Art. 3. Responsabile tecnico 1. I requisiti professionali dei responsabili tecnici delle imprese che intendono iscriversi all'Albo nella categoria 10 sono individuati nell'allegato C. 2. L'abilitazione conseguita a seguito della frequenza ai corsi di cui all'art. 10, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994 sostituisce la partecipazione al modulo di specializzazione F dei corsi di formazione per responsabili tecnici, salvo l'obbligo della partecipazione al modulo di base e del superamento del relativo test, di cui alla deliberazione 16 luglio 1999, prot. 003/CN/ALBO. 3. L'incarico di responsabile tecnico delle imprese in attivita' alla data di efficacia della presente deliberazione e che hanno presentato domanda d'iscrizione entro il termine previsto dall'art. 30, comma 8, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, puo' essere assunto dal legale rappresentante dell'impresa, anche in assenza dei requisiti di cui al comma 1. In tal caso le imprese interessate hanno l'obbligo di soddisfare tali requisiti entro cinque anni dalla data d'iscrizione. 4. Ai fini del comma 3 le imprese dimostrano di essere in attivita' alla data di efficacia della presente deliberazione mediante la presentazione di copia autentica della relazione predisposta ai sensi dell'art. 9 della legge 27 marzo 1992, n. 257, o di copia autentica di almeno un piano di lavoro presentato alle aziende sanitarie locali ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277.