Art. 5.
  1.  Al commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri n. 3304 del 30 luglio 2003, ed al consulente
di  cui  all'ordinanza  del  Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3342  del 5 marzo 2004, sono corrisposti compensi mensili pari al 50%
del rispettivo trattamento economico in godimento, con oneri a carico
delle  risorse  finanziarie  di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 3304
del 2003.