Art. 8. 1. Ad eccezione delle competenze accessorie, comprensive di eventuali specifiche indennita' di funzione, gli oneri relativi al trattamento economico spettante al personale chiamato a prestare servizio presso la struttura commissariale sono poste, in deroga alla normativa vigente, a carico delle amministrazioni di appartenenza. 2. Per far fronte ai maggiori impegni derivanti dall'adozione delle iniziative previste dalla presente ordinanza, il commissario delegato e' autorizzato ad implementare la propria struttura fino a complessive sessanta unita' di personale tecnico e amministrativo, anche militare, dipendente della amministrazione statale, delle regioni o di enti pubblici.