Art. 9.
  1.  A  far data dalla pubblicazione della presente ordinanza, per i
compensi  spettanti  al  personale  interno ed esterno alla struttura
commissariale,  appartenente  a  qualsiasi  amministrazione, nominato
responsabile  del  procedimento,  direttore  dei lavori, responsabile
della    sicurezza,    progettisti,    collaboratori    tecnici    ed
amministrativi,  componenti  di  commissioni  di  gara e collaudo, si
applica  la  disciplina prevista dall'art. 18 della legge 11 febbraio
1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni.
  2. Per il personale esterno alla struttura commissariale, esercente
la   libera   professione,   ove   ricadente   in  una  delle  figure
professionali  descritte al comma 1, si applicano i compensi previsti
dalla  normativa vigente di settore con la riduzione del 20%, nonche'
l'eventuale  ulteriore  detrazione  preventivamente concordata con il
commissario delegato.
  3.  Il  commissario  delegato  puo'  nominare  i coordinatori della
sicurezza  per  l'esecuzione  del lavori ed i coordinatori di servizi
e/o  uffici,  cui  verra'  corrisposta un'indennita' speciale mensile
commisurata  a  settanta ore di lavoro straordinario, calcolato sulla
base  degli  importi  orari spettanti in relazione alle qualifiche di
appartenenza.