione
della  presente  ordinanza,  gli  accordi  integrativi  di  programma
previsti  dagli  articoli 17  e  19  dell'accordo di programma quadro
Stato-regione  Campania  per  la  tutela  delle  acque  e la gestione
integrata  delle  risorse  idriche,  sottoscritto in data 30 dicembre
2003.  In  detti  accordi  integrativi  sono  altresi' individuate le
risorse poste a disposizione da ciascuno dei soggetti sottoscrittori.
  2.   Il  commissario  delegato,  entro  60  giorni  dalla  data  di
emanazione  della  presente ordinanza, stipula con l'assessorato alle
attivita'  produttive  della  regione  Campania  specifici protocolli
d'intesa    finalizzati   alla   definizione   delle   modalita'   di
finanziamento,   a   valere  sulle  risorse  del  POR  2000-2006,  di
interventi  e progetti, individuati dal commissario delegato e mirati
alla   riduzione   dell'impatto  ambientale  prodotto  dalle  aziende
industriali  presenti nei distretti industriali ricompresi nel bacino
idrografico del fiume Sarno.
  3. Nelle more della stipula degli accordi di cui ai commi 1 e 2, il
commissario   puo'   provvedere   al   finanziamento   di  interventi
indifferibili    ed    urgenti,    finalizzati    al    miglioramento
dell'efficienza  depurativa  e  gestionale  del sistema depurativo di
Solfora/Mercato  S.  Severino,  anche  ai  sensi  di  quanto previsto
dall'art.   3,  comma  2,  dell'ordinanza  di  protezione  civile  n.
3270/2003.