Art. 3.
                        Responsabile tecnico

  1. I requisiti professionali dei responsabili tecnici delle imprese
che intendono iscriversi all'Albo nella categoria 10 sono individuati
nell'allegato C.
  2.  L'abilitazione conseguita a seguito della frequenza ai corsi di
cui  all'art.  10,  comma  1,  lettera b), del decreto del Presidente
della  Repubblica  8 agosto  1994  sostituisce  la  partecipazione al
modulo di specializzazione F dei corsi di formazione per responsabili
tecnici, salvo l'obbligo della partecipazione al modulo di base e del
superamento  del  relativo  test, di cui alla deliberazione 16 luglio
1999, prot. 003/CN/ALBO.
  3.  L'incarico  di  responsabile tecnico delle imprese in attivita'
alla  data  di  efficacia  della  presente  deliberazione e che hanno
presentato  domanda  d'iscrizione entro il termine previsto dall'art.
30,  comma  8,  del  decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, puo'
essere  assunto  dal  legale  rappresentante  dell'impresa,  anche in
assenza  dei  requisiti  di  cui  al  comma 1. In tal caso le imprese
interessate hanno l'obbligo di soddisfare tali requisiti entro cinque
anni dalla data d'iscrizione.
  4. Ai fini del comma 3 le imprese dimostrano di essere in attivita'
alla  data  di  efficacia  della  presente  deliberazione mediante la
presentazione di copia autentica della relazione predisposta ai sensi
dell'art.  9  della legge 27 marzo 1992, n. 257, o di copia autentica
di almeno un piano di lavoro presentato alle aziende sanitarie locali
ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277.