Art. 4. 1. A fronte delle maggiori esigenze derivanti dall'adozione di tutte le iniziative necessarie all'attuazione del piano di ricostruzione del comune di S. Giuliano di Puglia e di cui all'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3279 del 10 aprile 2003, il sindaco del medesimo comune e' autorizzato ad avvalersi, con decorrenza dalla data di definitiva approvazione del piano medesimo, e in aggiunta al personale di cui all'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3253 del 29 novembre 2002, per la durata dello stato d'emergenza, di un'ulteriore unita' di personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa.