Art. 7. 1. Il commissario delegato, per gli adempimenti connessi al superamento dell'emergenza ambientale di cui alla presente ordinanza, puo' nominare un soggetto attuatore con poteri di firma rispetto a specifici settori di intervento appositamente individuati dal medesimo, da esercitare anche nelle ipotesi di assenza od impedimento temporaneo del commissario delegato.