IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
23 dicembre   2003,   con  il  quale  e'  stato  prorogato,  fino  al
31 dicembre 2004, lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti della
regione Campania;
  Viste  le  ordinanze  del  Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3341 del 27 febbraio 2004, n. 3343 del 12 marzo 2004 e n. 3345 del 30
marzo  2004  recanti «Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare
l'emergenza rifiuti nella regione Campania»;
  Acquisita l'intesa della regione Campania;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
13 gennaio 2004, con il quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre
2004,   lo  stato  di  emergenza  a  seguito  di  eccezionali  eventi
meteorologici  verificatisi  nel territorio della regione Liguria, in
provincia  di  Savona  nei  giorni  2,  3,  4, 9 e 10 maggio 2002, in
provincia  di La Spezia nei giorni 6 e 8 agosto 2002 e nelle province
di  Genova, La Spezia e Savona nei giorni 21 e 22 settembre 2002, nel
territorio  dei  comuni di Loiano e Monzuno in provincia di Bologna a
causa  del  crollo  di una parete rocciosa verificatosi il 15 ottobre
2002,  e  per gli eccezionali eventi atmosferici nel mese di novembre
2002  che  hanno  colpito  le  regioni  Liguria, Lombardia, Piemonte,
Veneto e Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3344
del  19 marzo  2004,  recante  «Disposizioni  urgenti  di  protezione
civile»;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
31 ottobre  2002,  con  il  quale  e'  stato  dichiarato  lo stato di
emergenza   in   ordine  ai  gravi  eventi  sismici  verificatisi  il
31 ottobre 2002 nel territorio della provincia di Campobasso;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
8 novembre  2002,  con  il  quale  lo stato di emergenza in ordine ai
gravi  eventi  sismici verificatisi il 31 ottobre 2002 nel territorio
della  provincia  di  Campobasso  e' stato esteso anche al territorio
della provincia di Foggia;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
27 giugno  2003,  con  il  quale e' stato prorogato, fino al 31 marzo
2004,  lo  stato  di  emergenza  in  ordine  ai  gravi eventi sismici
verificatisi  il  31 ottobre  2002  nel  territorio delle province di
Campobasso e Foggia;
  Visto  l'art.  20  del  decreto-legge  24 dicembre  2003,  n.  355,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47,
recante  «Proroga  di  termini previsti da disposizioni legislative»,
con  il  quale,  gli stati d'emergenza concernente gli eventi sismici
che  hanno  colpito il territorio delle regioni Molise e Puglia, sono
stati prorogati fino al 31 dicembre 2005;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
13 gennaio 2004, con il quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre
2003,   lo   stato   di   emergenza   nei   territori  delle  regioni
Emilia-Romagna,  Liguria,  Piemonte,  Friuli-Venezia Giulia, Toscana,
Puglia e province autonome di Trento e Bolzano in ordine a situazioni
emergenziali  conseguenti  agli  eventi  alluvionali verificatisi nel
corso dei mesi di ottobre e novembre 2000;
  Viste  le  ordinanze  di  protezione  civile n. 3090 del 18 ottobre
2000,  recante  «Interventi  urgenti  di  protezione civile diretti a
fronteggiare  i  danni  conseguenti  agli  eventi  alluvionali  ed ai
dissesti  idrogeologici  che,  dal  13 ottobre 2000, hanno colpito il
territorio  della  Regione  autonoma  Valle  d'Aosta  e delle regioni
Piemonte,  Liguria,  Lombardia  ed  Emilia-Romagna»,  n.  3092 del 27
ottobre  2000, n. 3093 dell'8 novembre 2000 e n. 3095 del 23 novembre
2000;
  Vista  le  note rispettivamente n. 162 del 2 febbraio 2004 e n. 388
in  data 17 marzo 2004, con la quale la regione Liguria ha chiesto la
proroga  del  termini  di  consegna  del  modello  «D» previsto dalla
Direttiva  del  Ministro  dell'interno  delegato per il coordinamento
della    protezione    civile    del    30 gennaio   2001,   relativa
all'applicazione  dei  benefici  previsti dall'art. 4-bis della legge
11 dicembre 2000, n. 365;
  Vista la nota n. 1001 del 3 marzo 2004 del sindaco del comune di S.
Giuliano di Puglia;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3279
del  10 aprile  2003,  recante  «Ulteriori disposizioni di protezione
civile  per  fronteggiare i danni conseguenti ai gravi eventi sismici
verificatisi nel territorio della provincia di Campobasso»;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
19 giugno  2003,  con il quale e' stato dichiarato, sino al 14 giugno
2004,  lo  stato  di  emergenza  in  relazione  alla grave situazione
determinatasi   nello  stabilimento  Ecolibarna  sito  in  Serravalle
Scrivia;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3304
del  30 luglio  2003,  recante  «Disposizioni  urgenti  di protezione
civile   per   fronteggiare   la   grave   situazione   di  emergenza
determinatasi   nello  stabilimento  Ecolibarna  sito  in  Serravalle
Scrivia (Alessandria)»;
  Visti  l'art.  7  dell'ordinanza  del  Presidente dei Consiglio dei
Ministri  n.  3333  del  30 luglio 2003 e l'art. 4 dell'ordinanza del
Presidente  del  Consiglio del Ministri n. 3342 in data 5 marzo 2004,
recante «Disposizioni urgenti di protezione civile»;
  Vista la nota n. 4179 del 22 marzo 2004, del commissario delegato -
sindaco del comune di Serravalle Scrivia;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
23 dicembre  2003,  con  il  quale  lo stato di emergenza nel settore
dello  smaltimento  del  rifiuti  nella  regione Campania, nonche' in
materia di bonifica dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati,
di  tutela  delle  acque  superficiali, di dissesto idrogeologico nel
sottosuolo,  con  particolare riferimento al territorio di Napoli, e'
stato, da ultimo, prorogato fino al 31 dicembre 2004;
  Viste  le  precedenti  ordinanze  di  protezione  civile emesse per
fronteggiare  i  gravi  dissesti idrogeologici in atto nel territorio
del comune di Napoli;
  Vista la nota del 17 marzo 2004 del sindaco del comune di Napoli;
  Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;

                              Dispone:

                               Art. 1.
  1. All'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei  Ministri  n.  3345  del  30 marzo 2004, le lettere e) ed f) sono
sostituite dalle seguenti:
    «e)  ad  emettere  provvedimenti  finalizzati  a  consentire, nei
limiti  di  tempo  strettamente  necessari per far fronte all'attuale
aggravamento  del  contesto  emergenziale  in  atto, e sempreche' non
risulti  possibile provvedere altrimenti, il differimento del termini
di  deposito  del  combustibile  derivato  dai  rifiuti  nei  siti di
stoccaggio  e  la  proroga  dell'esercizio  delle  discariche attive,
eventualmente   autorizzando   l'apertura   di  quelle  non  piu'  in
esercizio, utilizzando ed ampliando le volumetrie residue;
    f) a  definire  un piano finanziario d'emergenza sulla base delle
risorse  acquisibili  o  comunque  destinate al soddisfacimento delle
esigenze  oggetto  della presente ordinanza, attivando le conseguenti
iniziative;».
  2.  Il  nucleo  operativo  di  supporto di cui all'art. 3, comma 4,
dell'ordinanza  n.  3345  del 2004 e' integrato con ulteriori quattro
unita' di personale appartenente al Corpo forestale dello Stato.