Art. 5. 1. Al commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3304 del 30 luglio 2003, ed al consulente di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3342 del 5 marzo 2004, sono corrisposti compensi mensili pari al 50% del rispettivo trattamento economico in godimento, con oneri a carico delle risorse finanziarie di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 3304 del 2003.