Art. 7.
  1.  Il  commissario  delegato,  per  gli  adempimenti  connessi  al
superamento dell'emergenza ambientale di cui alla presente ordinanza,
puo'  nominare  un  soggetto attuatore con poteri di firma rispetto a
specifici   settori   di  intervento  appositamente  individuati  dal
medesimo, da esercitare anche nelle ipotesi di assenza od impedimento
temporaneo del commissario delegato.