Art. 9. 1. A far data dalla pubblicazione della presente ordinanza, per i compensi spettanti al personale interno ed esterno alla struttura commissariale, appartenente a qualsiasi amministrazione, nominato responsabile del procedimento, direttore dei lavori, responsabile della sicurezza, progettisti, collaboratori tecnici ed amministrativi, componenti di commissioni di gara e collaudo, si applica la disciplina prevista dall'art. 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni. 2. Per il personale esterno alla struttura commissariale, esercente la libera professione, ove ricadente in una delle figure professionali descritte al comma 1, si applicano i compensi previsti dalla normativa vigente di settore con la riduzione del 20%, nonche' l'eventuale ulteriore detrazione preventivamente concordata con il commissario delegato. 3. Il commissario delegato puo' nominare i coordinatori della sicurezza per l'esecuzione del lavori ed i coordinatori di servizi e/o uffici, cui verra' corrisposta un'indennita' speciale mensile commisurata a settanta ore di lavoro straordinario, calcolato sulla base degli importi orari spettanti in relazione alle qualifiche di appartenenza.