Art. 4.
  1.  A  fronte  delle  maggiori  esigenze derivanti dall'adozione di
tutte   le   iniziative   necessarie   all'attuazione  del  piano  di
ricostruzione del comune di S. Giuliano di Puglia e di cui all'art. 4
dell'ordinanza  del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3279 del
10 aprile  2003,  il  sindaco  del  medesimo comune e' autorizzato ad
avvalersi,  con  decorrenza dalla data di definitiva approvazione del
piano  medesimo,  e  in  aggiunta  al  personale  di  cui  all'art. 5
dell'ordinanza  del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3253 del
29 novembre   2002,   per  la  durata  dello  stato  d'emergenza,  di
un'ulteriore  unita'  di  personale  con  contratto di collaborazione
coordinata e continuativa.