Art. 8.
  1.   Ad  eccezione  delle  competenze  accessorie,  comprensive  di
eventuali  specifiche  indennita'  di funzione, gli oneri relativi al
trattamento  economico  spettante  al  personale  chiamato a prestare
servizio presso la struttura commissariale sono poste, in deroga alla
normativa vigente, a carico delle amministrazioni di appartenenza.
  2. Per far fronte ai maggiori impegni derivanti dall'adozione delle
iniziative previste dalla presente ordinanza, il commissario delegato
e'   autorizzato   ad   implementare  la  propria  struttura  fino  a
complessive  sessanta  unita'  di personale tecnico e amministrativo,
anche  militare,  dipendente  della  amministrazione  statale,  delle
regioni o di enti pubblici.